Legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75 - Testo storico

Legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75

Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette.

(B.U. 20 dicembre 1994, n. 54)

Art. 1

(Finalitą)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere le attivitą di turismo naturalistico e culturale nell'ambito dell'area del Parco nazionale del Gran Paradiso e delle altre aree protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), realizza direttamente o eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche dell'area naturale protetta.

Art. 2

(Beneficiari dell’intervento)

1. Possono usufruire del contributo di cui all’art. 1 gli enti parco, le fondazioni, i Comuni o le Comunitą montane i cui territori siano, almeno in parte, compresi nell’ambito di un’area naturale protetta.

Art. 3

(Entitą del contributo)

1. Il contributo č corrisposto fino ad un massimo del settanta per cento della spesa comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile, comprensiva delle spese di progettazione e direzione lavori.

2. In caso venisse utilizzata solo una parte della struttura, l’entitą del contributo č proporzionale alla parte effettivamente utilizzata per gli scopi della presente legge.

3. La concessione del contributo č subordinata all’impegno al mantenimento della destinazione ad uso pubblico per un periodo non inferiore a trent’anni.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, i Comuni e le Comunitą montane devono presentare all’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro tempore, per l’istruttoria della pratica.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione tecnica, necessaria per poter esprimere una corretta valutazione sull’entitą del contributo da concedere, consistente in:

a) deliberazione dell'ente, del Comune o della Comunitą montana concernente l’autorizzazione al rappresentante pro tempore a presentare la richiesta di finanziamento;

b) relazione tecnico-illustrativa del bene immobile da acquistare, realizzare o destinato a recupero funzionale ad uso pubblico, con sua destinazione finale;

c) computo metrico estimativo dei lavori;

d) disponibilitą del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima, in caso di acquisto.

Art. 5

(Deliberazione del contributo)

1. La concessione del contributo e il suo ammontare sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’ambiente, territorio e trasporti, previo esame delle pratiche con i responsabili degli assessorati competenti.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in lire 700.000.000 per l’anno 1994 e in annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall’anno 1995, graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 67395 del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l’anno 1994 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67390 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1994;

b) per gli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere sull’accantonamento previsto al punto D1.7. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) dell’allegato n. 1 al bilancio stesso.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 67390: "Spese per la tutela ed il recupero dell’ambiente, l’educazione, propaganda ed informazione del settore"

lire 700.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.08

codificazione: 2.1.2.8.0.3.10.29.10.16

cap. 67395 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette"

lire 700.000.000.

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.