Legge regionale 5 agosto 1994, n. 40 - Testo vigente

Legge regionale 5 agosto 1994, n. 40

Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36).

Art. 1

(Destinatari dei contributi).

1. La Giunta regionale è autorizzata, dall'anno 1994, ad erogare ad enti, associazioni e fondazioni che gestiscono giardini botanici alpini di particolare interesse scientifico, contributi annui a sostegno della loro attività di gestione.

2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 devono concordare con l'Amministrazione regionale i programmi relativi alle coltivazioni delle specie floreali e devono assicurare che i giardini botanici alpini siano aperti al pubblico.

Art. 2

(Presentazione delle domande) (1)

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 1 devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di giardini botanici alpini, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, individua la documentazione da allegare alle domande di contributo.

Art. 3

(Concessione dei contributi) (2)

1. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nella misura massima del 70 per cento delle spese di gestione sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio attività, delle spese previste per l'anno in corso.

2. Sono ammesse a contributo:

a) le spese per l'acquisto di materiale di consumo o di piccola attrezzatura per la coltivazione della flora;

b) le spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, previamente concordate con la struttura competente;

c) le spese relative al personale.

3. Il contributo è erogato previa verifica da parte della struttura competente della regolarità e della completezza delle domande, nonché dell'ammissibilità delle spese regolarmente documentate, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Art. 4

(Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia) (3)

1. La Regione eroga un contributo annuo all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso per la gestione del giardino alpino Paradisia in misura non superiore al 70 per cento della relativa spesa sostenuta, compatibilmente con la disponibilità del bilancio regionale.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di una convenzione con l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso che assicuri il supporto scientifico dell'Ente per la gestione coordinata degli altri giardini alpini presenti sul territorio regionale.

3. Il giardino alpino Castel Savoia è gestito dalla Regione.

Art. 5

(Norma transitoria).

1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sia all'Associazione Chanousia, sia alla Fondazione DONZELLI-GILBERTI, un contributo di lire 45.000.000 a sostegno della loro attività di gestione dei giardini alpini.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90.000.000 per l'anno 1994 e in lire 40.000.000 a decorrere dal 1995, graverà sul capitolo 39580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.

2. Alla copertura dell'onere per l'anno 1994 si provvede:

- quanto a lire 40.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 39580 (Contributi per la gestione dei giardini alpini) del bilancio di previsione per l'anno 1994;

- quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette - D.1.7.);

- per gli anni 1995/1996 mediante utilizzo di annue lire 40.000.000 iscritte al capitolo 39580 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996.

Art. 7

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

in diminuzione

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 50.000.000

in aumento

cap. 39580 "Contributi per la gestione dei giardini alpini"

lire 50.000.000.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Assessorato, servizio competente e termine per la presentazione delle domande)

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni interessati, devono presentare all'Assessorato dell'agri-coltura, forestazione e risorse naturali entro il 10 aprile di ogni anno apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro-tempore; per l'anno in corso le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni amministrative e i controlli di verifica dei lavori sono affidati al Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assesso-rato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del perso-nale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Entità, concessione ed erogazione dei contributi)

1. L'importo dei contributi è stabilito dalla Giunta regionale e non può superare il settanta per cento delle spese di gestione effettivamente sostenute nell'anno prece-dente o, in caso di inizio dell'attività, delle spese previste per l'anno in corso.

2. La domanda di contributo di cui all'art. 2, comma 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) statuto;

b) bilancio preventivo dell'anno in corso;

c) bilancio consuntivo dell'anno prece-dente;

d) relazione sull'attività svolta dall'ente negli anni precedenti;

e) dati relativi all'affluenza del pubblico.

3. Formano oggetto del contributo regionale le seguenti spese regolarmente documen-tate:

a) acquisto di materiale di consumo per la coltivazione della flora;

b) spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, concordate con l'Assessorato dell'agricoltura, forestazio-ne e risorse naturali, Servizio foresta-zione e risorse naturali;

c) spese relative al personale.

4. I contributi sono concessi ed erogati nella misura massima del settanta per cento nei limiti delle disponibilità di bilancio delle spese regolarmente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e previa verifica del Servizio forestazione e risorse naturali circa la corrispondenza delle spese per le quali il contributo è richiesto con i principi enunciati nella presente legge.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia)

1. Per i giardini botanici alpini Paradisia e Castel Savoia il concorso dell'Amministra-zione regionale avviene con la messa a disposizione di manodopera, previo accordo con l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso nel primo e la conduzione diretta, attraverso consulenza qualificata, nel secondo.".