Legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75 - Testo vigente

Legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75

Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette.

(B.U. 20 dicembre 1994, n. 54).

Art. 1

(Finalità) (1)

1. La Regione, al fine di favorire e sostenere le attività di turismo naturalistico e culturale nell'ambito del versante valdostano del Parco nazionale Gran Paradiso, delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e dei siti Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, realizza direttamente o eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di:

a) strutture destinate ad uffici operativi e di coordinamento;

b) strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche del Parco, delle aree naturali protette e dei siti.

Art. 2

(Soggetti beneficiari) (2)

1. Possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1 il Parco nazionale Gran Paradiso, nonché gli altri enti parco, le fondazioni, i Comuni e le Comunità montane i cui territori o il cui ambito territoriale di attività siano, almeno in parte, ricompresi nell'ambito di un'area naturale protetta o di un sito Natura 2000 ricadente nel territorio valdostano.

Art. 3

(Entità del contributo).

1. Il contributo è corrisposto fino ad un massimo del settanta per cento della spesa comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile, comprensiva delle spese di progettazione e direzione lavori.

2. In caso venisse utilizzata solo una parte della struttura, l'entità del contributo è proporzionale alla parte effettivamente utilizzata per gli scopi della presente legge.

3. La concessione del contributo è subordinata all'impegno al mantenimento della destinazione ad uso pubblico per un periodo non inferiore a trent'anni.

Art. 4

(Presentazione delle domande).

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, i Comuni e le Comunità montane devono presentare all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro tempore, per l'istruttoria della pratica.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione tecnica, necessaria per poter esprimere una corretta valutazione sull'entità del contributo da concedere, consistente in:

a) deliberazione dell'ente, del Comune o della Comunità montana concernente l'autorizzazione al rappresentante pro tempore a presentare la richiesta di finanziamento;

b) relazione tecnico-illustrativa del bene immobile da acquistare, realizzare o destinato a recupero funzionale ad uso pubblico, con sua destinazione finale;

c) computo metrico estimativo dei lavori;

d) disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima, in caso di acquisto.

Art. 5

(Deliberazione del contributo).

1. La concessione del contributo e il suo ammontare sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, previo esame delle pratiche con i responsabili degli assessorati competenti.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 700.000.000 per l'anno 1994 e in annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1995, graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 67395 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1994 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67390 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994;

b) per gli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto D1.7. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.

Art. 7

(Variazioni di bilancio).

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 67390: "Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore"

lire 700.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.08

codificazione: 2.1.2.8.0.3.10.29.10.16

cap. 67395 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette"

lire 700.000.000.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere le attività di turismo naturalistico e culturale nell'ambito dell'area del Parco nazionale del Gran Paradiso e delle altre aree protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), realizza direttamente o eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche dell'area naturale protetta.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Beneficiari dell'intervento)

1. Possono usufruire del contributo di cui all'art. 1 gli enti parco, le fondazioni, i Comuni o le Comunità montane i cui territori siano, almeno in parte, compresi nell'ambito di un'area naturale protetta.".