Legge regionale 4 agosto 1995, n. 28 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 1995, n. 28

Bollettino Ufficiale regionale 22 08 1995 n. 38

Concessione di un contributo straordinario al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, per la ricostituzione del patrimonio ittico.

Art. 1

(Obiettivi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1995, un contributo straordinario dell'entità massima di lire 50.000.000, a favore del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, per l'attuazione di interventi straordinari di ricostituzione del patrimonio ittico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, pari al quindici per cento della spesa prevista per la realizzazione del programma generale di ripopolamento ittico per l'anno 1995 elaborato dal Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, prevedono l'immissione di materiale ittico adulto nei corsi d'acqua maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali degli anni scorsi.

Art. 2

(Criteri e modalità per la concessione ed erogazione del contributo)

1. Il contributo è concesso e liquidato in una o più soluzioni, con provvedimenti della Giunta regionale da adottarsi, previa verifica dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 da parte del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che è responsabile del procedimento ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro trenta giorni dall'effettuazione delle verifiche suddette.

Art. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al capitolo 40420 (Contributo straordinario al Consorzio regionale pesca per la difesa del patrimonio ittico) del bilancio di previsione per l'anno 1995.