Legge regionale 1° agosto 1994, n. 38 - Testo storico

Legge regionale 1° agosto 1994, n. 38

Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36)

Art. 1

1. Allo scopo di conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio alle imprese, enti od esercizi di trasporto pubblico collettivo di persone con autobus per i servizi disciplinati dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose).

Art. 2

1. I contributi di esercizio sono assegnati ed erogati dalla Giunta regionale sulla base dei principi e delle procedure stabiliti con la presente legge.

Art. 3

1. La Regione determina contributi di esercizio da erogare calcolando per ciascuna rete di servizi automobilistici di linea:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico, derivanti dalla applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti. Detti ricavi devono essere pari all'aliquota minima fissata a livello nazionale per aree geograficamente omogenee.

2. I contributi di esercizio da erogare saranno pari alla differenza fra quanto risultante dal comma 1, lett. a) e quanto risultante dal comma 1, lett. b), salvo quanto stabilito nell'art. 12.

3. Per i servizi che non raggiungono i ricavi del traffico di cui al comma 1, lett. b), riconosciuti dalla Giunta regionale socialmente utili e quindi non sopprimibili, la Regione erogherà un ulteriore contributo a ripiano dei minori ricavi effettivi accertati dall'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

4. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese o dei singoli enti od esercizi di trasporto.

5. Per i servizi sperimentali, di durata non superiore a tre mesi, e per servizi di navetta, estiva o invernale, di durata non superiore a due mesi, la Giunta regionale eroga un contributo di esercizio riferito al singolo servizio. A tal fine il contributo viene calcolato detraendo dal costo economico standardizzato del singolo servizio i ricavi di tale servizio. Detti ricavi devono essere, per i servizi di cui al presente comma, almeno pari all'aliquota del dieci per cento.

Art. 4

1. La domanda per ottenere l'ammissione ai contributi deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco dei servizi per i quali è richiesto il contributo;

b) dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalle leggi statali vigenti;

c) prospetto riepilogativo delle percor-renze autorizzate dei servizi concessi;

d) dichiarazione relativa all'ammontare dei ricavi del traffico dei servizi per ogni linea in concessione regionale gestita nell'anno precedente;

e) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che prestino la loro opera nell'impresa;

f) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo;

g) dichiarazione attestante la misura dei contributi percepiti dallo Stato o da altri enti ovvero dichiarazione di non averli percepiti;

h) dichiarazione di eventuali rimborsi di spesa di esercizio, quali sgravi fiscali, sgravi contributivi, buoni carburante, ecc.;

i) dichiarazione di avvenuta presentazio-ne delle richieste di cui all'art. 7;

l) dichiarazione del legale rappresen-tante dell'impresa attestante l'avve-nuto versamento dei contributi pre-videnziali e assicurativi per tutti i lavoratori dipendenti;

m) dichiarazione, debitamente firmata, con un prospetto riepilogativo delle percorrenze distinte per linee autorizzate e realmente effettuate nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, la ripartizione dei contributi di esercizio determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 3, alle imprese, enti ed esercizi di cui all'art. 1.

3. La ripartizione e la conseguente erogazione avvengono in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate e dei ricavi presunti, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate e dei ricavi realizzati nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

4. Vengono considerate altresì le percorrenze dei trasferimenti a vuoto tra capolinea e rimesse previste e autorizzate nei documenti di concessione, e le percorrenze relative alle corse bis denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempre che il loro servizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti. La denuncia delle corse bis deve essere controfirmata dal direttore o responsabile dell'esercizio. Viene sottratta la percorrenza relativa ai giorni di sospensione.

5. I contributi vengono erogati mediante anticipi con cadenza non superiore al trimestre, deliberati dalla Giunta regionale, direttamente alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto e mediante conguagli da effettuarsi dopo la presentazione della documentazione di cui all'art. 5, comma 2.

6. In costanza di parità di servizio, la Regione garantisce alle imprese, enti ed esercizi di trasporto, nella fase dell'anticipazione e a titolo di acconto, l'ammontare dei contributi erogati nell'anno precedente.

