Legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 - Testo vigente

Legge regionale 23 novembre 1994, n. 68

Alienazioni di beni immobili tra Regione e Comuni. (1)

(B.U. 6 dicembre 1994, n. 52).

Art. 1.

(Finalità).

1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo sul territorio del patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire in proprietà ai Comuni della Valle d'Aosta beni immobili di proprietà regionale, secondo le modalità previste dalla presente legge.

1bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni della Valle d'Aosta possono trasferire in proprietà alla Regione beni immobili di loro proprietà, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti e dalla presente legge. (2)

Art. 2.

(Oggetto).

1. Sono alienabili ai sensi della presente legge i beni immobili per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi di istituto. (3)

2. Le cessioni ai Comuni della Valle d'Aosta possono avvenire:

a) a titolo gratuito, nei casi previsti dall'art. 3 e secondo le procedure di cui all'art. 4;

b) a prezzo di mercato, stabilito con apposita perizia redatta dal Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze o, in caso di impossibilità, predisposta da un tecnico incaricato dalla Giunta regionale.

3. I beni del patrimonio agro-forestale possono essere ceduti a titolo gratuito quando, per ubicazione, per estensione e per caratteristiche, il loro trasferimento consenta una migliore e più efficace gestione dei beni stessi nell'ambito di un più razionale assetto del territorio.

Art. 3.

(Destinazione, oneri e vincoli).

1. Le cessioni a titolo gratuito possono riguardare solo beni immobili funzionali al perseguimento di finalità di pubblico interesse da parte delle amministrazioni richiedenti. (4)

2. Tutte le spese derivanti dalle cessioni di cui alla presente legge sono a carico delle amministrazioni acquirenti, ad eccezione degli oneri che la legge pone espressamente a carico del venditore. (5)

3. I beni immobili acquisiti dai Comuni ai sensi della presente legge non possono essere alienati, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, né possono mutare la destinazione per la quale sono stati richiesti, per la durata di venticinque anni dalla data del trasferimento, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, con vincolo da trascriversi, a cura del Comune, presso la Conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione.

4. La Giunta regionale, su richiesta motivata del Comune, può autorizzare il mutamento di destinazione purché si tratti di una finalità di pubblico interesse; in tal caso verrà trascritto a favore della Regione il nuovo vincolo.

5. La Giunta regionale, qualora ciò risultasse funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può autorizzare i Comuni a cedere in uso ad altri enti o a privati i beni acquisiti ai sensi della presente legge, stabilendone termini e condizioni.

6. La Giunta regionale può altresì autorizzare i Comuni a cedere a terzi la proprietà di parti dei beni trasferiti ai sensi della presente legge, a condizione che la cessione non costituisca impedimento al raggiungimento dei fini di cui al comma 1.

7. Le cessioni di cui al comma 6 hanno luogo a titolo oneroso, al prezzo di mercato, previo parere di congruità del Servizio demanio e patrimonio della Regione e il corrispettivo, al netto delle spese, è acquisito al bilancio regionale.

Art. 4

(Procedure) (6)

1. Il Comune interessato all'acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubicato nel proprio territorio, deve presentare domanda presso la struttura regionale competente in materia di patrimonio, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-illustrativa con allegata planimetria catastale che individui con esattezza il bene oggetto di cessione;

b) deliberazione del competente organo comunale concernente l'autorizzazione a presentare la richiesta di acquisto;

c) dichiarazione concernente la destinazione finale del bene, completa di relazione riguardante la relativa fattibilità;

d) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri che il Comune deve sostenere, accompagnato da attestazione di disponibilità;

e) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri di gestione delle attività previste nell'immobile richiesto.

2. Le domande sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio che acquisisce, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i pareri dei dirigenti delle strutture regionali competenti in relazione alla natura, tipologia e destinazione del bene richiesto.

3. È consentita la consultazione del Comune interessato o di altri soggetti, nonché l'acquisizione di documenti, dati e informazioni presso gli uffici regionali e comunali.

4. L'accoglimento della richiesta di acquisizione è deliberato dalla Giunta regionale.

4bis. Al trasferimento di proprietà ai sensi della presente legge si provvede mediante verbali di consegna che costituiscono titolo per la trascrizione e per le volture catastali. (7)

Art. 5.

(Vigilanza e controlli).

