Legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 16 luglio 1996, n. 19

Bollettino ufficiale regionale 23 07 1996 n. 33

Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

INDICE

CAPO I

FINANZIAMENTO

Art. 1 Fonti di finanziamento

Art. 2 Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari

Art. 3 Servizio di tesoreria

CAPO II

BILANCI DI PREVISIONE

Art. 4 Bilancio pluriennale di previsione

Art. 5 Bilancio preventivo

Art. 6 Adozione dei bilanci di previsione

CAPO III

BUDGET

Art. 7 Metodica di budget

Art. 8 Documento di direttive

Art. 9 Budget delle aree

Art. 10 Budget di centro di responsabilità

Art. 11 Adozione dei budget

Art. 12 Controllo periodico e revisione dei budget

CAPO IV

PATRIMONIO

Art. 13 Classificazione dei beni

Art. 14 Inventario

Art. 15 Consegnatari dei beni

Art. 16 Valutazione dei beni

Art. 17 Destinazione d'uso dei beni disponibili

Art. 18 Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile

Art. 19 Alienazione dei beni patrimoniali

CAPO V

CONTRATTI

Art. 20 Forniture di beni e servizi

Art. 21 Appalto e concessione di lavori

Art. 22 Caratteristiche, limiti e modalità di esecuzione

CAPO VI

CONTABILITA'

Art. 23 Contabilità economico-patrimoniale

Art. 24 Piano dei conti

Art. 25 Scritture contabili obbligatorie

Art. 26 Contabilità analitica

Art. 27 Contabilità di magazzino

CAPO VII

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 28 Bilancio di esercizio

Art. 29 Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio

Art. 30 Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio

Art. 31 Criteri di ammortamento

Art. 32 Struttura del bilancio di esercizio

Art. 33 Relazione sulla gestione

Art. 34 Risultati economici di esercizio

Art. 35 Pubblicità del bilancio di esercizio

CAPO VIII

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 36 Controllo di gestione

Art. 37 Struttura organizzativa del controllo di gestione

Art. 38 Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione

Art.39 Processo di controllo di gestione

CAPO IX

CONTROLLO REGIONALE

Art. 40 Controllo regionale

CAPO X

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 41 Funzioni del Collegio dei revisori

Art. 42 Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

Art. 43 Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale

Art. 44 Esame e valutazione del bilancio di esercizio

Art. 45 Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori

CAPO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Regime transitorio

Art. 47 Adempimenti iniziali del Direttore generale

Art. 48 Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo

Art. 49 Gruppo tecnico di supporto

Art. 50 Altri adempimenti dell'USL

Art. 51 Finanziamento

Art. 52 Abrogazione di norme

Art. 53 Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

FINANZIAMENTO

Art. 1

(Fonti di finanziamento)

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL) sono determinate annualmente dalla Regione con legge finanziaria e assegnate annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Le fonti di finanziamento di parte corrente dell'USL sono costituite da:

a) contributi sanitari della Regione, ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, da Comuni e da altri enti del settore pubblico allargato;

c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti dall'attività libero-professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento e le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

f) risultati economici positivi;

g) donazioni e altri atti di liberalità.

3. Le prestazioni sanitarie rese a cittadini residenti in ambiti territoriali diversi dalla regione sono compensate tra le aziende sanitarie, sulla base delle previste certificazioni e con le modalità definite dalla Giunta regionale.

4. Al finanziamento delle spese in conto capitale dell'USL provvede la Regione, attraverso le quote del proprio bilancio di previsione, stabilite con legge finanziaria. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, assegna all'USL tali quote.

5. L'USL, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale di cui al comma 6, può, inoltre, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

6. L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento del valore costituito dalle poste del bilancio di previsione annuale dell'USL relative al comma 1, lett. b), c), d), e), f), con esclusione degli importi relativi ad investimenti.

7. L'USL può attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

Art. 2

(Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari)

1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti dal Piano sanitario nazionale (PSN) e regionale (PSR) o da programmi specifici approvati dal Consiglio regionale si provvede, con legge finanziaria, sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi.

