Legge regionale 5 maggio 1995, n. 14 - Testo storico

Legge regionale 5 maggio 1995, n. 14

Interpretazione autentica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni.

(B.U. 16 maggio 1995, n. 22).

Art. 1

1. Nell'ambito delle associazioni di produttori agricoli di cui all’art. 6, comma 4 e all’art. 22, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, sono comprese le forme associative in agricoltura legalmente costituite ai fini della gestione in comune di latterie turnarie e di forni frazionali.

Art. 2

1. Le provvidenze concesse ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 30/1984, e successive modificazioni, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali sono riferibili anche a ricostruzioni e sistemazioni parziali del fabbricato, a condizione che venga garantita la salvaguardia globale della struttura e ferma restando, in ogni caso, la necessitą che il fabbricato oggetto dell'intervento sia censito come rurale.