Regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3

Bollettino ufficiale regionale 02 07 1996 n. 30

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e scopi

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Soggetti legittimati all'iniziativa del procedimento di accesso

CAPO II

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Art. 4 - Accesso

Art. 5 - Compilazione e presentazione della richiesta di accesso

Art. 6 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

Art. 7 - Responsabile del procedimento di accesso

Art. 8 - Tariffe

Art. 9 - Oggetto del diritto di accesso

CAPO III

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 10 - Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso

Art. 11 - Criteri per l'individuazione dei casi di esclusione

Art. 12 - Documenti esclusi dall'accesso

Art. 13 - Oggetto e modalità dell'apposizione del segreto

Art. 14 - Relazioni con il pubblico

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15 - Verifica d'ufficio dei requisiti di legge

CAPO V

DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE

Art. 16 - Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Oggetto e scopi)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, inclusi quelli contenuti in strumenti informatici, nonché i casi di esclusione del medesimo, al fine di attuare i principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa di cui agli art. 1 e 21 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e dei concessionari di pubblici servizi, escluse le società a partecipazione regionale che operano in regime di diritto privato, da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli art. 21 e 22 della l.r. 59/1991.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento possono trovare applicazione anche presso gli enti locali, fatto salvo quanto disciplinato nei rispettivi statuti o regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

Art. 3

(Soggetti legittimati all'iniziativa del procedimento di accesso)

1. La richiesta di accesso può essere presentata da soggetti privati, da associazioni o comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. L'accesso ai documenti da parte degli amministratori regionali e degli enti locali è disciplinato dai rispettivi ordinamenti e può fare oggetto di opportune intese tra Regione ed enti locali.

3. Qualora la richiesta di accesso sia effettuata da una pubblica amministrazione, la sua presentazione può essere fatta dagli amministratori, dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Art. 4

(Accesso)

1. Per il rilascio di copie di documenti il richiedente deve presentare istanza formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, se richiesta.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi, a norma dell'art. 24, comma 4, della l.r. 59/1991, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, l'ufficio ha l'obbligo di comunicare all'interessato l'eventuale reiezione della richiesta con provvedimento motivato.

4. Ove la richiesta non permetta l'identificazione dei documenti richiesti, l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 5

(Compilazione e presentazione della richiesta di accesso)

1. La richiesta di accesso è redatta dall'interessato ed indirizzata al dirigente dell'ufficio competente per l'esame della richiesta o, nell'ipotesi in cui lo stesso non sia identificabile al richiedente, indirizzata al dirigente della struttura per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). In attesa dell'attivazione di tale struttura, la richiesta è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. Nella richiesta devono essere riportate:

a) le generalità del richiedente, complete di indirizzo e numero di telefono e/o di telefax;

b) l'indicazione di tutti quegli elementi di conoscenza che permettono l'individuazione del documento oggetto della richiesta;

c) l'eventuale indicazione del tipo di informazione richiesta;

d) l'indicazione espressa della necessità che la copia rilasciata sia in bollo;

e) l'interesse di cui si è portatori;

f) la motivazione;

g) la data e la sottoscrizione.

3. La richiesta può pervenire all'amministrazione anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, via telefax o, ove esistente, mediante collegamento informatico in rete.

4. In attesa dell'istituzione, presso le singole amministrazioni, di archivi automatizzati delle istanze di accesso, l'avvenuta presentazione della richiesta deve essere registrata a cura dell'ufficio ricevente nel registro di protocollo, indicando la data di presentazione, il nome del richiedente e il tipo di documento richiesto.

Art. 6

(Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)

1. L'accoglimento della richiesta di accesso può essere effettuato sia mediante consegna a mano del documento sia con lettera di trasmissione, entro quindici giorni dalla richiesta.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

3. E' altresì ammessa la mera consultazione gratuita del documento, anche su richiesta verbale, sempre che non ostino le cause di impedimento ed esclusione di cui al Capo III.

Art. 7

(Responsabile del procedimento di accesso)

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è altresì responsabile del procedimento di accesso.

Art. 8

(Tariffe)

1. La richiesta di accesso è redatta in carta semplice, salvo diverse disposizioni di legge.

2. Fanno carico al richiedente l'imposta di bollo, se dovuta, e le spese di riproduzione, stabilite dall'Amministrazione regionale.

3. Le somme di cui al comma 2 sono corrisposte al momento del ritiro della copia. Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza o via telefax, il pagamento di tali somme avviene prima dell'invio della copia.

