Legge regionale 17 luglio 1995, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 17 luglio 1995, n. 24

Bollettino ufficiale regionale 25 07 1995 n. 34

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Art. 1

(Proroga del termine per la presentazione delle domande, proposte al fine dell'iscrizione di diritto nel ruolo)

1. Il termine per la presentazione delle domande, presentate al fine di ottenere l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è prorogato di tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 42/1994)

1. Il n. 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 42/1994 è sostituito dal seguente:

"1) condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ed alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque altro delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione. La condanna a pena condizionalmente sospesa per uno dei reati indicati non può costituire motivo di diniego all'iscrizione nel ruolo di cui alla presente legge, in analogia a quanto previsto dall'articolo 166, comma secondo, del codice penale".

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.