Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5

Bollettino ufficiale regionale 20 02 1996 n. 10

Modificazioni alla legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato).

Art. 1

(Modificazioni all'art. 1)

1. L'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato) č sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalitą)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore sociale e favorisce la cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalitą di carattere sociale, civile, culturale e di protezione civile, nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 3)

1. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 83/1993 č sostituito dal seguente:

"3. Hanno diritto di essere iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e le organizzazioni di volontariato di protezione civile che rispondono alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 2l settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivitą di protezione civile)."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 6)

1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 83/1993 č sostituita dalla seguente:

"b) da cinque funzionari, nominati dalla Giunta regionale, appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attivitą sanitarie, attivitą socio-assistenziali, lavoro, attivitą culturali e protezione civile;"

2. La lett. c) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 83/1993 č sostituita dalla seguente:

"c) da cinque membri, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi indicati d'intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 11)

1. Il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 83/1993 č sostituito dal seguente:

"3. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l. 266/1991 e al d.p.r. 613/1994."