Legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6

Disciplina delle manifestazioni fieristiche.

(B.U. 28 febbraio 1995, n. 11)

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di disciplina di fiere, mostre ed esposizioni ed in applicazione dell'art. 2, comma primo, lett. t), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e degli art. 26, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche aventi sede nella regione e stabilisce idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse dei consumatori e delle imprese.

Art. 2

(Definizione delle manifestazioni fieristiche)

1. Agli effetti della presente legge rientrano nel settore fieristico le seguenti manifestazioni:

a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed all'eventuale vendita dei prodotti esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla contrattazione senza consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti;

d) fiere bestiame, limitate ai settori bovino, equino, ovino, caprino e suino, aperte agli agricoltori ed agli allevatori, dirette alla vendita del bestiame esposto.

2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esposizioni, non aperte al pubblico, realizzate a scopo promozionale e riservate ad una clientela selezionata;

b) le mostre-mercato e le esposizioni a scopo promozionale o di vendita, non aperte al pubblico, realizzate a margine di manifestazioni convegnistiche e culturali;

c) le mostre ed esposizioni di carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale, non finalizzate alla promozione né alla vendita;

d) le fiere, fiere-mercato e sagre disciplinate dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).

Art. 3

(Qualifica delle manifestazioni)

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza nazionale, regionale e locale.

2. La qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici o che siano suscettibili di svolgere un'influenza economica nell'ambito nazionale.

3. La qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici e che siano suscettibili di esercitare un'influenza economica nell'ambito della regione stessa.

4. La qualifica di fiera, mostra o esposizione locale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione di uno o più settori merceologici di una zona limitata della regione e suscettibili di svolgere un'influenza economica in tale ambito.

Art. 4

(Attribuzione della qualifica ed autorizzazioni)

1. La qualifica è attribuita, con decreto, dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato con l'autorizzazione alla manifestazione, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali), in relazione ai seguenti elementi:

a) dimensione del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici;

b) provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

c) idoneità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ai fini espositivi, in relazione alla tipologia della manifestazione;

d) risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni.

2. Il comitato di cui al comma 1 è tenuto ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui sopra sarà dato per acquisito parere favorevole.

3. L'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato può negare l'autorizzazione ai soggetti organizzatori che, senza comprovati motivi, non abbiano realizzato manifestazioni autorizzate nell'anno precedente.

4. Le manifestazioni fieristiche devono essere autorizzate annualmente ed inserite nel relativo calendario.

5. Le istanze per ottenere la qualifica di manifestazione fieristica e l'autorizzazione allo svolgimento dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato entro il 15 gennaio dell'anno precedente per quelle di rilevanza nazionale ed entro il 30 giugno dell'anno precedente per quelle di rilevanza regionale e locale.

6. Non possono essere autorizzate manifestazioni fieristiche, a rilevanza nazionale e regionale nello stesso settore merceologico, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza fra loro, né negli otto giorni precedenti o successivi alle manifestazioni stesse, se a carattere nazionale, né nei tre giorni precedenti o successivi, se a carattere regionale.

7. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a rilevanza locale, nello stesso settore merceologico, in località distanti fra loro meno di venti chilometri, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza fra loro.

8. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare i quindici giorni.

Art. 5

(Istanza di autorizzazione con attribuzione della qualifica)

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica e del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti organizzatori dovranno presentare all'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato apposita istanza, in competente bollo, in cui dovranno essere specificati:

a) denominazione della manifestazione, luogo di svolgimento e planimetria dei locali. Se su area espositiva scoperta, dovrà essere solamente indicata la superficie totale;

b) regolamento generale della manifestazione;

c) settori merceologici ammessi;

d) ragione sociale e sede del soggetto organizzatore. Se si tratta di società, dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo;

e) programma di apertura e chiusura della manifestazione e finalità della stessa;

f) limitazioni eventuali per i visitatori, in caso di manifestazioni riservate agli operatori di settore;

g) il costo del biglietto di ingresso, se previsto;

h) se si tratta di manifestazione ricorrente:

1) la periodicità;

2) il numero delle edizioni svolte;

3) la provenienza geografica delle imprese espositrici;

4) il numero dei visitatori dell'edizione precedente, su stima se per l'accesso non è stato emesso biglietto.

Art. 6

(Soggetti organizzatori)

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche:

a) gli enti pubblici;

b) le associazioni;

c) le imprese iscritte al registro di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa).

Art. 7

(Calendario delle manifestazioni)

1. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il calendario è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato e deve riportare, in ordine cronologico di svolgimento delle singole manifestazioni, i seguenti dati:

a) denominazione ufficiale della manifestazione;

b) luogo e data di svolgimento;

c) settori interessati;

d) tipo e qualifica della manifestazione;

e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;

f) disciplina dell'accesso al pubblico;

g) estremi del provvedimento di autorizzazione.

3. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche non inserite nel calendario.

4. Modifiche od integrazioni al calendario possono essere apportate con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato su richiesta presentata almeno tre mesi prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 8

(Partecipazione alle manifestazioni fieristiche)

1. Possono esercitare l'attività di vendita al pubblico, nelle manifestazioni fieristiche:

a) i soggetti iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio);

b) le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui al r.d. 2011/1934 o nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

c) gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento iscritti all'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), limitatamente alla loro produzione.

2. I produttori di beni fabbricati con lavorazioni prevalentemente manuali possono esercitare l'attività di vendita nella Fiera di S. Orso di Aosta, nella Fiera del legno S. Orso di Donnas e nelle altre manifestazioni dell'artigianato tipico tradizionale.

Art. 9

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle manifestazioni fieristiche è attribuita ai Comuni. A tal fine, la Regione trasmette al Comune interessato copia dell'autorizzazione.

Art. 10

(Sanzioni)

1. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in date non comprese nell'autorizzazione stessa, il Sindaco dispone l'immediata chiusura della manifestazione. Si applica, altresì, una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. I soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova istanza per due anni.

2. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate, si applica una sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. I soggetti organizzatori non potranno proporre una nuova istanza per un anno.

3. L'accertamento delle infrazioni è attribuito al Sindaco del comune nel quale si svolge la manifestazione e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 11

(Norme transitorie)

1. Le manifestazioni fieristiche da organizzare nell'anno 1995 saranno autorizzate su istanza da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.