Legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 61

Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale.

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede contributi a favore di enti ed associazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale, a sostegno della loro attività, di iniziative e manifestazioni diverse da questi organizzate.

Art. 2

(Presentazione delle domande)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge gli interessati presentano alla Presidenza della Giunta la relativa richiesta, in bollo, corredata di:

a) dettagliata e documentata relazione illustrante l'attività da realizzare, gli obiettivi da conseguire, nonché il programma delle manifestazioni e delle iniziative;

b) dettagliata e documentata previsione delle spese e delle eventuali entrate.

Art. 3

(Entità dei contributi per l'attività di enti ed

associazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale)

1. I contributi per l'attività di enti ed associazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale, sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata sino al novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di attività di rilevante importanza socio-culturale le cui modalità organiz-zative siano concordate con la Presidenza della Giunta.

Art. 4

(Entità dei contributi per iniziative e manifestazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale)

1. I contributi per iniziative e manifestazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata sino al novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di iniziative e manifestazioni di rilevante importanza socio-culturale le cui modalità organizzative siano concordate con la Presidenza della Giunta.

Art. 5

(Istruttoria e concessione dei contributi)

1. L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta provvede, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle domande, all'istruttoria e alla valutazione delle stesse.

2. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione della particolare rilevanza socio-culturale delle attività, iniziative e manifestazioni proposte decide il Presidente della Giunta, sentito il parere dell'Ufficio di Gabinetto.

3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Liquidazione dei contributi)

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente al sessanta per cento dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa delibe-razione di attribuzione, e la seconda, a saldo, su presentazione di una breve relazione sull'attività svolta, nonché di un dettagliato e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.

2. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Art. 7

(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali.

Art. 8

(Limiti)

1. I contributi previsti all'art. 3 sono attribuiti annualmente, mentre quelli di cui all'art. 4 non possono essere attribuiti allo stesso soggetto per più di due volte nel corso dello stesso anno.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 21640 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi, che assume la seguente nuova denominazione "Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1994 in lire 100.000.000, si provvede:

a) quanto a lire 30.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 21640 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

b) quanto a lire 70.000.000 mediante utilizzo per corrispondente complessivo importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 57260 e 64320 del medesimo bilancio.

3. Per gli anni 1995 e seguenti, i limiti di spesa di cui alla presente legge saranno autorizzati con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10

(Variazioni al bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 57260 "Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche"

lire 30.000.000;

cap. 64320 "Contributi e sussidi ad istituzioni ed organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"

lire 40.000.000;

b) in aumento:

cap. 21640 "Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale"

lire 70.000.000.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.