Legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1

Bollettino ufficiale regionale 02 02 1996 n. 7

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998).

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.

Art. 2 - Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1996.

Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale.

Art. 4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti.

Art. 5 - Disposizioni in materia di personale regionale.

Art. 6 - Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale.

Art. 7 - Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali.

Art. 8 - Finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento.

Art. 9 - Finanziamento del Fondo Regionale Investimenti Occupazione.

Art. 10 - Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare.

Art. 11 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic.

Art. 12 - Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale "Cogne".

Art. 13 - Piano di politica del lavoro.

Art. 14 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.

Art. 15 - Strutture ospedaliere.

Art. 16 - Interventi nel settore della formazione professionale.

Art. 17 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario.

Art. 18 - Interventi nel settore dei trasporti.

Art. 19 - Finanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.

Art. 20 - Modificazione di alcune norme regionali di spesa.

Art. 21 - Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.

Art. 22 - Misure per il controllo e il coordinamento della spesa regionale.

Art. 23 - Autorizzazione alla contrazione di mutui.

Art. 24 - Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 32.

Art. 25 - Disposizioni finanziarie.

Art. 26 - Dichiarazione di urgenza.

Art. 1

(Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 1996, 1997 e 1998 nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1996)

1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, sono autorizzati, per l'anno 1996, i seguenti nuovi limiti decennali di impegno:

- per gli interventi previsti al comma 2, lett. b (prestiti in dotazione) lire 144 milioni (cap. 41221);

- per gli interventi di cui al comma 2, lett. c, (mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario), lire 1.076 milioni (cap. 41261).

2. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è autorizzato, per l'anno 1996, un nuovo limite decennale di impegno di lire 28 milioni (cap. 38601).

3. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79 e 27 luglio 1989, n. 46, è autorizzato, per l'anno 1996, un limite di impegno di lire 100 milioni, per quindici anni (cap. 51040).

4. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47, è autorizzato, per l'anno 1996, un limite di impegno di lire 150 milioni, per quindici anni (cap. 51081).

5. Il limite di impegno di lire 50 milioni per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 7, comma 1 lett. b, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21, concernente interventi volti a favorire lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, è trasferito all'anno 1996 (cap. 64920).

6. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzato, per l'anno 1996, un nuovo limite decennale di impegno di lire 100 milioni (cap. 47520).

7. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione di edifici di culto di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, Capo II, è autorizzato, per l'anno 1996, un nuovo limite ventennale di impegno di lire 150 milioni (cap. 50140).

8. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, è autorizzato, per l'anno 1995, un nuovo limite di impegno di lire 30 milioni (cap. 55600).

9. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 33, comma 4, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico, rideterminato in lire 400 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2, è trasferito all'anno 1996 (cap 48974).

Art. 3

(Disposizioni in materia di patrimonio regionale)

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 8.550 milioni (cap. 35060).

2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 20.000 milioni (cap. 46940).

3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 2.000 milioni (capp. 35080 e 35081).

4. Per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette (l.r. 15 luglio 1987, n. 55) è autorizzata, per il triennio 1996/1998, la spesa di lire 1.800 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1996 e lire 600 milioni annui per gli anni 1997 e 1998 (cap. 67400).

5. A decorrere dall'anno 1996, la Giunta regionale sottopone annualmente, entro il mese di maggio, alla approvazione del Consiglio una proposta di deliberazione contenente l'elenco dei beni del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43.

6. Contestualmente alla proposta di deliberazione di cui al comma 5, la Giunta relaziona sullo stato di attuazione dei precedenti piani di dismissione, formulando al riguardo proposte eventuali di modifica.

7. Le unità immobiliari locate ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri condominiali, possono essere alienate a trattativa privata e secondo le modalità previste dalla legge stessa, a favore dei predetti soggetti e ai loro rispettivi coniugi non separati legalmente o ai figli conviventi, al prezzo determinato nell'allegato A alla citata legge n. 43/94, con una riduzione del 10 per cento in caso di pagamento in unica soluzione.

