Legge regionale 9 aprile 1996, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 9 aprile 1996, n. 8

Bollettino ufficiale regionale 16 04 1996 n. 18

Concessione di contributo all'ENEL s.p.a. per la posa di un cavo interrato a 15 kV in comune di Donnas.

Art. 1

(Finalità)

1. La Giunta regionale, nell'ambito del pubblico interesse alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio storico e culturale della Regione Valle d'Aosta, al fine della tutela paesistica delle zone rurali, dei centri abitati di fondo valle e dei beni immobili di interesse storico, archeologico ed artistico di particolare pregio, quali il Forte di Bard e la strada romana di Donnas, siti nella zona dei Comuni di Bard, Donnas e Pont-Saint-Martin, è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ENEL s.p.a. - Distretto della Valle d'Aosta - Compartimento di Torino, per le spese concernenti:

a) la posa in opera di un cavo interrato a 15 kV tra la cabina Monte Rosa e la centrale di Bard in comune di Donnas, già realizzata;

b) il conseguente recupero delle seguenti linee aeree:

1) da Bard a Pont-Saint-Martin ex 66 kV;

2) da Outrefert alla Cabina Donnas 15 kV.

Art. 2

(Ammontare del contributo e condizioni per la concessione)

1. Il contributo di cui all'art. 1, ammontante ad un massimo di lire 423.580.500, pari al sessantatré per cento delle spese, previste in lire 672.350.000, secondo il disposto dell'art. 126 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), è condizionato, ai sensi dell'art. 3, comma 3:

a) al completamento del recupero della linea aerea a 66 kV da Grand Vert a Pont-Saint-Martin;

b) al ripristino dei siti interessati dal passaggio delle linee di cui alla lett. a) ed all'art. 1, comma 1, lett. a) e b).

2. Il contributo riguarda le spese strettamente indispensabili e conseguenti agli interventi di cui all'art. 1, con l'esclusione di ogni ulteriore onere e degli eventuali danni causati a terzi dall'ENEL s.p.a. o dai suoi appaltatori.

Art. 3

(Modalità, termini e documentazione per l'erogazione. Revoca del contributo)

1. Le somme di cui all'art. 2 sono liquidate, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione sottoindicata e subordinatamente ad appositi sopralluoghi effettuati da dipendenti del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, con appositi provvedimenti della Giunta regionale, contenenti anche l'approvazione del progetto, secondo le seguenti modalità:

a) una prima rata, pari al cinquanta per cento dell'importo, previa presentazione da parte dell'ENEL s.p.a. della seguente documentazione:

1) preventivo analitico di spesa;

2) progetto costituito da relazione tecnico-descrittiva, planimetrie, sezioni tipo e particolari costruttivi;

3) relativa fattura;

b) il restante cinquanta per cento a saldo, previa presentazione di:

1) autorizzazioni per l'esecuzione dell'impianto;

2) documentazione necessaria per dimostrare le spese sostenute dall'ENEL s.p.a.;

3) dichiarazione rilasciata dall'ENEL s.p.a. attestante la perfetta funzionalità dell'opera nel suo complesso;

4) relativa fattura.

2. Le somme, relative all'intervento già realizzato, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), sono liquidate con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'ENEL s.p.a. della documentazione di cui al comma 1, lett. b), e del relativo progetto, subordinatamente al sopralluogo di cui al medesimo comma.

3. Il contributo può essere revocato con la maggiorazione degli interessi legali calcolati per tutto il tempo in cui il beneficiario ne ha disposto, qualora le opere di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), e di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), non siano rimosse entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa di lire 423.580.500, prevista dall'art. 2, grava sul capitolo di nuova istituzione 51830 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.1.2.1. (Sistemazione di linee elettriche di interesse regionale) dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 423.580.500;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.1.05

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28

cap. 51830 (di nuova istituzione)

"Contributo all'ENEL s.p.a. per la posa di un cavo interrato a 15 kV in comune di Donnas"

lire 423.580.500.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.