Legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e pluriennale 1995/1997 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).

(B.U. 19 gennaio 1995, n. 7)

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 2 - Autorizzazione limiti di impegno per l'anno 1995

Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale

Art. 4 - Partecipazioni azionarie della Regione

Art. 5 - Rinnovo contrattuale per il personale regionale

Art. 6 - Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità montane

Art. 7 - Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni

Art. 8 - Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni

Art. 9 - Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali

Art. 10 - Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO

Art. 11 - Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare

Art. 12 - Finanziamenti per acquisto di arredi scolastici

Art. 13 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic

Art. 14 - Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica

Art. 15 - Piano di politica del lavoro

Art. 16 - Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali in materia sanitaria

Art. 17 - Strutture ospedaliere

Art. 18 - Interventi nel settore della formazione professionale

Art. 19 - Partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative oggetto di finanziamento comunitario

Art. 20 - Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 21 - Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 22 - Modifiche a leggi regionali in vigore

Art. 23 - Modificazione della misura di alcune tasse e canoni regionali

Art. 24 - Misure per il controllo della spesa regionale

Art. 25 - Autorizzazione alla contrazione di mutui

Art. 26 - Disposizioni finanziarie

Art. 27 - Dichiarazione di urgenza

Art. 1

(Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 1995, 1996 e 1997 nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Autorizzazione limiti di impegno per l'anno 1995)

1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1994, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, sono autorizzati, per l'anno 1995, i seguenti nuovi limiti di impegno:

- per gli interventi previsti al comma 2, lett. b (prestiti di dotazione) lire 200 milioni (cap. 41221);

- per gli interventi di cui al comma 2, lett. c, (mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario), lire 1.900 milioni (Cap. 41261).

2. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è autorizzato, per l'anno 1995, un nuovo limite di impegno di lire 31 milioni (cap. 38601).

3. Il limite di impegno di lire 50 milioni per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 7, comma 1 lett. b, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21, concernente interventi volti a favorire lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, è trasferito all'anno 1995 (cap. 64920).

4. Il limite di impegno di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1989, n. 59, per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da imprese di autotrasporto per conto terzi, autorizzato in lire 100 milioni per l'anno 1993 dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 5, è trasferito all'anno 1995 (cap. 48280).

5. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzato, per l'anno 1995, un nuovo limite di impegno di lire 100 milioni (cap. 47520).

6. Il limite di impegno per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione di edifici di culto di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, Capo II, autorizzato in lire 150 milioni per l'anno 1994 dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 56, è ridotto a lire 100 milioni e trasferito all'anno 1995 (cap. 50140).

7. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, è autorizzato, per l'anno 1995, un nuovo limite di impegno di lire 80 milioni (cap. 41640).

8. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, è autorizzato, per l'anno 1995, un nuovo limite di impegno di lire 30 milioni (cap. 55600).

9. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 33, comma 4, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico, rideterminato in lire 400 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2, è trasferito all'anno 1995 (cap. 48974).

Art. 3

(Disposizioni in materia di patrimonio regionale)

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 4.000 milioni (cap. 35060).

2. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40.000 milioni (cap. 46940).

3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 4.000 milioni (cap. 35080).

4. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà regionale, ai sensi del capo III della legge regionale 17 giugno 1992, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 500 milioni (cap. 53400).

5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottoporrà all'approvazione del Consiglio una proposta di deliberazione contenente un ulteriore elenco di beni del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43.

6. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, i beni immobili del patrimonio della Regione possono essere concessi in uso gratuito esclusivamente a favore di enti ed associazioni che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali qualora riconosciute dalla Giunta regionale di pubblico interesse sociale, culturale ed educativo.

7. Annualmente la Giunta regionale comunica al Consiglio l'elenco dei beni concessi in uso ai sensi del comma 2.

Art. 4

(Partecipazioni azionarie della Regione)

1. E' autorizzata la riduzione della partecipazione azionaria della Regione nella "Banca della Valle d'Aosta S.p.A" a condizione che sia mantenuta la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della Società ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1987, n. 78, recante "costituzione di una banca regionale" (cap. 10300).

