Legge regionale 9 agosto 1994, n. 41 - Testo vigente

Legge regionale 9 agosto 1994, n. 41

Norme concernenti controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 23 agosto 1993, n. 73, 2 novembre 1987, n. 91 e 5 aprile 1973, n. 14.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36).

(Legge abrogata dall'articolo 19 della L.R. 1° agosto 2022, n. 19)

[CAPO I

(1)

CAPO II

Modificazioni alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane)

Artt. 25. - 28. (2)

Art. 29

(3)

Art. 30

(Norma transitoria). (4)

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorterie della Valle di Aosta)

Art. 31

(5)

Art. 32

(Abrogazione dell'art. 19).

1. L'art. 19 della l.r. 14/1973 è abrogato.

(1) Capo abrogato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3. Il CAPO I modificava la L.R. 23 agosto 1993, n. 73.

(2) Abrogati dall'art. 129 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54. Modificavano gli artt. 7, 10, 13, 14, della L.R. 2 novembre 1987, n. 91.

(3) Abrogato dall'art. 129 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54. Aggiungeva l'art. 24 bis alla L.R. 2 novembre 1987, n. 91.

(4) Abrogato dall'art. 129 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 30 recitava:

"(Norma transitoria)

1. Nell'attesa che la Regione disponga il riordino delle Comunità montane, queste ultime adeguano i propri statuti ai principi di cui all'art. 7 della l.r. 91/1987, come modificato dall'art. 25, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'adeguamento non sia deliberato nei termini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della l.r. 73/1993.".

(5) Modifica l'art. 1 della L.R. 5 aprile 1973, n. 14.]