1. I Comuni devono comunicare alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze:

a) in caso di esecuzione di opere: la data di inizio e di ultimazione delle medesime;

b) qualsiasi mutamento di destinazione e modificazione strutturale del bene acquisito.

2. La Regione può effettuare visite di controllo sottese alla vigilanza e al mantenimento della destinazione dei beni trasferiti ai Comuni ai sensi della presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, diffida il Comune interessato ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale la Regione attiva la procedura per rientrare in possesso del bene secondo quanto indicato al comma 4.

4. La mancata o cessata utilizzazione del bene per i fini per i quali è stato trasferito gratuitamente ai sensi della presente legge costituisce titolo per la ripetizione del bene stesso al patrimonio regionale senza il riconoscimento per il Comune di indennizzi per eventuali accessioni, migliorie o addizioni.

5. Nei casi di cui al comma 4 il Comune può chiedere di conservare la proprietà del bene corrispondendone alla Regione il valore di mercato, da determinarsi secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, lett. b).

Art. 6.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione trasferisce a titolo gratuito ai Comuni interessati i beni di cui all'allegato A con il vincolo di destinazione ivi indicato.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le rettifiche ai dati delle unità immobiliari indicate nell'allegato A che si rendessero necessarie alla esatta identificazione delle unità immobiliari stesse per il perfezionamento degli atti di trasferimento.

Allegato - (Omissis).

NOTE

(1) Titolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, il titolo della L.R 23 novembre 1994, n. 68 recitava:

"Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni.".

(2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

(3) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. Sono alienabili ai sensi della presente legge i beni immobili per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione da parte della Regione per scopi di istituto.".

(4) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 3 recitava:

"1. Le cessioni a titolo gratuito possono riguardare solo beni immobili funzionali al perseguimento di finalità di pubblico interesse da parte del Comune richiedente.".

(5) Comma modificato dal comma 5 dell'articolo 6 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 3 recitava:

"2. Tutte le spese derivanti dalle cessioni di cui alla presente legge sono a carico delle amministrazioni comunali interessate, ad eccezione degli oneri che la legge pone espressamente a carico del venditore.".

(6) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:

Art. 4

(Procedure)

1. Il Comune interessato all'acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubicato nel proprio territorio, deve presentare formale istanza, in carta semplice, presso la Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-illustrativa con allegata planimetria catastale;

b) deliberazione del competente organo comunale concernente l'autorizzazione a presentare la richiesta di acquisto;

c) dichiarazione concernente la destinazione finale del bene;

d) nel caso in cui si debbano realizzare opere:

1) progetto tecnico o preliminare di ristrutturazione;

2) previsione di spesa e piano finanziario a copertura degli oneri che il Comune dovrà sostenere, accompagnato da eventuale attestazione di disponibilità al riguardo da parte dell'ente che parteciperà al finanziamento;

e) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri di gestione delle attività previste nell'immobile richiesto.

2. Le domande sono esaminate, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, da una conferenza di servizi composta:

a) dal dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;

b) dal dirigente del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta;

c) dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali ed affari di culto della Presidenza della Giunta;

d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta;

e) dai dirigenti dei servizi regionali competenti in relazione alla natura, tipologia e destinazione del bene richiesto.

3. I componenti della conferenza di servizi possono farsi sostituire da un delegato appartenente al proprio servizio.

4. Il coordinamento della conferenza è svolto dal dirigente della Direzione generale del bilancio, o dal suo delegato, che la convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria entro il termine di cui al comma 8.

5. La conferenza è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza.

6. Le funzioni di segretario sono svolte dal tecnico del Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze che ha istruito la pratica, senza diritto di voto.

7. La conferenza può promuovere consultazioni e udienze dei Comuni interessati o di altri soggetti ritenuti necessari, chiedere documenti, dati e informazioni a tutti i servizi ed uffici regionali, che devono provvedere entro quindici giorni dalla richiesta.

8. La conferenza deve esprimere il proprio parere mediante la redazione di una relazione finale di istruttoria, entro novanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza del Comune, dandone comunicazione al Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta.

9. Il termine di cui al comma 8 può essere prorogato, per una sola volta, per ulteriori trenta giorni nel caso in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, dandone comunicazione al Comune interessato.

10. La Giunta regionale conclude il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso predisposto dal Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta regionale, entro un mese dalla data del ricevimento del parere della conferenza di servizi.".

(7) Comma aggiunto dal comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.