Art. 5

1. L'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto collettivo di persone e cose.

2. Ogni impresa, azienda, ente beneficiario degli interventi regionali deve inviare, ai fini dei conguagli di cui all'art. 4, comma 3, all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti entro il 30 giugno di ogni anno:

a) i propri consuntivi economici ed i bilanci relativi ai servizi oggetto della presente legge e relativi stati di previsione redatti sulla base di appositi schemi predisposti dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambien-te, territorio e trasporti;

b) una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);

c) un prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che abbiano prestato la loro opera nell'impresa, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente;

d) un prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Regione procede al conguaglio-saldo dei contributi relativi all'anno precedente.

Art. 6

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a favore delle imprese, degli enti ed esercizi di trasporto collettivo di persone e di cose, a condizione che gli interessati:

a) abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee;

b) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di trasporto pubblico;

c) abbiano osservato la legislazione sociale e le norme contrattuali di lavoro.

2. La Regione potrà comunque concedere e liquidare i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio e ad ottemperare agli obblighi di cui al comma 1.

3. In particolare, l'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dello obbligo contributivo verso il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).

4. La Regione può trattenere e versare direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme dovute a titolo contributivo di cui al comma 3, salvo eventuali successivi conguagli.

Art. 7

1. I contributi d'esercizio previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi allo stesso titolo dallo Stato o da enti pubblici.

2. L'importo dei contributi, sussidi o rimborsi di cui al comma 1 deve essere, dall'impresa interessata, versato alla Regione Valle d'Aosta fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.

3. La richiesta dei contributi, sussidi o rimborsi di cui al comma 1, quando siano previsti per legge o per regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate. L'avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione documentazione di cui all'art. 4.

Art. 8

1. Il costo economico standardizzato, definito all'art. 3, è articolato secondo i seguenti centri di costo:

a) autoservizi suburbani;

b) autoservizi extraurbani di montagna;

c) autoservizi extraurbani di pianura.

2. Sono considerate linee suburbane quelle che consentono il collegamento fra l'immediato circondario e il comune capoluogo o altri comuni che costituiscono poli di gravitazione. Sono considerate linee extraurbane di montagna quelle che si svolgono da PONT-SAINT-MARTIN fino a COURMAYEUR e comunque all'interno di tutto il territorio della Valle d'Aosta, ad eccezione dei percorsi autostradali e dei percorsi suburbani. Sono considerate linee di pianura quelle che utilizzano l'autostrada o si svolgono prevalentemente al di fuori del territorio della Valle d'Aosta.

3. Nell'eventualità di istituzione di servizi urbani, definiti quali servizi svolgentesi interamente nell'ambito di un comune con più di 5.000 abitanti, il costo economico standardizzato attribuibile è pari a quello degli autoservizi suburbani.

4. La Giunta regionale nel deliberare le concessioni per i servizi automobilistici di linea provvede a classificare ogni servizio secondo il proprio centro di costo.

Art. 9

1. I criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione dei costi economici standardizzati sono specificati negli allegati A, A1, A2, A3, A4 e A5 alla presente legge. I livelli dei costi economici standardizzati devono essere considerati livelli dei costi ottimali obiettivi di programmazione regionale.

2. In via transitoria, fino all'approvazione del piano di bacino di traffico e della conseguente riorganizzazione e nuovo assetto concessionale dei servizi, la Giunta regionale può stabilire coefficienti di adattamento del costo standardizzato alle caratteristiche effettive del servizio prodotto dalle aziende, tenuto conto delle eventuali minori percorrenze medie annue per mezzo e per addetto accertate e riconosciute dal competente ufficio regionale rispetto a quelle assunte a base di calcolo per la determinazione del costo standard ottimale, nonché di maggiori costi del personale determinati da caratteristiche di esercizio riconosciute ed approvate dal competente ufficio regionale.

Art. 10

1. Il costo economico standardizzato è aggiornato a consuntivo con deliberazione della Giunta regionale rispetto al 1° luglio dell'anno precedente in modo globale considerando le variazioni medie annue dei prezzi per singole componenti di costo e del costo unitario nazionale per agente.

2. Le variazioni di cui al comma 1 nel loro valore complessivo costituiscono vincolo ai fini della determinazione del valore da attribuire al costo ammissibile.

