Legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51 - Testo vigente

Legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51

Interventi per la promozione di servizi a favore di cittadini extracomunitari.

(B.U. 9 gennaio 1996, n. 2).

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in armonia con le leggi in vigore, finanzia i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane che, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, enti privati e cooperative sociali, promuovono servizi di accoglienza di primo e secondo livello, di orientamento, di informazione e di integrazione culturale a favore dei cittadini extracomunitari, allo scopo di garantire agli stessi il superamento delle difficoltà che ostacolano il loro inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive locali.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Destinatari dei servizi di cui all'art. 1 sono i cittadini extracomunitari residenti, temporaneamente domiciliati ovvero occasionalmente presenti nei comuni della Valle d'Aosta in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Art. 3.

(Gruppo di lavoro) (1)

[1. E' istituito un gruppo di lavoro per la programmazione degli interventi a favore di cittadini extracomunitari. Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, con funzione di coordinatore;

b) un funzionario del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale;

c) un rappresentante dei Comuni della Valle d'Aosta designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);

d) un rappresentante designato dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

e) l'Assessore del Comune di Aosta competente in materia di politiche sociali;

f) un funzionario dell'Assessorato del Comune di Aosta competente in materia di politiche sociali;

g) il Consigliere regionale presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali;

h) un funzionario della Presidenza della Giunta;

i) un rappresentante delle associazioni che operano nel settore dell'erogazione dei servizi a cittadini extracomunitari, designato dalle stesse;

l) un funzionario della Questura;

m) un rappresentante dell'Agenzia del lavoro;

n) un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione].

Art. 4.

(Procedure)

1. L'istanza per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 dev'essere presentata, a cura del rappresentante pro-tempore degli enti di cui all'art. 1, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

a) dettagliato progetto istitutivo o gestionale del servizio per il quale viene richiesto il contributo;

b) dettagliato preventivo di spesa.

3. Il vice-dirigente dell'Ufficio assistenza sociale, previdenza e assicurazioni sociali, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza e provvede ad inviarla al gruppo di lavoro, di cui all'art. 3, per il parere.

4. Le istanze presentate sono sottoposte al parere consultivo del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

5. I finanziamenti sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. I finanziamenti concessi a norma della presente legge sono liquidati previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

Art. 5.

(Determinazione e copertura degli oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati per l'anno 1995 in lire 300.000.000 e, a titolo indicativo, per gli anni 1996 e 1997 in annue lire 300.000.000.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 58510 (Contributi ai Comuni per l'assistenza ai cittadini extracomunitari) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci e trovano copertura negli stanziamenti ivi iscritti.

3. A decorrere dal 1996 gli oneri, necessari per l'applicazione della presente legge, possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) L'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3, dispone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, l'abrogazione del presente articolo, limitatamente all'istituzione del Gruppo di lavoro per la programmazione di interventi a favore di extracomunitari.