2. In esecuzione della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare la sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale della Società finanziaria regionale "Finaosta S.p.A." sino a lire 15.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 7.500 milioni per l'anno 1996 (cap. 35560).

Art. 5

(Rinnovo contrattuale per il personale regionale)

1. L'onere per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il triennio 1994/1996, determinato in complessive lire 16.000 milioni dall'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 è rideterminato, ai sensi del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, in complessive lire 24.000 milioni, di cui lire 9.000 milioni per l'anno 1995 e lire 15.000 milioni per l'anno 1996 (cap. 30650).

Art. 6

(Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità montane)

1. I trasferimenti ai Comuni e alle Comunità montane di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) sono così rideterminati per l'anno 1995:

- Fondi ordinari per spese correnti (lett. a)

Comuni (cap. 20500) lire 42.000 milioni;

Comunità montane (cap. 20740) lire 11.800 milioni;

- Fondi ordinari per spese di investimento (lett. b)

Comuni (cap. 20520) lire 50.000 milioni;

Comunità montane (cap. 20780) lire 7.500 milioni.

Art. 7

(Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni)

1. Per l'anno 1995, l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, è determinato, per ciascun Comune, detraendo dalla somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 l'ammontare dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) percetta dai singoli Comuni nell'anno 1994, calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

2. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio della Regione per l'anno 1995, impegna e liquida a favore di ciascun Comune un acconto pari al 40% dei trasferimenti erogati allo stesso titolo nell'anno precedente al Comune medesimo. Tale acconto è detratto dalla somma di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46.

Art. 8

(Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni)

1. Per l'anno 1995, l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 46/1993 è determinato, per ciascun Comune, nella stessa somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 al netto della differenza di cui al comma 1 del precedente articolo 7, qualora di segno negativo.

2. Per l'anno 1995, i Comuni possono valersi della facoltà di destinare fino al 20% dei fondi per spese di investimento, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 46/1993, anche per la copertura di spese correnti di natura diversa da quelle indicate nell'articolo medesimo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, il limite di cui al comma 2 può essere elevato fino al 40% per i Comuni che non dispongano di avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti da utilizzare a copertura di spese di parte corrente.

Art. 9

(Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1993, n. 21, concernente la concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali e dagli Enti ad essi strumentali per il finanziamento di spese di investimento, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1995, la spesa annua di lire 560 milioni, elevata ad annue lire 2.160 milioni dal 1996 e ad annue lire 3.160 milioni dal 1997 (cap. 33755).

Art. 10

(Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO)

1. Per la realizzazione dei programmi triennali del fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni, sono autorizzate le seguenti spese (cap. 21145):

- per l'aggiornamento dei programmi già approvati, complessive lire 9.000 milioni, così ripartite:

anno 1995 lire 3.000 milioni

anno 1996 lire 3.000 milioni

anno 1997 lire 3.000 milioni

- per la realizzazione del programma triennale 1995/97, autorizzato dall'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79, complessive lire 30.000 milioni, così ripartite:

anno 1995 lire 5.000 milioni

anno 1996 lire 10.000 milioni

anno 1997 lire 15.000 milioni.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma triennale 1995/97, di cui al comma 1 del presente articolo, è utilizzata, quanto a lire 700 milioni nell'anno 1995 e lire 1.744 milioni nell'anno 1996, per il finanziamento delle richieste di intervento considerate idonee e non incluse nel programma triennale FRIO 1994/96 per insufficienza di disponibilità finanziarie.

3. Per gli interventi previsti dall'articolo 4 bis della legge regionale n. 51/1986 e successive modificazioni è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa complessiva di lire 1.200 milioni (cap. 21155).

4. Per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 280 milioni. A decorrere dall'anno 1996 l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio (cap. 22520).