Art. 3

(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'USL è affidato, tramite apposita convenzione, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere le attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. Il Direttore generale dell'USL, con propria deliberazione, definisce le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'USL ed individua i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

CAPO II

BILANCI DI PREVISIONE

Art. 4

(Bilancio pluriennale di previsione)

1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'USL prevede di acquisire ed impiegare durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione degli indirizzi del piano sanitario regionale.

2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

3. Il bilancio pluriennale è articolato nelle seguenti parti:

a) parte economica;

b) parte finanziaria;

c) parte patrimoniale.

4. Il bilancio pluriennale è strutturato secondo lo schema obbligatorio di cui al decreto del Ministro del tesoro del 20 ottobre 1994 (Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 1995.

Art. 5

(Bilancio preventivo)

1. Il bilancio preventivo dà dimostrazione, con maggior grado di analisi rispetto al bilancio pluriennale, del previsto risultato economico complessivo finale dell'USL per l'anno considerato, e deve essere articolato in base alle fondamentali strutture dell'USL stessa.

2. Il bilancio preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio di cui al d.m. tesoro 20 ottobre 1994.

3. La relazione di cui al comma 2 deve in particolare indicare:

a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalità di finanziamento;

b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto a quelle erogate nell'esercizio precedente;

c) i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato;

d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;

e) i flussi di cassa previsti.

Art. 6

(Adozione dei bilanci di previsione)

1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo sono adottati dal Direttore generale entro il 31 ottobre di ciascun anno e trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale.

2. Qualora entro il 31 dicembre non risulti ancora esecutivo il bilancio preventivo dell'esercizio, il Direttore generale può effettuare la gestione provvisoria dello stesso nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti, per ciascun mese.

CAPO III

BUDGET

Art. 7

(Metodica di budget)

1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare, agli investimenti da compiere, è obbligatoria l'adozione della metodica di budget.

2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:

a) il documento di direttive;

b) i budget delle aree;

c) i budget dei centri di responsabilità.

Art. 8

(Documento di direttive)

1. Il documento di direttive è formulato allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e il budget.

2. Il documento di direttive è elaborato dal Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati ed indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l'elaborazione dei budget.

Art. 9

(Budget delle aree)

1. I budget delle aree sono formulati con riguardo alle fondamentali aree dell'USL.

2. I budget delle aree sono articolati e strutturati in modo analogo al bilancio preventivo.

Art. 10

(Budget di centro di responsabilità)

1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.

2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle fondamentali aree, la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, rendendo inoltre possibile l'attribuzione delle responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione degli obiettivi da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Art. 11

(Adozione dei budget)

1. I budget sono adottati dal Direttore generale entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.

Art. 12

(Controllo periodico e revisione dei budget)

1. I budget dei centri di responsabilità sono sottoposti, con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento, con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti nel prosieguo della gestione. L'esito di tale verifica è contenuto in apposito rapporto.

2. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione dei budget dei centri di responsabilità.

3. Qualora nei rapporti di cui al comma 1 emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico, e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali ed alle revisioni del budget, il Collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento trimestrale.

CAPO IV

PATRIMONIO

Art. 13

(Classificazione dei beni)

1. I beni appartenenti all'USL sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali.

3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili, oltre ai beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.

4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni dell'USL.

5. Il Direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all'effettiva destinazione degli stessi.

6. L'ammortamento del costo dei beni patrimoniali è determinato sulla base di criteri stabiliti dal Direttore generale, nei modi e nei termini di legge.

Art. 14

(Inventario)

1. Il patrimonio dell'USL è descritto in un apposito inventario.

2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio consuntivo dell'esercizio.

3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni ed in particolare:

a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora si tratti di bene immobile;

b) valore iniziale e successive variazioni ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;

c) eventuale redditività.

4. I beni culturali vanno annotati in un apposito titolo dell'inventario dal quale risultino i seguenti dati:

a) descrizione del bene;

b) stato di conservazione;

c) luogo di collocazione;

d) riferimento alla scheda inventariale dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

5. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 502/1992.

6. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario previo accertamento tecnico economico delle condizioni che determinano tale stato.

7. Alla dichiarazione di fuori uso provvede, previa comunicazione al Collegio dei revisori, il Direttore generale, che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati.

8. Qualora non sussistano particolari motivazioni che determinino una diversa utilizzazione, i beni dichiarati fuori uso possono essere ceduti ad altre strutture pubbliche o in subordine, per iniziative internazionali di carattere umanitario o di cooperazione allo sviluppo, al Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia delle Nazioni unite (UNICEF), alla CARITAS, alla Croce rossa internazionale (CRI), alle sezioni territoriali e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi degli art. 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo), nonché alle associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato).

9. La cessione dei beni fuori uso ai soggetti di cui al comma 8 avviene sulla base della presentazione, da parte dell'ente od organismo richiedente, di una dichiarazione inerente l'utilizzazione e la destinazione dei beni stessi.

Art. 15

(Consegnatari dei beni)

1. Il Direttore generale dell'USL individua i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.

2. I dipendenti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.

Art. 16

(Valutazione dei beni)

1. Il Direttore generale determina il valore dei beni sulla base dei seguenti criteri:

a) i beni immobili destinati ad uso pubblico sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, rivalutato al valore di stima qualora si tratti di acquisti effettuati da oltre cinque anni, al costo sostenuto per la costruzione e ai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria;

b) i beni immobili da reddito sono valutati in relazione al prezzo di acquisto e successivamente, considerando il reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;

c) i beni mobili di uso durevole sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, diminuito della quota di ammortamento;

d) i beni mobili di normale consumo sono valutati in relazione al prezzo di acquisto;

e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato sono valutati in relazione al valore nominale;

f) i mutui passivi ed i residui debiti sono valutati in linea capitale;

g) le rendite sono valutate attraverso la capitalizzazione del rateo annuo al tasso annuo legale;

h) i beni culturali sono valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.

Art. 17

(Destinazione d'uso dei beni disponibili)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore generale.

2. L'assegnazione avviene:

a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, di affitto o di uso a soggetti pubblici o privati, con corrispettivo di un canone;

b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria ed ospedaliera.

Art. 18

(Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile)

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:

a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;

b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa.

3. Nei casi in cui, oltre alla cancellazione, sia prevista l'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 16.

Art. 19

(Alienazione dei beni patrimoniali)

1. Il Direttore generale può provvedere, previa comunicazione all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2 e 3, se di importo inferiore a lire 200.000.000, e previa autorizzazione della Giunta regionale se di importo superiore.

2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero mediante licitazione privata, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.

3. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte;

b) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;

c) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico, che individuano un soggetto pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui si tratta.

CAPO V

CONTRATTI

Art. 20

(Forniture)

1. Alla acquisizione di beni e servizi da destinare alle strutture sanitarie provvede l'USL mediante contratti di acquisto, di locazione e di locazione finanziaria, con o senza opzioni per l'acquisto.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere perfezionati mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.

3. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura;

b) quando si tratti di forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non sia compatibile con i termini imposti dalle altre procedure di cui al comma 2. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non devono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

d) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego e la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

e) quando si tratti di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto.

4. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), si applicano ai contratti il cui valore di stima, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia uguale o superiore alle unità di conto europee indicate nell'art. 1 del d.lgs. 358/1992. Le medesime disposizioni si applicano anche ai restanti contratti per quanto non diversamente previsto dal presente articolo e fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

5. Al fine di salvaguardare le esigenze pubbliche di tutela degli utenti, le forniture di prodotti ad alto contenuto tecnologico, sia ad uso diagnostico che terapeutico, sono aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. 358/1992. In tal caso, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 573/1994, debbono essere invitate alla gara le imprese che dispongono della certificazione dallo stesso articolo prevista.

6. La Regione svolge indagini conoscitive sui costi delle attività contrattuali dell'USL sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 21

(Appalto e concessione di lavori)

1. Agli appalti ed alle concessioni di lavori si applicano le normative vigenti in materia per l'Amministrazione regionale.

