Legge regionale 10 luglio 1996, n. 14 - Testo storico

Legge regionale 10 luglio 1996, n. 14

Bollettino ufficiale regionale 16 07 1996 n. 32

Modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

Art. 1

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) è sostituito dal seguente:

"6. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto possibilmente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i dipendenti o convenzionati di enti pubblici."

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 22/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Ai membri delle commissioni di cui all'art. 4 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, quantificato in lire sessantamila lorde, ed un compenso lordo di lire seimila per ogni soggetto visitato; al presidente della commissione competono, rispettivamente, un gettone di presenza di lire centoventimila lorde e un compenso lordo di lire dodicimila. I suddetti importi potranno essere adeguati annualmente, in misura non superiore all'indice ISTAT, con provvedimento della Giunta regionale."

Art. 3

1. Il maggior onere per l'applicazione dell'art. 6 della l.r. 22/1995, come modificato dall'art. 2 della presente legge, valutato in lire 10 milioni per il 1996 e in annue lire 20 milioni a decorrere dal 1997, grava sul capitolo 60955 del bilancio della Regione per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1996/1998, mediante utilizzo per pari importo delle somme iscritte al capitolo 60950; a decorrere dal 1999, alla determinazione annua si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni, per l'anno 1996 anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 60950 "Provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti"

anno 1996 lire 10.000.000

anno 1997 lire 20.000.000

anno 1998 lire 20.000.000;

b) in aumento:

cap. 60955 "Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità"

anno 1996 lire 10.000.000

anno 1997 lire 20.000.000

anno 1998 lire 20.000.000.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.