Legge regionale 1° agosto 1994, n. 37 - Testo storico

Legge regionale 1° agosto 1994, n. 37

Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30(Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68(Interventi regionali in materia di diritto allo studio) e alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 62(Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).

(B.U. 9 agosto 1994, n. 34)

Art. 1

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) sono inseriti i seguenti:

"Art. 10 bis

1. A studenti che, per l'elaborazione di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato, devono sostenere spese straordinarie conseguenti a soggiorni fuori sede, di durata non superiore a tre

mesi, per il reperimento di dati in centri specializzati, la Giunta regionale può concedere un sussidio, erogabile anche ratealmente.

2. Per il conferimento di tale sussidio, lo studente deve presentare all'Assessorato della pubblica istruzione apposita domanda con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di spesa.

3. L'entità del sussidio non può superare il settanta per cento della spesa sostenuta e documentata.

4. I requisiti di reddito e di merito per l'ammissione al sussidio, per la fruizione dello stesso e la documentazione da allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10 ter

1. I titolari di diploma universitario o laureati, residenti nella regione, che hanno presentato una tesi o un lavoro di ricerca ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di interesse regionale possono ottenere un contributo a titolo di premio e aiuto nelle spese per la redazione della stessa.

2. Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la carriera univer-sitaria del candidato ed è cumulabile con la provvidenza di cui all'articolo 10 bis.

3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti l’ammontare del contributo, i requisiti di merito per l'ammissione al contributo e la documen-tazione da allegare alla domanda.

4. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale ed è subordinata al deposito, in via definitiva, di una copia della tesi."

Art. 2

1. L'articolo 12 della l.r. 30/1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. La Regione favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione ed allo sviluppo in Valle d'Aosta di cicli di lezioni, seminari di studio e conferenze destinati a studenti universitari valdostani.

2. La Giunta regionale può concedere contributi fino al settanta per cento della spesa sostenuta per le iniziative e le attività di cui al comma 1.

3. Al fine di accedere ai contributi, le associazioni studentesche devono pre-sentare ai servizi scolastici dell'Asses-sorato della pubblica istruzione doman-da corredata di:

a) dettagliata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche orga-nizzative ed i contenuti scientifici dell'iniziativa;

b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate.

4. Il contributo è corrisposto al termine delle attività previa presentazione dei rendiconti documentati."

Art. 3

1. L'articolo 13 della l.r. 30/1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

1. A studenti universitari che si siano distinti particolarmente negli studi possono essere attribuite, per concorso,

borse al merito scolastico istituite alla memoria di personalità valdostane, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

2. Possono accedere al beneficio gli studenti valdostani iscritti presso università italiane o estere o istituti di istruzione superiore di grado univer-sitario che rilasciano titoli aventi valore legale nonché agli studenti iscritti ai corsi di filosofia e teologia presso il Seminario di AOSTA o altro istituto similare e che non fruiscano di provvidenze analoghe.

3. Al fine di determinare la graduatoria dei beneficiari in base al requisito di merito posseduto si tiene conto del voto del diploma di maturità che non può essere inferiore a 44/60. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni econo-miche degli aspiranti individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

4. Per la conferma della provvidenza negli anni successivi al primo, i beneficiari devono avere superato non oltre il 28 febbraio di ogni anno tutti gli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di studi.

5. Nei bandi di concorso, emanati con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione, sono stabiliti:

a) l'ammontare delle borse;

b) termini per la presentazione delle domande;

c) la documentazione da allegare alla domanda;

d) le modalità di liquidazione;

e) le ulteriori modalità procedurali."

Art. 4

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

(Borse di studio intitolate alla memoria

di personalità valdostane per studenti

delle scuole secondarie)

1. Le borse di studio al merito scolastico, intitolate alla memoria di personalità valdostane, possono essere assegnate, anche in deroga al requisito di reddito di cui all'art. 3, a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) iscritti e frequentanti regolarmente una scuola secondaria di secondo grado della Regione;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministra-zione regionale o da altri enti.

2. Per le ulteriori modalità procedurali ai fini dell'attribuzione delle borse al merito valgono i criteri indicati all'art. 4."

Art. 5

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 68/1993 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

(Finanziamenti a enti locali o ad altre istituzioni educative per la realizzazione di interventi a supporto della normale attività didattica)

1. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, possono essere disposti, su specifica richiesta, trasferimenti ad enti locali e ad istituzioni aventi finalità educative per

la copertura, anche totale, degli oneri sostenuti per l'organizzazione di iniziative di assistenza agli alunni in attività parascolastiche o di doposcuola, rientranti in un progetto educativo di integrazione della normale attività didattica.

