Legge regionale 27 agosto 1994, n. 56 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 56

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1994.

(B.U. 6 settembre 1994, n. 38)

Art. 1

(Rideterminazione delle autorizzazioni

di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per l'anno 1994, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Spese per il concorso nel

pagamento di interessi)

1. Per l'applicazione della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 (Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto), capo II, il limite di impegno di lire 50 milioni è elevato, per l'anno 1994, a lire 150 milioni (cap. 50140).

2. Per l'applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.", delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale) è autorizzato, per l'anno 1994, il limite di impegno di lire 708 milioni (cap. 33702 di nuova istituzione).

Art. 3

(Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. E' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 278 milioni per il trasferimento a favo-re del Comune di Verrès per somma di lire 234 milioni e del Comune di Villeneuve per somma di lire 44 milioni a titolo di conguaglio dei trasferimenti relativi all'anno 1993 per spese correnti di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) (cap. 20502 di nuova istituzione).

2. Il capitolo 37962 istituito con legge regionale 23 giugno 1994, n. 27 assume la seguente denominazione: "Trasferimenti ai Comuni per interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 23-25 settembre 1993, per la sistemazione delle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, igienico-sanitarie e per la realizzazione di opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici".

Art. 4

(Interventi nel settore scolastico)

1. Per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevo-lare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1994, la maggior spesa di lire 500 milioni (cap. 56600).

2. E' autorizzata, per l'anno 1994, l'erogazio-ne al Liceo linguistico di Courmayeur di un contributo straordinario di lire 550 milioni a copertura di oneri finanziari di gestione relativi a periodi antecedenti a quelli oggetto di contributo ai sensi della legge regionale 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur) (cap. 56650).

Art. 5

(Modificazioni alla l.r. 46/1993)

1. Il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 46/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all'art. 7 possono essere realizzati anche a cura delle amministrazioni che hanno presentato la richiesta di finanziamento. In questo caso la Regione impegna a favore della amministrazione interessata la quota del finanziamento complessivo relativa a ciascuno dei tre anni in cui si articola la realizzazione del progetto".

2. La lett. a) del comma 3 dell'art. 23 della l.r. 46/1993 è sostituita dalla seguente:

"a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell'intera spesa programmata, contestualmente all'impegno della spesa stessa".

Art. 6

(Esecuzione degli interventi di cui alla

l.r. 51/1986 a cura delle amministrazioni che hanno presentato richiesta di finanziamento)

1. L'applicazione dell'art. 23 della l.r. 46/1993, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa agli interventi, programmati e da programmarsi in applicazione della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione FRIO) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 28 bis della l.r. 46/1993, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato avviato il procedimento di attuazione delle opere, se da realizzarsi in economia, ovvero non sia intervenuta la pubblicazione del bando di gara, se da realizzarsi mediante appalto.

2. Ai fini di cui al comma 1, le ammi-nistrazioni interessate formulano richiesta alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione di conforme atto amministrativo da parte dell'organo competente.

3. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, la realizzazione dell'intervento da parte delle amministrazioni interessate comprende l'elaborazione del progetto esecutivo da approvarsi dalle amministrazioni stesse su parere conforme del Nucleo di valutazione di cui all'art. 18 della l.r. 46/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il primo anticipo di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 23 della l.r. 46/1993, come sostituita dall'art. 5, comma 2, è liquidato all'amministrazione interessata con lo stesso atto amministrativo con il quale la Giunta regionale modifica i programmi, a suo tempo approvati, in applicazione del presente articolo.

5. Per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'art. 18 della predetta l.r. 46/1993 è autorizzata, per l'anno 1994, la maggior spesa di lire 40 milioni (cap. 22520).

Art. 7

(Interventi nel settore del turismo)

1. E' autorizzata, per l'anno 1994 e nel limite di spesa di lire 150 milioni, l'ulteriore applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87 (Intervento regionale a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita) e successive modificazioni (cap. 64680).

2. Per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni (cap. 66500).

Art. 8

(Interventi nel settore delle comunicazioni)

1. Per la realizzazione del progetto "Valle d'Aosta cablata" di cui alla legge regionale 23 dicembre 1992, n. 78 (Autorizzazione di spesa per servizi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati, progetto "Valle d'Aosta cablata", rete ottica e sistemi televisivi regionali), è autorizzata, per l'anno 1994, la maggiore spesa di lire 800 milioni (cap. 67830).

Art. 9

(Interventi nel settore

della promozione sociale)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 marzo 1992, n. 11 (Rifinanziamento della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani), sospesa a decorrere dall'anno 1994 dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996), è ripristinata per l'anno 1994 nei limiti di lire 425.500.000 (cap. 58440).

Art. 10

(Interventi nel settore

dello sviluppo economico)

1. La misura dell'intervento finanziario regio-nale per l'attuazione di programmi di investimento o di aiuto oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 previsto dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) FESR 1994/96, è fissata, per l'anno 1994, in lire 513 milioni (cap. 25022, 25024, 25026 di nuova istituzione).

Art. 11

(Interventi nel settore

dell'agricoltura di montagna)

1. La misura dell'intervento finanziario regio-nale per l'attuazione di programmi oggetto di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito degli interventi strutturali nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 5-B di cui al D.U.P. 1994/99, è fissata, per l'anno 1994, in lire 403.225.000 (cap. 42490, 42495, 42500 di nuova istituzione).

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a lire 5.659.725.000 per l'anno 1994 e a lire 808 milioni annui a decorrere dal 1995, la Regione fa fronte mediante utilizzo delle risorse iscritte ai cap. 69300 e 69320 del bilancio di previsione per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 1994/1996.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.