Legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 22 12 1969

Bollettino ufficiale 26 12 1969 n. 10

NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968 n. 132, CONCERNENTE GLI ENTI OSPEDALIERI E L’ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Art. 1

À sensi dell’articolo 67 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, sugli enti ospedalieri e sull’assistenza ospedaliera, sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione per l’applicazione della legge stessa nel territorio della Valle d’Aosta, in relazione all’articolo 3 lettera l) dello Statuto speciale valdostano e all’ordinamento amministrativo particolare della Valle d’Aosta.

Art. 2

Nella Regione Autonoma Valle d’Aosta è costituita una Commissione composta dal Presidente del Tribunale di Aosta o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal Medico Regionale, dall’Intendente di Finanza di Aosta, dall’Ingegnere Capo dell’Amministrazione Regionale e da due rappresentanti dell’Ente pubblico da cui dipende l’Ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all’inventario dei beni che sono trasferiti all’Ente ospedaliero. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell’Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale.

Alla nomina della Commissione provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.

Art. 3

Nel termine di due mesi dall’emanazione del decreto indicato nel primo comma dell’articolo 5 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente ospedaliero, indica la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo il disposto dell’articolo 9 della legge citata e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del Commissario.

Art. 4

Il Comitato Regionale per la Programmazione ospedaliera in Valle d’Aosta è nominato, ai fini dell’articolo 62 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, ed è composto come segue:

a) da tre Consiglieri Regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio Regionale;

b) da un rappresentante del Comune di Aosta eletto dal Consiglio Comunale;

c) da due rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dalle Amministrazioni stesse;

d) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;

e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative ed uno designato dall’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta;

f) dal Medico regionale;

g) da un Ispettore medico dell’Ispettorato Regionale del Lavoro;

h) dall’Ingegnere Capo dell’Amministrazione Regionale;

i) da un rappresentante del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche, di Torino;

l) dal Dirigente dell’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;

m) da tre rappresentanti degli Enti mutualistici;

n) da un rappresentante della Casa di Cura privata più importante esistente nella Regione, designato dalla Casa di Cura stessa;

o) da un Architetto esperto in urbanistica, dipendente dell’Amministrazione Regionale, designato dalla Giunta Regionale;

p) da un membro del Comitato Tecnico Consultivo per la programmazione regionale, designato dalla Giunta Regionale;

q) da un Docente universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, designato dalla Giunta Regionale.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.