Legge regionale 22 gennaio 1960, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 22 01 1960

Bollettino ufficiale 25 1 1960

Assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità.

Art. 1

È autorizzata l’assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell’importo di lire un miliardo e cinquecento milioni, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità di cui ai capoversi 3) e 5) - parte dispositiva - della deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8 ottobre 1959.

Art. 2

L’importo del mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere riscosso con uno o più prelevamenti di somme e sarà ammortizzato in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sette per cento all’anno e decorrenti dalla data dell’avvenuta somministrazione totale del capitale mutuato.

Per il finanziamento delle spese per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1Ï luglio 1960 - 30 giugno 1961 e seguenti, per tutta la durata dell’ammortamento del mutuo.

Art. 3

L’ammortamento del mutuo passivo di cui ai precedenti capitoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta.

Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l’impossibilità o l’insufficienza della garanzia dell’ammortamento sui predetti cespiti delegati, l’ammortamento del mutuo sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.

Art. 4

Il provento straordinario del mutuo passivo, di cui ai precedenti articoli, sarà introitato sull’apposito capitolo 38 della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Le spese per le singole opere di pubblica utilità da finanziare con il provento del mutuo passivo saranno impegnate sugli appositi capitoli di spesa 115, 144, 146 e 168 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8- 10- 1959.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione dell’atto notarile per l’assunzione del mutuo passivo, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento del contratto di mutuo concordate con la Cassa di Risparmio di Torino e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo passivo di cui alla presente legge.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.