Art. 11

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, determinati, per l'anno 1995, in complessive lire 1.000 milioni dall'art. 1 della presente legge, sono ripartiti nei seguenti settori di intervento (cap. 20620):

a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali

lire 400 milioni;

b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale

lire 100 milioni;

c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico

lire 300 milioni;

d) acquisizione di terreni ed alpeggi per lo sviluppo di attività economiche turistiche o sportive

lire 200 milioni.

Art. 12

(Finanziamenti per acquisto di arredi scolastici)

1. Per gli interventi previsti dall'art. 14 (contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici) della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, recante interventi regionali in materia di diritto allo studio, la spesa di lire 500 milioni, autorizzata dall'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2, è elevata, per l'anno 1995, a lire 600 milioni (cap. 54270).

Art. 13

(Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont-Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, è rideterminata, per il triennio 1995-1996, in annue lire 2.000 milioni (cap. 50150).

2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta legge regionale n. 18/1992 (cap. 11165).

Art. 14

(Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

1. E' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 130 milioni per l'integrazione del fondo per il risarcimento agli agricoltori dei danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica, istituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (cap. 42000).

2. A decorrere dall'anno 1996, alla eventuale integrazione del fondo di cui al comma 1, si provvede annualmente con legge di bilancio.

Art. 15

(Piano di politica del lavoro)

1. Per la copertura del piano di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, recante norme per la riorganizzazione degli interventi regionali di promozione dell'occupazione, è autorizzata, nel triennio 1995/1997, la spesa di lire 11.300 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l'anno 1995 e complessive lire 7.800 milioni per il biennio 1996/1997 (cap. 26010).

2. Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2.

Art. 16

(Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali in materia sanitaria)

1. La Regione interviene, per l'anno 1995, nel finanziamento dei seguenti interventi:

a) Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente - per complessive lire 58.000 milioni così ripartite:

1) Spese della Regione - lire 8.000 milioni (cap. 59920);

2) Trasferimenti all'USL - lire 50.000 milioni (cap 59940);

b) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, art. 5, e 22 maggio 1978, n. 194, art. 3, per complessive lire 2.500 milioni, interamente da trasferire all'USL (cap. 61580);

c) Rimborso all'USL degli interessi passivi sulla anticipazione straordinaria di fondi ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito in legge 19 novembre 1990, n. 334, lire 1.000 milioni (cap. 60030).

Art. 17

(Strutture ospedaliere)

1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 833/1978), è trasferita all'Unità Sanitaria Locale, per l'anno 1995, la somma di lire 1.500 milioni (cap. 60380).

2. Per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie per l'ulteriore applicazione della legge regionale 5 settembre 1991, n. 51, è autorizzata, per il triennio 1995/1997 la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1995 (cap. 60310).

3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 5.500 milioni (cap. 60420).

4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994 n. 31, per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, è fissato, per il triennio 1995/1997 in annue lire 2.500 milioni (cap. 60445).

Art. 18

(Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.256 milioni nell'ambito delle iniziative a totale finanziamento regionale (cap. 30020 e 30025) e di lire 12.559 milioni nell'ambito delle iniziative oggetto di cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo (capp. 9924 e 9925 entrate) e dei Fondi di Rotazione statali (capp. 5570 e 5571 entrate), ivi comprese lire 1.256 milioni quale quota di partecipazione regionale al finanziamento delle iniziative stesse (capp. 30171, 30172, 30173, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30181).

2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a disporre con proprio atto amministrativo, da adottarsi su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, l'istituzione di ulteriori capitoli di spesa corrispondenti alle misure in cui si articola il programma annuale di formazione professionale di cui alla l.r. 28/1983 nonché la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata al comma 1 per ciascun ambito di interventi, delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli cui si riferisce il programma stesso.

Art. 19

(Partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative oggetto di finanziamento comunitario)

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui al regolamento CEE 24 giugno 1988, n. 2050 (obiettivi 1, 2, 3) - D.U.P. FESR 1994/1996, sono determinati in complessive lire 4.617 milioni per il biennio 1995-1996, di cui lire 2.052 milioni per l'anno 1995 (capp. 25022, 25024, 25026).

