Legge regionale 19 maggio 1995, n. 16 - Testo storico
Legge regionale 19 maggio 1995, n. 16
Norme di raccordo per il contemporaneo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei referendum popolari indetti per domenica 11 giugno 1995.
(B.U. 30 maggio 1995, n. 24).
1. Il contemporaneo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, previsto dagli articolo 56 e 66 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e dei referendum popolari, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), fissati per il giorno di domenica 11 giugno 1995, è regolato dalle disposizioni contenute nella presente legge.
1. L'Ufficio di sezione costituito a norma dell'articolo 19 della l. 352/1970, assolve anche le funzioni dell'Ufficio elettorale di sezione per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco di cui all'articolo 23 della L.R. 4/1995.
1. In aggiunta al trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di sezione, spettante in base alle norme dello Stato, è dovuto un compenso straordinario fisso, a carico dei Comuni interessati, pari a lire 66.000 per i presidenti di seggio e pari a lire 44.000 per gli scrutatori e il segretario.
1. Le operazioni di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco hanno inizio alle ore 6,30 antimeridiane.
1. Per le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio non si applica la disposizione prevista dall'articolo 47, comma 3, della L.R. 4/1995.
Le operazioni medesime avranno luogo nel giorno di martedì 13 giugno 1995 con inizio alle ore 8 antimeridiane.
1. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni previsti per le consultazioni referendarie e per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco sono poste a carico dei Comuni interessati in ragione di una unità calcolata tenendo presente il numero complessivo di consultazioni elettorali effettivamente svolte in data 11 giugno 1995.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.