2. I piani di fattibilità, i progetti e la direzione lavori per la costruzione di opere pubbliche sanitarie possono essere affidati alle strutture tecniche dipendenti dalle aziende sanitarie anche consorziate tra loro a tali fini.

Art. 22

(Caratteristiche, limiti e modalità di esecuzione)

1. L'USL può provvedere all'esecuzione in economia di lavori e forniture mediante amministrazione diretta e cottimo fiduciario.

2. Per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), e successive modificazioni.

CAPO VI

CONTABILITÀ

Art. 23

(Contabilità economico-patrimoniale)

1. L'USL adotta la contabilità economico-patrimoniale, con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio ed il patrimonio di funzionamento.

2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi ed ai proventi imputabili alla competenza economica dell'esercizio ed i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Art. 24

(Piano dei conti)

1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi ed ai componenti patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di valori. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.

2. Allo scopo di agevolare la diretta imputazione dei valori rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale alle fondamentali strutture dell'USL, il piano dei conti è articolato in conti unici, sezionali e riepilogativi.

3. Il piano dei conti è formulato sulla base dello schema stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 25

(Scritture contabili obbligatorie)

1. L'USL deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;

d) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

2. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 26

(Contabilità analitica)

1. L'USL applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.

2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni con riferimento a individuati oggetti di rilevazione. Gli oggetti di rilevazione sono rappresentati:

a) dai centri di responsabilità;

b) da specifiche aree di attività semplici o complesse;

c) da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da impiegare internamente all'USL.

3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo dell'USL ed in particolare dalla contabilità economico-patrimoniale.

Art. 27

(Contabilità di magazzino)

1. Nell'ambito della contabilità analitica, l'USL istituisce un'apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni, che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

CAPO VII

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 28

(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, nonché la situazione patrimoniale dell'USL.

2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci.

Art. 29

(Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Art. 30

(Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio)

1. Per quanto non previsto dall'art. 16 per la valutazione degli elementi che compongono il patrimonio si applicano le disposizioni del codice civile in materia di criteri di valutazione.

Art. 31

(Criteri di ammortamento)

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

Art. 32

(Struttura del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio.

3. Il conto economico rappresenta gli elementi positivi e negativi del reddito che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato.

4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quella del bilancio economico preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile.

Art. 33

(Relazione sulla gestione)

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'USL, sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le fondamentali aree con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.

2. La relazione sulla gestione deve altresì indicare:

a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;

b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, elaborata secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale.

3. Nel caso in cui il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

Art. 34

(Risultati economici di esercizio)

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio va a costituire il fondo di riserva. Il fondo di riserva è destinato in via prioritaria ad investimenti e all'incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le prospettiche condizioni di equilibrio della gestione.

2. Nel caso di perdita, il Direttore generale deve formulare in accompagnamento al bilancio di esercizio, una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione del Direttore generale.

3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando prioritariamente fondi di riserva eventualmente disponibili. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte o attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile ovvero mediante specifici interventi del Direttore generale in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'USL tesi a garantire economie di gestione.

Art. 35

(Pubblicità del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO VIII

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 36

(Controllo di gestione)

1. L'USL applica il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

2. Le componenti del controllo di gestione sono la struttura organizzativa, la struttura tecnico-contabile e il processo di controllo.

Art. 37

(Struttura organizzativa del controllo di gestione)

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall'unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione e dalle unità periferiche corrispondenti almeno ai macrodistretti.

2. I centri di responsabilità corrispondono ad unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica dei budget, le risorse necessarie per lo svolgimento di specifiche attività volte all'ottenimento di individuati risultati.

3. Ad un'unità operativa è attribuita la qualificazione di centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:

a) omogeneità delle attività svolte;

b) significatività delle risorse impiegate;

c) esistenza o individuabilità di un responsabile di gestione e di risultato.

4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

Art. 38

(Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione)

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione, nonché dalle risorse umane impegnate in detta attività.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si avvale dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodica di budget e da altre parti del sistema informativo dell'USL, per la rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto periodico tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

Art. 39

(Processo di controllo di gestione)

1. Il processo di controllo di gestione è attivato dal Direttore generale che provvede, su proposta del responsabile del controllo di gestione e mediante apposite deliberazioni, a:

a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;

b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.