Art. 4

(Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a deliberare la sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale della Società finanziaria regionale "Finaosta S.p.A." fino a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, conferita con l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, è elevata a lire 20.000 milioni (cap. 35560).

2. Ad avvenuta sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale della "Finaosta S.p.A." di cui al comma 1, è autorizzata la cessione parziale di quote azionarie della medesima società, a condizione che la partecipazione azionaria della Regione si mantenga superiore al 51% del capitale sociale (cap. 10300).

3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della "Finaosta S.p.A.", di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 7.000 milioni (cap. 35620 parz.).

4. Allo scopo di consentire l'utilizzo dei servizi informatici approntati ed organizzati nell'interesse delle Camere di Commercio italiane da parte della "Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni", in forma abbreviata "Infocamere S. Consortile p. A.", con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, è autorizzato l'acquisto, dalla Unione Italiana della Camere di Commercio (Unioncamere) di 1 (una) azione del valore nominale di lire 5.070 (cap. 20470 parz.).

5. La residua autorizzazione a sottoscrivere aumenti di capitale della Società per azioni "Centrale laitière di Aosta", determinata dalla legge regionale 25 maggio 1993, n. 37, in lire 1.210 milioni per l'anno 1996, è elevata a lire 5.210 milioni, di cui lire 3.710 milioni per l'anno 1996 e lire 1.500 milioni per l'anno 1997 (cap. 35520).

6. La Giunta è autorizzata a sottoscrivere, nell'anno 1996, quote di aumento di capitale della Società Digrava S.p.A. (l.r. 14 gennaio 1988, n. 6) fino all'importo di lire 5.000 milioni, a condizione che la percentuale della partecipazione regionale al capitale della Società permanga invariata (cap. 35500).

Art. 5

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Per i fini previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale", la dotazione organica della struttura regionale è definita in n. 2.614 unità di personale, ivi comprese n. 74 unità dipendenti dal Consiglio, di cui n. 120 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 7 dirigenti alle dipendenze del Consiglio, con una spesa correlata di complessive lire 123.350 milioni per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro di cui lire 118.850 milioni per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capp. 30500 e 30501) e lire 4.500 milioni per il personale dipendente dal Consiglio (cap. 20000 parz.).

2. L'onere complessivo di lire 24.000 milioni per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il triennio 1994/1996, come determinato dall'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, è trasferito interamente a carico del bilancio 1996 (cap. 30650).

3. Per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il successivo periodo, decorrente dall'anno 1997, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1997 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1998 (cap. 30650/97 e /98);

Art. 6

(Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1996, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge regionale n. 155, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1604/X del 18.10.1995 (Interventi regionali in materia di finanza locale) nell'importo di lire 256.580 milioni, così ripartite tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:

a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 128.290 milioni, di cui lire 102.632 milioni per i trasferimenti ai Comuni (cap. 20501) e lire 25.658 milioni per i trasferimenti alle Comunità montane (cap 20745).

b) Interventi per programmi di investimento lire 51.316 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 49.156 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) di cui alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (programma 2.1.1.03), e quanto a lire 2.160 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (cap. 33755).

c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 48/95, lire 76.974 milioni.

2. Con i correttivi previsti dall'articolo 26, comma 1, della medesima legge n. 48/95, l'ammontare dei trasferimenti di cui alla lettera c) è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 82.100 milioni ripartite ed autorizzate per i singoli interventi, a norma dell'articolo 27 del sopra richiamato provvedimento legislativo n. 48/95, nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.

