Legge regionale 19 maggio 1995, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 19 maggio 1995, n. 16

Norme di raccordo per il contemporaneo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei referendum popolari indetti per domenica 11 giugno 1995.

(B.U. 30 maggio 1995, n. 24).

Art. 1

1. Il contemporaneo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, previsto dagli articolo 56 e 66 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e dei referendum popolari, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), fissati per il giorno di domenica 11 giugno 1995, è regolato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2

1. L'Ufficio di sezione costituito a norma dell'articolo 19 della l. 352/1970, assolve anche le funzioni dell'Ufficio elettorale di sezione per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco di cui all'articolo 23 della L.R. 4/1995.

Art. 3

1. In aggiunta al trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di sezione, spettante in base alle norme dello Stato, è dovuto un compenso straordinario fisso, a carico dei Comuni interessati, pari a lire 66.000 per i presidenti di seggio e pari a lire 44.000 per gli scrutatori e il segretario.

Art. 4

1. Le operazioni di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco hanno inizio alle ore 6,30 antimeridiane.

Art. 5

1. Per le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio non si applica la disposizione prevista dall'articolo 47, comma 3, della L.R. 4/1995.

Le operazioni medesime avranno luogo nel giorno di martedì 13 giugno 1995 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Art. 6

1. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni previsti per le consultazioni referendarie e per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco sono poste a carico dei Comuni interessati in ragione di una unità calcolata tenendo presente il numero complessivo di consultazioni elettorali effettivamente svolte in data 11 giugno 1995.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.