Art. 20

(Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. E' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 800 milioni per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37, concernente la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche (cap. 33150).

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 dicembre 1992, n. 72, recante interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria, è autorizzata, per l'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni (cap. 41400).

3. La legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers è ulteriormente finanziata, per il triennio 1995/1997 per complessive lire 11.500 milioni, di cui lire 4.500 milioni per l'anno 1995 ed, indicativamente lire 4.500 milioni per il 1996 e lire 2.500 milioni per il 1997 (cap. 51490).

4. Per l'ulteriore applicazione dell'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, recante disposizioni in materia di raccolta e stoccaggio di rifiuti solidi urbani, è autorizzata, per il biennio 1995-1996, la spesa annua di lire 800 milioni (cap. 59200).

5. A decorrere dall'anno 1995 è ripristinata e fissata in lire 800 milioni annue l'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20, per l'erogazione di un contributo annuo a titolo di concorso per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica (cap. 64330).

6. Per l'ulteriore applicazione del comma 10 dell'articolo 29 della legge regionale l° dicembre 1986, n. 59, introdotto dall'articolo 12, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58, concernente l'erogazione di un contributo annuo all'Associazione valdostana maestri di sci per la parziale copertura degli oneri per la stipulazione di polizze assicurative, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa annua di lire 200 milioni (cap. 64485).

7. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87 e successive modificazioni, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa annua di lire 150 milioni (cap. 64680).

8. La residua autorizzazione di spesa di lire 7.000 milioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2, concernente la realizzazione del nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo di persone e merci tra CHAMOIS e ANTEY-SAINT-ANDRE, è trasferita per lire 4.000 milioni all'anno 1995 e per lire 3.000 milioni all'anno 1996 (cap. 68070).

9. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 14, concernente la promozione della direttrice ferroviaria del Gran San Bernardo, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di annue lire 50 milioni per il biennio 1996/1997 (cap. 68110).

10. Per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78, concernente il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni annue per il biennio 1996/1997 (cap. 68150).

11. La spesa di lire 500 milioni autorizzata dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79, per l'istituzione dell'archivio video del patrimonio regionale è trasferita all'anno 1995 (cap. 32935).

Art. 21

(Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79, concernente la concessione di contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa, è sospesa a decorrere dall'anno 1995 (cap. 20680).

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1994, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 82, concernente la realizzazione di un programma di indagine conoscitiva del patrimonio forestale, è sospesa a decorrere dall'anno 1995 (cap. 38905).

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1994 per l'applicazione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente la concessione di contributi per la costituzione e il funzionamento di associazioni di produttori agricoli, è sospesa a decorrere dall'anno 1995 (cap. 43920).

4. L'autorizzazione di spesa recata per gli anni 1995 e 1996 dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1994 per l'ulteriore applicazione della legge regionale 5 settembre 1991, n. 47, recante la concessione di contributi all'IACP per la ristrutturazione di immobili in stato di degrado, è revocata (cap. 50770).

Art. 22

(Modifiche a leggi regionali in vigore)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 48, sono abrogati.

2. La lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77, è così sostituita:

b) concorrere alle spese di esercizio degli impianti di trasporto a fune, destinati all'attività sciistica, di proprietà comunale o di società nelle quali i Comuni detengano una partecipazione non inferiore al 75%.