Art. 9

(Oggetto del diritto di accesso)

1. Con l'accesso ai documenti amministrativi è consentita la conoscenza delle informazioni in essi contenute, indipendentemente dalla loro data di formazione.

2. Non possono formare oggetto del diritto di accesso i documenti non più esistenti presso la pubblica amministrazione competente per l'esame della richiesta e i documenti non definitivi.

3. Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento; in ogni caso, le richieste devono essere formulate in modo da consentire all'amministrazione l'identificazione dei documenti richiesti.

4. L'accesso è consentito sia ai documenti originali, sia a copie di essi.

5. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

6. Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

CAPO III

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 10

(Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui agli art. 11 e 12 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 11, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata e la correlativa motivazione.

4. Contro il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 24 della l.r. 59/1991.

5. Il Presidente della Giunta regionale individua l'ufficio responsabile per l'istruttoria sul ricorso.

Art. 11

(Criteri per l'individuazione dei casi di esclusione)

1. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, della l. 241/1990.

2. Il diritto di accesso è escluso nei confronti delle informazioni riguardanti la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alla dignità della persona.

3. Il diritto di accesso è escluso nei confronti delle informazioni riguardanti l'attività di gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statutari.

4. Il diritto di accesso è escluso nei confronti delle informazioni di carattere industriale, commerciale e finanziario la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di un'impresa.

5. Il diritto di accesso è escluso per gli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione. Resta salva altresì la facoltà di differimento dell'accesso di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 12

(Documenti esclusi dall'accesso)

1. Ai fini di cui all'art. 11, commi 2, 3 e 4, sono in particolare esclusi dall'accesso:

a) i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi quando operano in seduta segreta;

b) i documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare l'effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

c) i documenti riguardanti lo stato di salute e le altre condizioni fisiche ed economico-finanziarie dei singoli cittadini comunque interessati dai provvedimenti, prestazioni o servizi dell'Amministrazione regionale;

d) la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

e) i documenti riguardanti i processi tecnico-produttivi e le condizioni economico-finanziarie delle imprese;

f) i documenti contenenti notizie riguardanti le imprese pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

g) gli ulteriori documenti che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 11, commi 2, 3 e 4.

2. Sono inoltre esclusi dall'accesso fino alla conclusione dei relativi procedimenti:

a) gli elaborati delle prove relative a procedimenti concorsuali di reclutamento e avanzamento del personale;

b) i documenti relativi a procedimenti disciplinari e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio;

c) i documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti contrattuali;

d) i documenti attinenti alla valutazione legale e alla conduzione giudiziale ed extragiudiziale di controversie in cui sia parte la Regione, nonché i documenti e le informazioni richiesti dall'autorità giudiziaria e gli atti conseguenti.

3. Deve in ogni caso essere garantito l'accesso ai documenti che debbano essere prodotti in giudizio penale, civile o amministrativo.

Art. 13

(Oggetto e modalità dell'apposizione del segreto)

1. E' altresì prevista l'apposizione del segreto relativamente alle informazioni la cui divulgazione sia lesiva di interessi di cui all'art. 11.

2. Ogni volta che sulle informazioni contenute in un documento o in un gruppo o in una categoria di documenti viene apposto il segreto, su tali documenti deve risultare:

a) il nome e la qualifica del funzionario che ha apposto il segreto;

b) la data in cui è avvenuta l'apposizione;

c) il periodo di durata del segreto;

d) i motivi che hanno indotto all'apposizione del segreto, con riferimento sia alla normativa vigente che alle concrete circostanze di fatto che giustificano l'apposizione del segreto.

3. I dati di cui al comma 2 formano parte integrante ed essenziale della motivazione del rifiuto, del differimento o della limitazione dell'accesso, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della l.r. 59/1991.

Art. 14

(Relazioni con il pubblico)

1. Allo scopo di facilitare il rapporto con gli utenti, l'Amministrazione regionale garantisce, attraverso la struttura per le relazioni con il pubblico istituita con l'art. 9 della l.r. 45/1995, la piena attuazione delle procedure concernenti il diritto di accesso.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15

(Verifica d'ufficio dei requisiti di legge)

1. In attuazione dell'art. 18 della l.r. 59/1991, in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. Nei casi di cui al comma 1, spetta all'amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

CAPO V

DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE

Art. 16

(Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva)

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbono comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2, possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) ed in armonia con le norme contenute nel Capo VI della l.r. 59/1991.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale, risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario, ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione e estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontariato in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito ed enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita;

o) legame di parentela o affinità.