Legge regionale 29 dicembre 1995, n. 50 - Testo storico

Legge regionale 29 dicembre 1995, n. 50

Bollettino ufficiale regionale 09 01 1996 n. 2

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Art. 1

(Estensione dei requisiti per l'iscrizione di diritto nel ruolo)

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

(Ulteriori categorie di soggetti

iscrivibili di diritto nel ruolo)

1. Sono altresì iscritti di diritto nel ruolo coloro che, al momento dell'istituzione dello stesso, risultino essere dipendenti di imprese autorizzate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, oppure collaboratori familiari secondo quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile o sostituti di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, da almeno sei mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, a presentare domanda, su apposito modulo, al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, allegando copia dei documenti atti a comprovare i requisiti di cui al comma 1 e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 10.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti di diritto nel ruolo previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui alla presente legge."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.