Regolamento regionale 14 marzo 1995, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 14 marzo 1995, n. 1

Modificazioni al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623e successive modificazioni, concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni.

(B.U. 28 marzo 1995, n. 15).

CAPO I

MODIFICAZIONI AL TITOLO VII

(ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI)

Art. 1

1. L'art. 24 del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), come modificato dall'art. unico del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 24

1. L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolate dalle norme contenute nel presente titolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata annualmente su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, sentita la competente commissione consiliare permanente, vengono definite le misure e le modalità dell'assegnazione e della distribuzione in relazione alla verificata disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali."

Art. 2

1. L'art. 25 del regolam. reg. 29 gennaio 1973, come modificato dall'art. unico del regolam. reg. 2/1985 e dall'art. 1 del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 25

1. L'assegnazione di benzina e gasolio, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, ai cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti, proprietari di veicoli in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale. Non sono considerati residenti in un comune della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti i cittadini iscritti nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 avvengono limitatamente al primo veicolo.

3. Oltre all'assegnazione di benzina e gasolio prevista dal comma 1, possono essere attribuiti, in relazione alla disponibilità del contingente annuo, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24, buoni carburante ai veicoli di proprietà:

a) della Regione, degli enti locali e dell'Unità sanitaria locale (USL);

b) degli enti pubblici con sede in Valle d'Aosta;

c) degli enti religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle parrocchie;

d) delle cooperative iscritte nell'albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte della Regione o di un ente locale;

e) delle imprese di trasporto concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea;

f) dei soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

g) delle imprese artigiane e agricole nonché delle imprese commerciali come definite dall'art. 2195 del codice civile, esercitate in forma individuale o societaria nonché delle società semplici. Le società devono avere la sede legale e fiscale in un comune della Valle d'Aosta;

h) delle associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), nell'elenco delle associazioni di volontariato presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile) nonché delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

4. Ai fini dell'assegnazione dei buoni di benzina e di gasolio si considera assimilabile alla proprietà la detenzione del veicolo in forza di un contratto di leasing."

Art. 3

1. L'art. 25 bis del regolam. reg. 29 gennaio 1973, come introdotto dall'art. 1 del regolam. reg. 3/1992, è sostituito dal seguente:

"Art. 25 bis

1. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 sono attribuite agli artigiani ed agli agricoltori, oltre alle assegnazioni previste per i veicoli di loro proprietà dall'art. 25, comma 3, lett. g), ulteriori buoni di benzina e gasolio, rispettivamente:

a) per le macchine operatrici e le attrezzature utilizzate nell'attività artigianale;

b) per le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'UMA (Utenti motori agricoli).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'elenco delle macchine per le quali è possibile procedere alle assegnazioni."

Art. 4

1. L'art. 25 ter del regolam. reg. 29 gennaio 1973, come introdotto dall'art. 1 del regolam. reg. 3/1992, è sostituito dal seguente:

"Art. 25 ter

1. L'assegnazione di oli lubrificanti è concessa, in relazione alla disponibilità del contingente:

a) agli assegnatari di benzina e gasolio di cui agli art. 25 e 25 bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;

b) alle imprese locali che utilizzano oli lubrificanti nei processi produttivi."

Art. 5

1. L'art. 26 del regolam. reg. 29 gennaio 1973, come modificato dall'art. unico del regolam. reg. 2/1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 26

1. Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta.

2. Le ditte e società indicate al comma 1 devono far certificare annualmente dall'Ispettorato della motorizzazione, dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti o dal Comune, rispettivamente per le linee le cui concessioni sono rilasciate dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, la percorrenza chilometrica autorizzata relativa all'anno per il quale si richiede l'assegnazione dei buoni carburante. Eventuali variazioni sul chilometraggio rilevabili in sede di consuntivo da parte dell'Ispettorato della motorizzazione, del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti o del Comune, rispetto alla percorrenza chilometrica autorizzata, formeranno oggetto di conguaglio nell'assegnazione dell'anno successivo."

Art. 6

1. L'art. 27 del regolam. reg. 29 gennaio 1973, come modificato dall'art. unico del regolam. reg. 2/1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 27

1. L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai proprietari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di valida patente di abilitazione alla guida del veicolo per cui chiedono l'assegnazione. Per i soggetti indicati all'art. 25, comma 3, il requisito della patente è sostituito dalla presentazione della partita IVA, integrata dalla ricevuta del versamento annuale, ad eccezione dei soggetti indicati alle lett. a), b), c) ed h) che potranno presentare il numero di codice fiscale.

2. Le imprese agricole sono tenute a presentare la partita IVA fintantoché non verrà istituito l'albo professionale degli imprenditori agricoli.

3. I soggetti beneficiari delle assegnazioni dei buoni carburante e lubrificante devono aver ottemperato al pagamento del premio di assicurazione, della tassa di proprietà e, se dovuta, della tassa di concessione governativa (TCG) per trasporto.

4. I soggetti beneficiari delle assegnazioni dei buoni carburante e lubrificante devono essere, al momento del ritiro dei buoni carburante e lubrificante, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 1, e dal presente articolo."

Art. 7

1. L'art. 28 del regolam. reg. 29 gennaio 1973, come modificato dall'art. unico del regolam. reg. 2/1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 28

1. Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto della benzina, gasolio ed olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburante e lubrificante di Aosta, Châtillon, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès e Villeneuve.

2. La distribuzione dei buoni carburante e lubrificante avviene per semestre."

CAPO II

MODIFICAZIONI AL TITOLO VIII

(NORME FINALI)

Art. 8

1. L'art. 29 del regolam. reg. 29 gennaio 1973, come modificato dall'art. unico del regolam. reg. 2/1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 29

1. Le modifiche alle norme del presente regolamento possono essere apportate in casi di particolare urgenza dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente."

Art. 9

Annullato dalla Commissione di Coordinamento con decisione prot. n. 1057 IC/15 del 9/3/1995.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 10

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.