Legge regionale 23 novembre 1994, n. 69 - Testo storico

Legge regionale 23 novembre 1994, n. 69

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994.

(B.U. 6 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1

(Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell’allegato A alla presente legge sono modificate, per l’anno 1994, secondo quanto indicato nell’allegato medesimo.

2. Alla copertura del maggiore onere, ammontante a lire 6.563.500.000, si provvede secondo quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2

(Variazioni alla parte spesa del bilancio)

1. Sono approvate le variazioni in diminuzione, per lire 2.230.000.000 in termini di competenza e per lire 2.150.000.000 in termini di cassa, ed in aumento, per lire 8.034.502.000 sia in termini di competenza che di cassa, alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1994, come risultano dall’allegato B alla presente legge.

Art. 3

(Variazioni su capitoli il cui stanziamento è determinato con la legge di approvazione del bilancio)

1. Sono approvate le variazioni in diminuzione, per lire 5.854.502.000 in termini di competenza e per lire 5.934.502.000 in termini di cassa, e in aumento per lire 50.000.000 sia in termini di competenza che di cassa, risultanti dall’allegato C, ai capitoli della parte spesa del bilancio della Regione per l’anno 1994, il cui stanziamento risulta determinato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 3, di approvazione del bilancio stesso.

Art. 4

(Modifica descrizione capitolo di spesa)

1. La denominazione del capitolo di spesa n. 64925, istituito con legge regionale 27 agosto 1994, n. 57 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994) è così modificata: "Acquisto di beni mobili ed attrezzature di gioco per l’applicazione della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88".

Art. 5

(Istituzione capitolo di entrata)

1. Nella parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1994 viene istituito il seguente capitolo:

programma regionale: 3.09.

codificazione: 3.3.0.

cap. 9110 - "Proventi derivanti dall’attivo della gestione straordinaria della Casa da Gioco di SAINT-VINCENT.

- L.R. 21.12.1993, n. 88 art. 8, comma 2".

Art. 6

(Pareggio del bilancio)

1. Il pareggio del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1994 resta invariato nelle risultanze di lire 2.357.007.727.715 per la competenza e di lire 2.567.811.954.607 per la cassa.

Art. 7

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.