3. L'articolo 5 della legge regionale 77/1992 è così sostituito:

Art. 5

1. I contributi regionali per il concorso nelle spese di esercizio, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, sono concessi dalla Giunta regionale a favore dei Comuni che comunque assicurino, mediante gestione diretta o tramite società controllate o con l'affidamento della gestione stessa a terzi, il funzionamento, durante la stagione invernale, dei relativi impianti a fune.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1, da erogarsi sino ad un massimo di lire 250 milioni non può eccedere il 75% delle:

a) spese sostenute dal Comune per assicurare, direttamente o mediante affidamento a terzi, la gestione dei relativi impianti a fune;

b) spese sostenute dal Comune per il ripianamento delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati, al netto delle quote di ammortamento relative a cespiti oggetto di contributo regionale a fondo perduto, nel caso in cui la gestione avvenga mediante società controllate come previsto dalla lettera b) dell'articolo 1.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 35, sono così sostituiti:

1. Per il sostegno dell'attività delle APT è istituito il Fondo per il finanziamento delle APT, la cui entità viene stabilita annualmente con legge finanziaria, da ripartire come segue:

a) per il 46%, in proporzione alla consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- alle sedi delle APT: punti l;

- ad ogni ufficio di informazione e assistenza turistica situato presso le sedi delle preesistenti aziende di soggiorno: punti 0,50;

- per ciascun altro ufficio di informazioni e assistenza turistica, purché funzionante con carattere di continuità e a condizione che l'apertura al pubblico sia avvenuta entro la scadenza dell'esercizio finanziario precedente: punti 0,25.

Fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all'insieme delle APT, la quota di finanziamento di cui alla presente lettera viene ripartita in proporzione diretta al punteggio di ciascuna APT;

b) per il 44% in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extra-alberghiere, limitatamente agli esercizi iscritti al registro esercenti il commercio (REC), ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le APT;

c) per l'8% in proporzione diretta al numero dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a 100 il numero complessivo dei Comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le APT.

2. La residua quota del 2% viene riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50% della spesa regolarmente sostenuta.

5. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 35, viene così sostituito:

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue:

a) per l'80% in parti uguali tra tutte le associazioni proloco aventi diritto;

b) per il 10% in parti uguali tra tutte le associazioni proloco situate al di fuori degli ambiti territoriali delle APT.

Art. 23

(Modificazione della misura di alcune tasse e canoni regionali)

1. Le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 13, a decorrere dall'anno 1995 sono aumentate del 50% (cap. 00200).

Art. 24

(Misure per il controllo della spesa regionale)

1. Ai fini di un miglior coordinamento della spesa regionale, gli impegni di spesa concernenti la realizzazione di opere pubbliche in materia di edilizia scolastica, di edilizia sanitaria, di edilizia industriale e di edilizia sportiva sono adottati dalla Giunta su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, con il concerto dell'assessore competente per il settore specifico.

2. Contestualmente alla aggiudicazione dei lavori di opere pubbliche ed indipendentemente dalla procedura concorsuale seguita per la scelta del contraente, gli impegni di spesa assunti a carico del bilancio regionale al momento dell'avvio delle procedure di gara sono ridotti all'ammontare del prezzo complessivo di aggiudicazione.

3. Le spese per ulteriori lavori, accertati da apposite perizie suppletive, eventualmente occorrenti al completamento delle opere in corso di realizzazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio di competenza, con riferimento alla data del provvedimento di approvazione delle perizie stesse.

4. In deroga al disposto del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, la riassegnazione in bilancio dei residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi è ammessa anche nei casi in cui occorra procedere ad una riaggiudicazione dei lavori o di parti di essi che, per causa di forza maggiore, il contraente non sia più in grado di eseguire.

Art. 25

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre, con l'Istituto per il Credito Sportivo, mutui a tasso agevolato entro i seguenti importi annui complessivi (cap. 11165):

- anno 1995, lire 4.500 milioni

- anno 1996, lire 7.000 milioni

- anno 1997, lire 4.500 milioni.

2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 335 milioni per l'anno 1995, di lire 1.192 milioni per l'anno 1996, di lire 2.049 milioni per l'anno 1997 e di annue lire 2.385 milioni a decorrere dall'anno 1998 (capp. 69300 e 69320 parz.).

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 924.482 milioni nel triennio 1995/1997, di cui lire 485.838 milioni nell'anno 1995, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1995/1997, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

Art. 27

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.