2. L'unità di controllo di gestione è preposta al governo del processo di controllo di gestione e a tal fine:

a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;

b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati;

c) redige i trimestrali rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget.

3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.

CAPO IX

CONTROLLO REGIONALE

Art. 40

(Controllo regionale)

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'USL mediante:

a) il controllo sugli atti del Direttore generale, ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta);

b) l'attività ispettiva, di vigilanza e di riscontro, attuata attraverso gli uffici dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale;

c) il controllo sugli organi, di cui alla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

CAPO X

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 41

(Funzioni del Collegio dei revisori)

1. Al Collegio dei revisori di cui agli art. 12 e seguenti della l.r. 24/1994 spettano funzioni di:

a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;

b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

Art. 42

(Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile)

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:

a) dell'applicazione delle norme di carattere tecnico-contabile della presente legge;

b) della regolare tenuta dei libri;

c) dell'affidabilità, della compiutezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;

d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

e) della regolarità formale degli atti di alta amministrazione.

2. Il Collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

3. Qualora per l'attività di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

Art. 43

(Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale)

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

2. In particolare, il Collegio dei revisori:

a) formula al Direttore generale un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, nonché sulle revisioni del budget generale. Il Collegio dei revisori può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il Collegio dei revisori redige inoltre proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;

b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione del budget di cui all'art. 12.

Art. 44

(Esame e valutazione del bilancio di esercizio)

1. Il Collegio dei revisori con riferimento al bilancio di esercizio deve esaminare e valutare in apposita relazione:

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la compiutezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme contabili previste dalla presente legge e dal codice civile.

Art. 45

(Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori)

1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

2. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione. Qualora il Collegio dei revisori rilevi l'esistenza di un potenziale disavanzo su base annua, ha l'obbligo di segnalarlo al Direttore generale.

3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge devono essere trasmessi formalmente dal Direttore generale al Collegio stesso entro il termine di quindici giorni, onde consentire l'espletamento dei compiti del Collegio stesso.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore generale ed alla Giunta regionale.

6. L'USL pone a disposizione del Collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.

CAPO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Regime transitorio)

1. La disciplina contabile di cui alla presente legge decorre dal 1° gennaio 1997. In via provvisoria, viene mantenuta la vigente contabilità finanziaria.

2. Per l'anno 1996 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:

a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza;

b) nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro.

3. Il Collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria:

a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche della compiutezza e correttezza delle scritture contabili, nonché degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

b) redige una relazione sui documenti di bilancio;

c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.

4. Le relazioni di cui al comma 3, lett. b) e c), devono essere trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

Art. 47

(Adempimenti iniziali del Direttore generale)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale avvia le rilevazioni inventariali per la composizione dell'inventario generale del patrimonio. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale:

a) adotta i documenti di bilancio di cui alla presente legge;

b) adotta con deliberazione il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'USL. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori.

2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il Direttore generale è autorizzato ad eseguire spese per ciascun mese di gestione provvisoria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

Art. 48

(Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale deve dar conto alla Giunta regionale, con relazioni semestrali, della progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo. Fino al compimento del progetto, le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all'ultimo trimestre.

2. Le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione del progetto sono accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei revisori.

Art. 49

(Gruppo tecnico di supporto)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Direttore generale dell'USL, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), può avvalersi di un gruppo tecnico di supporto, costituito anche da esperti esterni, dotati di particolare qualificazione specifica in materia di organizzazione e gestione aziendale o di sistemi informativi.

Art. 50

(Altri adempimenti dell'USL)

1. L'USL è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), e successive modificazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

Art. 51

(Finanziamento)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1996 e 1997, la spesa di lire 2.000.000.000, di cui lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1996.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al S.S.N.) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'anno 1997.

Art. 52

(Abrogazione di norme)

1. La l. r. 61/1980 e la l.r. 10/1984 sono abrogate.

Art. 53

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.