Legge regionale 2 dicembre 1994, n. 73 - Testo storico

Legge regionale 2 dicembre 1994, n. 73

Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11(Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione).

(B.U. 13 dicembre 1994, n. 53)

Art. 1

1. Il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione stabilito dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione), in metri due e centimetri venti deve essere inteso nei termini seguenti:

a) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri due e centimetri venti debbono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

b) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri due e centimetri venti possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

c) nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri due e centimetri venti, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.