Legge regionale 27 agosto 1994, n. 62 - Testo storico
Legge regionale 27 agosto 1994, n. 62
Concessione, per il triennio 1994/1996, di contributi annui all'Hockey Club Cour-mayeur-Aosta, per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie A.
(B.U. 13 settembre 1994, n. 40)
(Finalità)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Hockey Club Courmayeur-Aosta, avente sede in Valle d’Aosta, per il triennio 1994/1996, un contributo annuo di lire 350.000.000, a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie A, per le stagioni agonistiche 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997.
(Modalità di erogazione e di liquidazione)
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 l'Hockey Club Courmayeur-Aosta presenta apposita domanda all'As-sessorato regionale del turismo, sport e beni culturali entro il 20 novembre di ogni anno.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da una relazione dettagliata illustrante l'attività programmata per la stagione agonistica a cui si riferisce il contributo, anche in riferimento al settore giovanile.
3. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e entro trenta giorni dalla data di presentazione predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.
4. Il contributo è liquidato come segue:
a) il sessanta per cento dello stanziamento annuo, a titolo di acconto, entro il 31 dicembre;
b) il quaranta per cento dello stanziamento annuo, a titolo di saldo, a campionato concluso e previa presentazione di una relazione attestante l'attività svolta nella stagione sportiva cui si riferisce il contributo, anche in riferimento al settore giovanile.
(Divieto di cumulo)
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85 (Interventi a favore dello sport).
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'art. 1, graverà sul capitolo 66506, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corri-spondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, mediante riduzione di lire 350.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 64100 per lire 35.000.000, n. 64440 per lire 45.000.000, n. 66555 per lire 165.000.000 e n. 69020 per lire 105.000.000 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 (Osservatorio astronomico - F 9.) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994.
3. Per gli esercizi finanziari 1995 e 1996, alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà mediante utilizzo per lire 350.000.000 annui delle disponibilità iscritte sul bilancio pluriennale della Regione 1994/1996 al capitolo 69020 (Iniziative per la realizzazione di strutture per il golf) codice B 2.7.
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 64100 "Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche"
lire 35.000.000;
cap. 64440 "Contributi all'Unione val-dostana guide di alta montagna per l'organiz-zazione di corsi di formazione e perfeziona-mento per guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna"
lire 45.000.000;
cap. 66555 "Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà"
lire 165.000.000;
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 105.000.000.
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.4.10
codificazione: 01.01.01.06.02.02.08.009.09.32
cap. 66506 (di nuova istituzione)
"Contributo all'Hockey Club Courmayeur-Aosta per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie A"
lire 350.000.000.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.