Art. 7

(Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21, concernente la concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali e dagli Enti ad essi strumentali per il finanziamento di spese di investimento, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa annua di lire 2.160 milioni, elevata ad annue lire 3.560 milioni dal 1997 e ad annue lire 4.560 milioni dal 1998 (cap. 33755);

2. Per le domande presentate, a norma dell'articolo 6 della medesima legge regionale n. 21/1994, entro il 31 luglio 1994 e già accolte in via preliminare a norma dell'articolo 9, il termine del 31 ottobre 1995, previsto all'articolo 10 della stessa legge, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 8

(Finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento)

1. Per la realizzazione del programma definitivo 1996/98 di cui all'articolo 20 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, da finanziarsi a valere sul Fondo per speciali programmi di investimento, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.971 milioni (cap. 21245 di nuova istituzione) cosi suddivisa:

- anno 1996 lire 13.570 milioni;

- anno 1997 lire 17.639 milioni;

- anno 1998 lire 9.762 milioni.

2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.057 milioni (cap. 21255 di nuova istituzione), di cui lire 2.065 milioni per l'anno 1996, lire 2.398 milioni per l'anno 1997 e lire 2.594 milioni per l'anno 1998.

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 19 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, la spesa di riferimento per il triennio 1997/99 è determinata in lire 47.892 milioni, di cui lire 11.928 milioni per l'anno 1997 e lire 27.326 milioni per l'anno 1998.

4. Alla autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di cui al comma 3 si provvederà con legge finanziaria per il triennio 1997/99, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32, comma 7, della l.r. n. 46/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

(Finanziamento del Fondo Regionale Investimenti Occupazione)

1. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel triennio 1996/98, la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, così suddivisa:

- anno 1996 lire 3.000 milioni;

- anno 1997 lire 3.000 milioni;

- anno 1998 lire 3.000 milioni.

Art. 10

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, determinati, per l'anno 1996, in complessive lire 550 milioni dall'allegato B della presente legge, sono ripartiti dalla Giunta nei settori di intervento di cui all'articolo 1 della legge medesima, avuto riguardo alle priorità ivi indicate (cap. 20620).

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della predetta legge n. 27/1986 è cosi modificato:

"3. L'intervento finanziario regionale è, comunque, stabilito nella misura massima del 70% per tutti gli interventi di cui all'art. 1."

3. L'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 71 è cosi sostituito:

"Art. 2

(Misura del contributo)

1. L'intervento regionale è stabilito nella misura del settanta per cento dell'indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme in materia di edilizia residenziale ed espropriazione per pubblica utilità."

Art. 11

(Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, determinata, per il triennio 1995-1997, in annue lire 2.000 milioni dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, è rideterminata in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e annue lire 3.000 milioni per gli anni 1997 e 1998 (cap. 50150).

2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta legge regionale n. 18/1992 (cap. 11165).

Art. 12

(Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale "Cogne")

1. La residua spesa di lire 48.000 milioni, autorizzata per il quinquennio 1993/1997 dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4, recante interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta, è parzialmente trasferita all'anno 1998 e così ripartita nel triennio 1996/1998 (capp. 46965, 46970):

- anno 1996 lire 11.600 milioni;

- anno 1997 lire 11.600 milioni;

- anno 1998 lire 24.800 milioni.

2. L'autorizzazione di spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 per la concessione di finanziamenti per il recupero dell'area industriale "Cogne" di Aosta, recata dall'articolo 2, comma 1, dalla legge regionale 30 agosto 1995, n. 30, è trasferita all'esercizio 1996 (cap. 35620 parz.).

3. E' parimenti trasferita all'anno 1996 l'autorizzazione a contrarre mutui per corrispondente importo, recata dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 30/1995 (cap. 11180).

Art. 13

(Piano di politica del lavoro)

1. La spesa per la copertura del piano di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, recante norme per la riorganizzazione degli interventi regionali di promozione dell'occupazione, è autorizzata per il triennio 1996-1998, la spesa di lire 11.300 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l'anno 1996, lire 3.800 milioni per l'anno 1997 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998 (cap 26010).

2. Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1.

