Legge regionale 19 gennaio 1996, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 19 gennaio 1996, n. 2

Bollettino ufficiale regionale 02 02 1996 n. 7

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996/1998.

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione della parte entrata

Art. 2 - Stato di previsione della parte spesa

Art. 3 - Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio

Art. 4 - Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard

Art. 5 - Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al "Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste" e al "C.M.I.E.B."

Art. 6 - Erogazione al Consiglio regionale

Art. 7 - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio

Art. 8 - Variazioni per assegnazioni di fondi statali

Art. 9 - Accensione di prestiti

Art. 10 - Allegati al bilancio annuale

Art. 11 - Bilancio pluriennale

Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, in lire 2.402.100.000.000 per la competenza e in lire 2.860.756.000.000 per la cassa (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti dai tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dei contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'anno finanziario 1996.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, in lire 2.402.100.000.000 per la competenza e in lire 2.860.756.000.000 per la cassa (Allegato B).

2. E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 90/1989, come modificata dalla l.r. 16/1992, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma 1.

3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell'allegato A della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio)

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1996 previste da leggi statali o regionali attualmente in vigore sono determinate dalla presente legge, ai sensi degli articoli 15 - comma 1 - e 17 - comma 1 - della l.r. 90/1989, negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B).

Art. 4

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2 - comma 1 - della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68, l'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1996 di lire 500.000.000 prevista nel capitolo 65945 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è così ripartita:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili

lire 400.000.000

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili

lire 100.000.000

Art. 5

(Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al "Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste" e al "C.M.I.E.B.")

1. Ai sensi dell'articolo 3 - comma 3 - della legge regionale 20 agosto 1993, n. 66, i contributi a favore del "Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste" e del "C.M.I.E.B." sono rideterminati per l'anno finanziario 1996 rispettivamente in lire 75.000.000 e in lire 50.000.000 (Cap. 57440).

Art. 6

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

2. I fondi per il programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 e successive modificazioni, sono periodicamente trasferiti al Consiglio regionale su richiesta della sua Presidenza in relazione alla realizzazione dell'attività stessa (Cap. 20050).

Art. 7

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 16/1992, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1995, da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 8

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 16/1992, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 9

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese di investimento per l'anno 1996 la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive lire 95 miliardi, ad un tasso massimo dell'11% per un periodo di ammortamento non superiore ad anni dieci, oppure all'emissione di obbligazioni da deliberare previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessive lire 8.066.000.000 per l'anno 1996 e in lire 16.132.000.000 a decorrere dal 1997, grava sui capitoli 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre" e 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre" dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio per l'anno finanziario 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma 2 è assicurata per gli anni 1996, 1997 e 1998 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998.

4. L'autorizzazione alla contrazione di mutui rispettivamente per complessive lire 62 miliardi e per complessive lire 50 miliardi per gli anni finanziari 1997 e 1998 è rinviata alla legge di approvazione di bilancio degli anni medesimi.

Art. 10

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996:

Allegato 1 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 2 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 3 - quadro generale riassuntivo;

Allegato 4a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 4b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 4c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 5a)- stanziamenti di competenza relativi a spese correnti;

Allegato 5b) - stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento;

Allegato 6 - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 7 - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 8 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 9 - garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto.

Art. 11

(Bilancio pluriennale)

1. E' adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1996/1998 annesso alla presente legge (Allegato C).

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.