Legge regionale 16 agosto 1994, n. 49 - Testo storico
Legge regionale 16 agosto 1994, n. 49
Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 5(Istituzione del Difensore civico).
(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)
(Modificazioni all’art. 6)
1. L’art. 6 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico), č sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Elezione)
1. L’iter per l’elezione del Difensore civico viene avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso pubblico indicante:
a) l’intenzione della Regione di procedere all’elezione, o rinnovo, del Difensore civico;
b) i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico;
c) il trattamento economico previsto;
d) il termine di trenta giorni, dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le associazioni ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio le proposte di candidatura.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato proposto:
a) dati anagrafici e residenza;
b) titoli di studio;
c) curriculum professionale;
d) elementi in grado di evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalitą o attitudine del candidato per l’incarico.
4. Ad ogni proposta di candidatura dev’essere allegata la dichiarazione di disponibilitą ad accettare l’incarico, sottoscritta dal candidato.
5. I candidati per l’incarico di Difensore civico devono dimostrare la piena conoscenza della lingua francese. A tale scopo, prima dell’elezione, devono superare un esame di lingua francese, svolto con le stesse modalitą di quello previsto per l’accesso dall’esterno alle qualifiche dirigenziali dell’Amministra-zione regionale.
6. Appena scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio convoca la commissione per l’elezione del Difensore civico per lo svolgimento della prova preliminare di francese e per la successiva elezione del Difensore civico.
7. La commissione per l’elezione del Difensore civico č composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;
b) il presidente del Tribunale di AOSTA;
c) il presidente del Tribunale ammi-nistrativo della Valle d’Aosta;
d) il presidente dell’Ordine degli avvo-cati di AOSTA;
e) il presidente della Commissione regio-nale di controllo sugli atti degli enti locali.
8. La commissione per l’elezione del Difensore civico č integrata, per lo svolgimento della prova preliminare di francese, da un insegnante di ruolo di lingua francese nelle scuole secondarie della Regione.
9. La Commissione per l’elezione del Difensore civico elegge il Difensore civico, tra i candidati che hanno supe-rato la prova preliminare di francese, a maggioranza dei propri componenti."
La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.