Legge regionale 5 agosto 1994, n. 40 - Testo storico

Legge regionale 5 agosto 1994, n. 40

Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36)

Art. 1

(Destinatari dei contributi)

1. La Giunta regionale è autorizzata, dall'anno 1994, ad erogare ad enti, associazioni e fondazioni che gestiscono giardini botanici alpini di particolare interesse scientifico, contributi annui a sostegno della loro attività di gestione.

2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 devono concordare con l'Amministrazione regiona-le i programmi relativi alle coltivazioni delle specie floreali e devono assicurare che i giardini botanici alpini siano aperti al pubblico.

Art. 2

(Assessorato, servizio competente e termine per la presentazione delle domande)

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni interessati, devono presentare all'Assessorato dell'agri-coltura, forestazione e risorse naturali entro il 10 aprile di ogni anno apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro-tempore; per l'anno in corso le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni amministrative e i controlli di verifica dei lavori sono affidati al Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assesso-rato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del perso-nale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).

Art. 3

(Entità, concessione ed erogazione dei contributi)

1. L'importo dei contributi è stabilito dalla Giunta regionale e non può superare il settanta per cento delle spese di gestione effettivamente sostenute nell'anno prece-dente o, in caso di inizio dell'attività, delle spese previste per l'anno in corso.

2. La domanda di contributo di cui all'art. 2, comma 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) statuto;

b) bilancio preventivo dell'anno in corso;

c) bilancio consuntivo dell'anno prece-dente;

d) relazione sull'attività svolta dall'ente negli anni precedenti;

e) dati relativi all'affluenza del pubblico.

3. Formano oggetto del contributo regionale le seguenti spese regolarmente documen-tate:

a) acquisto di materiale di consumo per la coltivazione della flora;

b) spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, concordate con l'Assessorato dell'agricoltura, forestazio-ne e risorse naturali, Servizio foresta-zione e risorse naturali;

c) spese relative al personale.

4. I contributi sono concessi ed erogati nella misura massima del settanta per cento nei limiti delle disponibilità di bilancio delle spese regolarmente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e previa verifica del Servizio forestazione e risorse naturali circa la corrispondenza delle spese per le quali il contributo è richiesto con i principi enunciati nella presente legge.

Art. 4

(Gestione giardini alpini Paradisia e

Castel Savoia)

1. Per i giardini botanici alpini Paradisia e Castel Savoia il concorso dell'Amministra-zione regionale avviene con la messa a disposizione di manodopera, previo accordo con l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso nel primo e la conduzione diretta, attraverso consulenza qualificata, nel secondo.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sia all'Associazione Chanousia, sia alla Fondazione DONZELLI-GILBERTI, un contributo di lire 45.000.000 a sostegno della loro attività di gestione dei giardini alpini.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90.000.000 per l'anno 1994 e in lire 40.000.000 a decorrere dal 1995, graverà sul capitolo 39580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.

2. Alla copertura dell'onere per l'anno 1994 si provvede:

- quanto a lire 40.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 39580 (Contributi per la gestione dei giardini alpini) del bilancio di previsione per l'anno 1994;

- quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette - D.1.7.);

- per gli anni 1995/1996 mediante utilizzo di annue lire 40.000.000 iscritte al capitolo 39580 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

in diminuzione

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 50.000.000

in aumento

cap. 39580 "Contributi per la gestione dei giardini alpini"

lire 50.000.000.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.