Legge regionale 22 gennaio 1970, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 22 01 1970

Bollettino ufficiale 23 1 1970 n. 1

SPESE ANNUE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1961 n. 6.

Art. 1

Le spese annue per il funzionamento dell’Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21- 7- 1961 n. 6, sono approvate in complessive Lire 26.000.000 a decorrere dall’anno finanziario 1969 e graveranno per Lire 15.500.000 sul capitolo 694 e per Lire 10.500.000 sul capitolo 708 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione pr l’anno 1969 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 2

Per il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 3.000.000 per l’anno 1969 (che si riduce a Lire 2.500.000 a seguito dell’aumento di Lire 500.000 gią apportato allo stanziamento del capitolo di spesa 694 con la legge regionale 27- 8 - 1969 n. 9) sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969;

- Variazione in aumento alla parte ENTRATA:

Lo stanziamento annuo del capitolo 28 (Provento gestione dell’Emoteca Regionale - Centro Trasfusionale) č aumentato di Lire 2.500.000.

- Variazione alla parte SPESA:

a) Lo stanziamento annuo del capitolo 694 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Emoteca) č aumentato da Lire 14.500.000 a complessive Lire 15.500.000;

b) Lo stanziamento annuo del capitolo 708 (Spese per la gestione, l’arredamento e l’attrezzatura dell’Emoteca regionale - Centro Trasfusionale) č aumentato da Lire 9.000.000 a Lire 10.500.000.

Art. 3

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione per gli anni 1970 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua di Lire 26.000.000, prevista ed autorizzata per il funzionamento dell’Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), sarą ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio, in base alle accertate necessitą dei servizi e della gestione della Emoteca stessa.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.