2. Al trasferimento dei fondi per gli interventi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di fatture ovvero di documentato rendiconto delle spese sostenute."

Art. 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 68/1993 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Possono altresì essere assegnati, secondo le modalità indicate al comma 2, ulteriori fondi per l'at-tuazione da parte delle istituzioni scolastiche di progetti educativo-didattici a carattere linguistico. Tali fondi sono destinati:

a) a copertura totale delle spese derivanti dal supporto di esperti e dall'acquisto di materiale didattico e di facile consumo;

b) a copertura parziale qualora la quota di fondi disponibili non risultasse sufficiente a sovven-zionare il totale delle spese; in tal caso l'ammontare della prov-videnza è stabilito proporzional-mente al numero di richieste pervenute al fine di assicurare il finanziamento di almeno una iniziativa per scuola."

Art. 7

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 68/1993 sono inseriti i seguenti:

"Art. 16 bis

(Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche promosse dalle scuole della Regione)

1. Possono essere concessi finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'effettuazione di soggiorni di studio all'estero, di scambi scolastici, di attività a carattere sportivo-ricreativo e di altre iniziative analoghe.

2. I modi e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabiliti con circolari annuali dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

3. L'entità dei finanziamenti, il cui ammontare è compreso tra il trentacin-que per cento ed il settanta per cento della spesa globale effettivamente sostenuta, è determinata in base ai seguenti criteri:

a) numero di richieste presentate, con priorità per le iniziative da svolgersi in paesi francofoni;

b) tra più attività programmate da una stessa scuola, è accordata la priorità a quella iniziativa che riveste carattere sussidiario e complementare di speri-mentazioni in atto;

c) in caso di insufficienza di fondi disponibili, è accordata la precedenza alle iniziative proposte da scuole che in passato non hanno fruito o hanno fruito in misura minore di finanziamenti integrativi per le stesse attività.

4. Al trasferimento dei fondi per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un

acconto, in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione, all'atto dell'ammissione a finanziamen-to, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti.

Art. 16 ter

(Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale)

1. Nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione di viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale.

2. Le indicazioni sugli obiettivi e lo svolgimento dei viaggi di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabilite con circolare annuale dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.

3. L'entità dei finanziamenti è compresa tra il trentacinque per cento e il settanta per cento delle spese globali effetti-vamente sostenute.

4. L'ammissione a concessione delle provvidenze e l'entità delle stesse sono proposte dal Servizio tutela dell'ambien-te, che cura l'istruttoria delle domande, alla competente sezione del Consiglio scolastico regionale e sono determinate in base ai seguenti criteri:

a) numero di richieste presentate;

b) pertinenza con le indicazioni di cui al comma 2;

c) entità del fondo disponibile.

5. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione all'atto dell'ammissione a contributo, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti."

Art. 8

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 68/1993 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Possono essere disposte, secondo le modalità indicate al comma 4 e nei limiti del fondo disponibile, ulte-riori assegnazioni di finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisizione di particolari sussidi didattici non inventariabili al fine di attuare, nell'ambito di progetti ad estensione regionale, esperienze metodologiche ad integrazione della normale attività didattica."

Art. 9

1. Dopo il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49), è aggiunto il seguente:

"3bis La possibilità di istituzione di servizi di noleggio con conducente è estesa anche alle esigenze di trasporto di studenti frequentanti scuole secon-darie di secondo grado di tipo non esistente in Valle d’Aosta".

Art. 10

1. Per i concorsi e gli interventi di cui alla l.r. 30/1989 banditi o avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le domande relative alla concessione di premi per tesi di laurea di cui alla l.r. 30/1989 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi della disciplina fissata nella deliberazione del Consiglio regionale n. 1444/IX in data 1° ottobre l990.

Art. 11

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge grava sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del bilancio pluriennale 1994/1996:

a) applicazione art. 1 e 2 cap. 55560;

b) applicazione art. 3 cap. 55580;

c) applicazione art. 5 cap. 55540;

d) applicazione art. 6 cap. 56660;

e) applicazione art. 7 cap. 55250;

f) applicazione art. 8 (16 bis) cap. 55120;

g) applicazione art. 8 (16 ter) cap. 67390;

h) applicazione art. 9 cap. 55140.

Art. 12

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.