Legge regionale 23 novembre 1994, n. 71 - Testo storico

Legge regionale 23 novembre 1994, n. 71

Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79.

(B.U. 6 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1

(Erogazione di contributi)

1. La Regione eroga contributi agli enti pubblici locali, anche non territoriali, compresi nel territorio regionale, nei casi in cui acquisiscano beni immobili tramite procedura espropriativa e l'indennitą relativa sia stata determinata secondo il criterio previsto dall'art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. La Regione eroga il contributo di cui al comma 1 anche nel caso in cui l'indennitą di esproprio sia stata determinata ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilitą pubblica) e sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data del 14 agosto 1992.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. L'intervento regionale č stabilito nella misura del novanta per cento dell'indennitą determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme in materia di edilizia residenziale e di espropriazione per pubblica utilitą.

Art. 3

(Procedure)

1. Per accedere ai finanziamenti di cui al dell'art. 1, comma 1, gli enti pubblici interessati dovranno presentare entro il 15 settembre di ogni anno apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata dal progetto definitivo o esecutivo dell'intervento in questione recante la localizzazione delle aree interessate e dall'indicazione della spesa presunta dell'espropriazione.

2. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione del bilancio regionale di previsione la Regione comunicherą agli enti locali interessati le opere ammesse per l'anno corrente ai benefici della presente legge secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste di contributo da parte della Regione, tenuto conto dell'importo disponibile sul competente capitolo del bilancio regionale di previsione.

3. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge č subordinata alla determinazione dell'indennitą provvisoria effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed all'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 12 della l. 865/1971.

Art. 4

(Abrogazione della legge regionale 23

dicembre 1989, n. 79

)

1. La legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79 (Interventi regionali a favore di enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa) č abrogata.

Art. 5

(Ammissione al contributo per l'anno 1995)

1. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge per l'anno 1995 le domande dovranno essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995, graverą su apposito capitolo da istituirsi sul bilancio di previsione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci con la denominazione "Contributi agli enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 1 al bilancio stesso relativo al "Progetto zona franca d'impresa" (B 2.1.).

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri necessari saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.