Art. 14

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1996, in lire 208.690 milioni, di cui:

a) Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 197.000 milioni, di cui lire 195.000 milioni per "quota indistinta" (cap. 59900);

b) Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive lire 4.500 milioni (cap. 59980);

c) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, art. 5, e 22 maggio 1978, n. 194, art. 3, per complessive lire 3.000 milioni, interamente da trasferire all'USL (cap. 61580);

d) Spese per l'informazione in materia sanitaria e per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 690 milioni (capp. 62020, 62025 e 62030);

e) Interventi diretti della Regione lire 3.500 milioni (cap. 59920).

Art. 15

(Strutture ospedaliere)

1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 38/1990), è trasferita all'Unità Sanitaria Locale, per l'anno 1996, la somma di lire 2.000 milioni (cap. 60380).

2. Per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie per l'ulteriore applicazione della legge regionale 5 settembre 1991, n. 51, è autorizzata, per il triennio 1996/1998 la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 800 milioni per l'anno 1996 e lire 600 milioni annui per il biennio 1997/1998 (cap. 60310).

3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 4.500 milioni (cap. 60420).

4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31, per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, fissato, dall'articolo 17 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, in annue lire 2.500 milioni per il triennio 1995/1997, è rideterminato, per il triennio 1996/1998, in annue lire 3.000 milioni (cap. 60445).

Art. 16

(Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa pubblica complessiva di lire 14.320 milioni, di cui lire 1.302 milioni per iniziative a totale finanziamento regionale (cap. 30020 e 30025) e di lire 13.018 milioni per iniziative oggetto di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (capp. 9924, 9925 e 9927 entrate) e dei Fondi di Rotazione statali (capp. 5570, 5571 e 5573 entrate), ivi comprese lire 1.433 milioni di finanziamento regionale (capp. 30171, 30172, 30173, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30180, 30181 e 30184 spese).

2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a disporre con proprio atto amministrativo, da adottarsi su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, l'istituzione di ulteriori capitoli di spesa corrispondenti alle misure in cui si articola il programma annuale di formazione professionale di cui alla l.r. 28/1983 nonché la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli cui si riferisce il programma stesso.

Art. 17

(Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario)

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui rispettivamente al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 20.050 milioni per il quadriennio 1996/1999, di cui lire 11.254 milioni per l'anno 1996, lire 4.216 milioni per l'anno 1997 e lire 2.839,48 milioni per l'anno 1998, articolati come segue:

a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1994/1996 - complessive lire 4.440 milioni, interamente a carico dell'anno 1996 (capp. 25022, 25024, 25026);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/1999 - complessive lire 159 milioni, di cui lire 66 milioni per l'anno 1996, lire 30 milioni per l'anno 1997, lire 34 milioni per l'anno 1998 e lire 29 milioni per l'anno 1999 (cap. 25040);

c) programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1997 - complessive lire 5.808 milioni, di cui lire 2.904 milioni per l'anno 1996 e lire 2.904 milioni per l'anno 1997 (cap. 25039);

d) programma operativo di iniziativa comunitaria "KONVER II" 1994/1997 - complessive lire 982 milioni, di cui lire 340 milioni per l'anno 1996 e lire 642 milioni per l'anno 1997 (cap. 25038);

e) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - complessive lire 6.723 milioni, di cui lire 3.082 milioni per l'anno 1996, lire 300 milioni per l'anno 1997, lire 2.050 milioni per l'anno 1998 e lire 1.291 milioni per l'anno 1999 (capp. 25031, 25032, 25033, 25034, 25035);

f) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-svizzero" 1994/1999 - complessive lire 1.138 milioni, di cui lire 422 milioni per l'anno 1996, lire 416 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni per l'anno 1999 (cap. 25028);

g) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 800 milioni per il triennio 1997/1999, di cui lire 340 milioni per l'anno 1997, lire 339,48 milioni per l'anno 1998 e lire 120,52 milioni per l'anno 1999 (cap. 42495);

