Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3

Approvazione del piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997 e modificazione alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione).

(B.U. 21 febbraio 1995, n. 10)

Art. 1

1. E' approvato il piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione).

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al comma 1, ammontanti a complessive lire 11 miliardi e 300 milioni per il triennio 1995/1997, di cui lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1995 e indicativamente lire 3 miliardi e 800 milioni per il 1996 e lire 4 miliardi per il 1997, gravano sul capitolo 26010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sul corrispondente capitolo del bilancio pluriennale 1995/1997.

3. A decorrere dal 1996 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

4. Il presente piano assume le obbligazioni con riflesso pluriennale assunte dall'Amministrazione regionale con il piano di politica del lavoro 1992/1994, approvato con legge regionale 17 marzo 1992, n. 7.

Art. 2

1. La lett. c) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 13/1989 č sostituita dalla seguente:

"c) il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano triennale di politica del lavoro;"

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.