Legge regionale 4 agosto 1995, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 1995, n. 29

Bollettino Ufficiale regionale 22 08 1995 n. 38

Semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al funzionamento dei presidi residenziali socio-assistenziali.

Art. 1

1. L’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale di cui al quarto comma dell’art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), relativa ai presidi residenziali socio-assistenziali privati, č sostituita da una denuncia di inizio attivitą da parte del loro legale rappresentante attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per l’esercizio, l’ampliamento o la trasformazione dei presidi medesimi.

2. La denuncia č presentata al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato regionale della sanitą e assistenza sociale, struttura responsabile del procedimento, che entro sessanta giorni verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato del dirigente, da notificare all’ente interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attivitą e la rimozione dei suoi effetti salvo che l’ente, ove sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attivitą ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal responsabile del procedimento.

Art. 2

1. I presidi residenziali socio-assistenziali pubblici, ossia gestiti da enti pubblici direttamente ovvero mediante convenzione con associazioni di volontariato o cooperative sociali, compresi collegi e convitti, non sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1.

Art. 3

1. Le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei presidi residenziali socio-assistenziali pubblici e privati, esercitate dal Servizio di cui all’art. 1, sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. La legge regionale 9 aprile 1990, n. 13 (Norme transitorie per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di presidi residenziali socio-assistenziali privati) č abrogata.