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 1.356,662 milioni per il quadriennio 1996/1999, di cui lire 556,662 milioni per l'anno 1996, lire 256,5 milioni per l'anno 1997, lire 238,275 milioni per l'anno 1998 e lire 161,225 milioni per l'anno 1999, articolati per programma come segue:

a) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 542 milioni per il triennio 1997/1999, di cui lire 232,5 milioni per l'anno 1997, lire 233,275 milioni per l'anno 1998 e lire 76,225 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "LEADER II" 1994/1999 - complessive lire 344,662 milioni, interamente a carico dell'anno 1996 (cap. 42520);

c) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo - francese" 1994/1999 - complessive lire 470 milioni, di cui lire 211 milioni per l'anno 1996, lire 24 milioni per l'anno 1997, lire 150 milioni per l'anno 1998 e lire 85 milioni per l'anno 1999 (cap. 25052).

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 18

(Interventi nel settore dei trasporti)

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15, recante "Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone", autorizzata in lire 3.500 milioni per il biennio 1996/1997 dall'articolo 16 della legge medesima, è rideterminata, per il triennio 1996/1998, in lire 7.980 milioni, di cui lire 3.650 milioni per l'anno 1996, lire 2.150 milioni per l'anno 1997 e lire 2.180 milioni per l'anno 1998 (capp. 67870 e 67890).

2. Per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose", come sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 11, è autorizzata, per il triennio 1996/1998, la spesa di lire 66.000 milioni, di cui lire 21.000 milioni per l'anno 1996, lire 22.000 milioni per l'anno 1997 e lire 23.000 per l'anno 1998 (cap. 67670).

3. Per l'applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15, recante "Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier", è autorizzata, per il triennio 1996/1998 la spesa complessiva di lire 27.500 milioni, di cui lire 16.500 milioni (lire 5.500 milioni annui) per l'applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato e lire 11.000 milioni per infrastrutture ed impianti di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 5.000 milioni annui per gli anni 1997 e 1998 (capp. 67970 e 67975).

4. La residua autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni recata dall'articolo 20, comma 8, della l.r. n. 1/95 per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2, concernente la realizzazione del nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo di persone e merci tra Chamois e Anthey-Saint-André, è elevata a lire 4.700 milioni, a valere sull'esercizio 1996 (cap. 68070).

Art. 19

(Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. E' autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa annua di lire 800 milioni per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37, concernente la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche (cap. 33150).

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 dicembre 1992, n. 72, recante interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria, è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni (cap. 41400).

3. L'autorizzazione di spesa di lire 11.500 milioni per il triennio 1995/97, recata dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è rideterminata, per il triennio 1996/98, in lire 19.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1996, lire 6.500 milioni per l'anno 1997 e lire 6.500 per l'anno 1998 (cap. 51490).

4. Per l'ulteriore applicazione dell'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, recante disposizioni in materia di raccolta e stoccaggio di rifiuti solidi urbani, è autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa annua di lire 800 milioni (cap. 59200).

5. Per l'applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, recante "Incentivazioni di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione" è autorizzata, per il triennio 1996/1998 la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 800 milioni per l'anno 1996, lire 700 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni per l'anno 1998 (cap. 48950).

6. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni annui per il biennio 1996-1997, recata dall'articolo 20, comma 10, della legge regionale n. 1/95, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78, concernente il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta, è rideterminata in lire 2.000 milioni per l'anno 1996, lire 5.000 milioni per l'anno 1997 e lire 5.500 milioni per l'anno 1998 (cap. 68150).

7. Per l'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79, concernente l'istituzione dell'archivio video del patrimonio regionale è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni (cap. 32935).

Art. 20

(Modificazione di alcune norme regionali di spesa)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 48, concernente "Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport" è cosi sostituito:

"4. Qualora l'atleta interessato sia inibito, in base ai vigenti regolamenti della Federazione nazionale e/o internazionale di appartenenza, all'esibizione di marchi di sponsor personali durante le competizioni cui prende parte come atleta nazionale, l'entità massima della sponsorizzazione fissata al comma 4 dell'articolo 2 è ridotta di un terzo."