Art. 11

1. Il saldo dei contributi di esercizio è definito con riferimento ai costi economici standardizzati a consuntivo ai sensi dell'art. 10.

2. I costi di cui al comma 1 sono considerati quali limiti massimi non superabili rispetto al costo effettivo ammissibile della singola azienda per l'anno di competenza.

Art. 12

1. Per gli enti e le aziende esercenti il trasporto che abbiano beneficiato di contributi regionali sugli investimenti, nel determinare l'ammontare delle competen-ze in conto esercizio di ciascun anno a norma dell'art. 3, dovranno essere detratte le quote di ammortamento dei predetti contributi.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 verranno effettuate, garantendo l'equilibrio economico del bilancio, secondo le modalità indicate nell'allegato B alla presente legge.

Art. 13

1. Dal beneficio del contributo di esercizio vengono escluse le imprese, gli enti ed esercizi di trasporto i cui titolari o legittimi rappresentanti o direttori responsabili:

a) non abbiano prodotto la prescritta documentazione entro i termini indicati;

b) abbiano reso false dichiarazioni relative alle percorrenze effettuate, ai ricavi, alle spese sostenute, al personale impiegato, all'esercizio in genere delle linee concesse;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni alla regolarità di esercizio.

2. L'esclusione dal contributo di esercizio viene deliberata dalla Giunta regionale.

3. Prima di ogni assegnazione od erogazione di contributi, la Regione deve effettuare gli accertamenti opportuni mediante visite, ispezioni e controlli.

4. Allo scopo di cui al comma 3 valgono le disposizioni sulla vigilanza e sul controllo di cui alla l.r. 32/1982.

5. Gli accertamenti possono essere effettuati anche successivamente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi. Le somme ottenute indebitamente o mediante documentazione rivelatasi, dopo gli accertamenti, non pertinente o inesatta o falsa, sono restituite dalle imprese, anche se relative a contributi di esercizi trascorsi. In tal caso, la Giunta regionale con propria deliberazione può effettuare direttamente il recupero con conguagli sulle somme di cui le imprese sono creditrici.

Art. 14

1. Ogni grave violazione alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, al sistema tariffario, all'inosservanza delle prescrizioni di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati ad uso diverso dal trasporto pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta una decurtazione del contributo di esercizio di lire 1.000.000.

2. In caso di recidiva la decurtazione è elevata a lire 2.000.000.

3. Le decurtazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono applicate dalla Giunta regionale in sede di liquidazione del contributo di esercizio, senza pregiudizio dei provvedi-menti di esclusione di cui all'art. 13 e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15.

4. Avverso le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 13 ed al presente articolo, l'impresa, l'ente od esercizio destinatari dell'esclusione, dei recuperi e delle decurtazioni possono produrre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Art. 15

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono comunque soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, così come per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, si applicano le apposite norme della l.r. 32/1982.

Art. 16

1. Per l'applicazione della presente legge, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), l'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti provvede ad effettuare e redigere studi e ricerche, a compiere analisi comparate, a rilevare dati e assumere documentazione, nonché a promuovere e realizzare tutte le iniziative opportune al fine:

a) della formazione e dell'adozione nonché aggiornamento del Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione e del Piano di bacino del traffico;

b) della corretta determinazione annuale dei costi economici standardizzati, dei ricavi del traffico, delle tariffe e del rapporto ricavi-costi;

c) dell'assunzione di provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale;

d) dell'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Art. 17

1. Le disposizioni della legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 (Esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi) che si riferiscono ai servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con autobus sono abrogate. Rimangono in vigore le disposizioni per quanto riguarda gli altri modi o categorie di trasporto pubblico.

Art. 18

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui ammontare per il 1994 è pari a lire 19.700.000.000 e per gli anni 1995 e 1996 è pari a lire 20.000.000.000 ogni anno, troveranno copertura nel capitolo 67670 del bilancio di previsione della Regione per il 1994, e, per gli anni successivi, nei corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 1994/1996.

2. A decorrere dall’anno 1997 l'onere annuale sarà approvato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 19

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.