Legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 - Testo storico

Legge regionale 7 novembre 1994, n. 66

Concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne.

(B.U. 15 novembre 1994, n. 49)

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di porre in essere idonei incentivi che favoriscano il raggiungimento della qualificazione della Valle d'Aosta quale regione ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è autorizzata la concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamento che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Art. 2

(Durata degli interventi)

1. La misura è erogata annualmente, per la durata del triennio 1994/1996, in relazione alle rispettive campagne di bonifica sanitaria di riferimento.

Art. 3

(Criteri e modalità di erogazione)

1. La misura è erogata una sola volta per ogni capo per ogni campagna di bonifica sanitaria.

2. La misura per l'acquisizione della qualifica sanitaria può essere concessa una sola volta nel corso del triennio.

3. La concessione della misura per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica sanitaria è subordinata al mantenimento della stessa per tutta la durata della campagna sanitaria (1° settembre - 31 agosto).

Art. 4

(Entità della misura)

l. L'entità della misura da concedere per l'acquisizione della qualifica e/o per il suo mantenimento è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio regionale, tenuto conto dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. In sede di prima applicazione le misure sono determinate in lire 250.000 e in lire 200.000 per ogni unità di bovino adulto (UBA) rispettivamente per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica, e in lire 15.000 per ogni capo di ovicaprino.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione delle misure, corredate della certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale, devono essere presentate, dal 1° ottobre al 31 dicembre, all'Ufficio zootecnia e bonifica sanitaria dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che provvede, entro il 30 aprile dell'anno successivo, a sottoporre alla Giunta regionale le relative proposte di concessione di contributo.

Art. 6

(Controlli)

1. I controlli sono svolti tramite l'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento, istituita con legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, sulla base degli esiti delle prove sanitarie effettuate negli allevamenti dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 6.000.000.000 per l'anno 1994 e lire 6.000.000.000 annue per gli anni successivi, grava sul cap. 42810 (Contributi per gli allevamenti con la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne), di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) per l'anno 1994:

1) quanto a lire 1.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 59620 (Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame);

2) quanto a lire 5.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 69360 (Fondo di riserva per le spese impreviste);

b) per l'anno 1995 mediante utilizzo:

1) di lire 2.500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 59620 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996;

2) di lire 3.500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 del medesimo bilancio, a valere sull'intervento B 2.4. (Attuazione del Reg. Cee 2078/92 riguardante la qualità dei metodi di produzione in agricoltura) previsto all'allegato 1 del bilancio medesimo.

c) per l'anno 1996 mediante utilizzo:

1) di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 59620 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996;

2) di lire 5.500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 del medesimo bilancio, a valere sull'intervento B 2.4. (Attuazione del Reg. Cee 2078/92 riguardante la qualità dei metodi di produzione in agricoltura) previsto all'allegato 1 del bilancio medesimo.

Art. 8

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 59620 "Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame"

lire 1.000.000.000;

cap. 69360 "Fondo di riserva per le spese impreviste"

lire 5.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.05

codificazione 02.01.01.06.03.02.10.010.04.12.

cap. 42810 (di nuova istituzione)

"Contributi per gli allevamenti con la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne"

lire 6.000.000.000.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.