2. La percentuale di intervento di cui all'articolo 2, comma 2 - lettera a1 - della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e delle connesse strutture di servizio, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 17, è ridotta all'80%.

3. Il tasso a carico dei beneficiari degli interventi di cui alla predetta legge regionale n. 46/1985 è aumentato di mezzo punto rispetto a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, della medesima legge regionale n. 46/1985, come modificata dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1988.

4. La percentuale dell'intervento regionale fissato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, recante "Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale", è ridotta dal 70% al 40% dell'ammontare della spesa presa in considerazione.

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, è cosi sostituito:

"2. I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con altri interventi finanziari concessi per lo stesso fine dalla Regione."

6. All'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 recante "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario" è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative svolte al di fuori del territorio regionale purché di specifico interesse per la Valle d'Aosta e/o a favore di cittadini residenti in Regione."

Art. 21

(Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. La legge regionale 15 dicembre 1982, n. 87, recante "Applicazione del Reg. CEE 270/79. Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, la gestione e l'organizzazione del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli C.I.F.D.A", è abrogata (cap. 42420/95).

2. La legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, recante "Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici", è abrogata. E' di conseguenza revocata l'autorizzazione della spesa annua di lire 800 milioni per gli anni 1996 e 1997, disposta dall'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (cap. 63800/95).

3. La legge regionale 17 giugno 1988, n. 51, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini" è abrogata (cap. 46800/95).

4. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 agosto 1994, n. 62, concernente la concessione, per il triennio 1994/96, di contributi annui all'Hockey Club Courmayeur-Aosta per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie A, è revocata per il 1996 (cap. 66506).

5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 20, recante la concessione di contributi annui all'U.S. Aosta Calcio S.r.l. per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2, è revocata dal 1996 (cap. 66510).

Art. 22

(Misure per il controllo e il coordinamento della spesa regionale)

1. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. L'assessorato al bilancio e alle finanze cura la registrazione, anche a mezzo di supporti informatici, degli impegni di spesa assunti sul bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese, in concomitanza con l'assunzione delle obbligazioni a carattere pluriennale di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

3. Le registrazioni di cui al comma precedente costituiscono riferimento per la predisposizione, a scorrimento, dei successivi bilanci pluriennali.

4. Delle spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale, si tiene conto nella formazione dei bilanci successivi, relativamente al loro periodo residuale.

5. Ai fini di un miglior coordinamento della spesa regionale e della gestione del patrimonio immobiliare, gli impegni di spesa concernenti interventi sul patrimonio, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, la cessione in locazione, o ad altro titolo, di beni patrimoniali della Regione, nonché l'assunzione in locazione di immobili per uso istituzionale, sono proposti alla Giunta di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

Art. 23

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. L'autorizzazione alla Giunta a contrarre mutui a tasso agevolato con l'Istituto per il Credito Sportivo per complessive lire 11.500 milioni per il biennio 1996/97 recata dall'articolo 25 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, è ridotta a lire 12.000 milioni e ripartita nel triennio 1996/1998 come segue (cap. 11165):

- anno 1996, lire 4.500 milioni;

- anno 1997, lire 1.500 milioni;

- anno 1998, lire 3.500 milioni.

2. L'autorizzazione alla Giunta a contrarre mutui per la realizzazione dei progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture tecniche ricettive, rinviata per lire 827,5 milioni all'anno 1995 dall'articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2, è ulteriormente rinviata, per lire 200 milioni, all'anno 1996 (cap. 11170).

Art. 24

(Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 32)

1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Intervento regionale per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti svolta da un'impresa industriale), prevista dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 16 agosto 1995, n. 32 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1995), si intende disposta per il periodo 26 settembre 1994 - 31 dicembre 1995.

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 1.439.079.922.070 nel triennio 1996/1998, di cui lire 850.217.667.070 nell'anno 1996, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1996/1998, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1.901,745 milioni a carico del bilancio 1999 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17, si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1997/1999.

Art. 26

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.