Regolamento regionale 18 dicembre 1995, n. 9 - Testo storico

Regolamento regionale 18 dicembre 1995, n. 9

Bollettino ufficiale regionale 27 12 1995 n. 57

Modificazioni al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni.

Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), come modificato dall'art. 6 del regolamento regionale 14 marzo 1995, n. 1, č aggiunto il seguente:

"1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, ai proprietari di veicoli sprovvisti di patente di guida a causa dello stato di invaliditą riconosciuto, possono essere corrisposti buoni carburante e lubrificante qualora risulti assegnata loro l'indennitą di accompagnamento e l'accompagnatore sia in possesso di valida patente di abilitazione alla guida del veicolo per cui č chiesta l'assegnazione."