Legge regionale 27 agosto 1994, n. 63 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 63

Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60(Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano).

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39)

Art. 1

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 (Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano), è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

1. La Regione può corrispondere, nei limiti degli stanziamenti previsti per questo tipo di interventi nel proprio bilancio annuale di previsione, ai comitati regionali e/o organi equivalenti delle associazioni di donatori presenti ed operanti in Valle d'Aosta, sentita la Commissione di cui all'art. 7, contributi a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento dell'attività.

2. L'ammontare massimo dei contributi di cui al comma 1 è pari al novanta per cento della differenza fra il totale delle entrate derivanti dai contributi associativi, esclusi quelli erogati dalla Regione, e da donazioni varie, ed il totale delle uscite, risultanti dal bilancio di previsione del comitato regionale o dell'organo equivalente dell'associazione, per l'esercizio in corso.

3. Qualora, ad esercizio concluso, dal conto consuntivo dell'associazione risulti un avanzo di amministrazione, il contributo di cui al comma 1 viene ridotto in misura pari all'avanzo stesso.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti ammini-strativi concernenti la determinazione e la concessione dei contributi di cui al comma 1, su presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte delle associazioni, di apposita domanda al Servizio della sanità ed assistenza sociale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, corredata dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso e dal conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere regolarmente approvati dai rispettivi organi collegiali.

5. La concessione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

a) determinazione del contributo erogabile, sulla base del bilancio di previsione dell'anno in corso, calcolato secondo i criteri di cui al comma 2;

b) entro il 31 maggio dell'esercizio in corso, liquidazione del cinquanta per cento del contributo;

c) entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, liquidazione del saldo, previa verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dal comma 3."

Art. 2

1. L'art. 7 della l.r. 60/1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Presso l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è istituita la commissione regionale tecnico-consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente o altro funzionario della programmazione sanitaria regionale;

c) dal direttore sanitario dell'Unità sanitaria locale, o da un suo delegato;

d) dal primario del servizio trasfusionale dell'Unità sanitaria locale, o da un suo delegato;

e) da un medico, preferibilmente specializzato in ematologia ed in materia trasfusionale, designato dalle associazioni di donatori aventi i requisiti di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592 (Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) presenti in Valle d'Aosta;

f) dal presidente e da tre rappresen-tanti designati dall'associazione di donatori operante in Valle d'Aosta avente il maggior numero di donatori ed i requisiti di cui all'art. 2 della l. 592/1967.

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

4. La commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale."

Art. 3

1. La lett. f) del primo comma dell'art. 8 della l.r. 60/1980 è abrogata.

2. Al secondo comma dell'art. 8 della l.r. 60/1980 sono aggiunte, in fine, le parole "nonché alle convenzioni di cui all'art. 1, comma 8 e all'art. 11, comma 3, lett. f), della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati)".

Art. 4

1. Dopo l'art. 8 della l.r. 60/1980 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali o statali".

Art. 5

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 100.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 61265 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, di nuova istituzione, che assumerà la denomi-nazione "Contributi alle associazioni di donatori di sangue operanti nella regione" e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato con legge finanziaria.

Art. 6

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"

lire 100.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.3.03

codificazione 1.1.1.6.2.2.8.7.8.30

cap. 61265 (di nuova istituzione) "Contributi alle associazioni di donatori di sangue operanti nella regione"

lire 100.000.000.

Art. 7

1. In deroga a quanto disposto dall’art. 6 bis, comma 4, della l.r. 60/1980, il termine per la presentazione delle domande è fissato, per l’anno in corso, nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 6 bis, comma 5, lett. b), della l.r. 60/1980, il termine per la liquidazione dell'acconto del contributo è fissato, per l'anno in corso, in trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, la commissione regionale tecnico-consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano è nominata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.