Legge regionale 1° luglio 1994, n. 32 - Testo storico

Legge regionale 1° luglio 1994, n. 32

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81(Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica).

(B.U. 17 luglio 1994, n. 30)

Art. 1

(Modificazioni all’art. 2)

1. L’art. 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Soci)

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della IN.VA S.p.A., oltre alla Regione Valle d’Aosta:

a) un’impresa, con specializzazione ad ampio spettro nel settore, dalla progettazione alla produzione di calcolatori, di periferiche e di sistemi operativi avanzati, di comprovata solidità, esperienza e capacità nel settore, sia in quanto ad entità del capitale sociale che ad immagine e presenza sul mercato nazionale ed internazionale;

b) gli enti locali della Regione Valle d’Aosta;

c) imprese, in forma singola od associata, che per apporti finanziari, tecnologici o di mercato possono contribuire alla valorizzazione della società."

Art. 2

(Modificazioni all’art. 4)

1. Il comma 2 dell’art. 4 della l.r. 81/1987 è sostituto dal seguente:

"2. L’ impresa di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), può acquisire una quota di capitale sociale non superiore al quaranta per cento delle azioni."

2. Il comma 3 dell’art. 4 della l.r. 81/V1987 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e c), possono acquisire la proprietà delle azioni non sottoscritte dagli altri soggetti di cui al medesimo articolo."

Art. 3

(Piano operativo annuale)

1. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano operativo annuale per lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e dei sistemi informativi dell’Amministrazione regionale.

2. Per l’anno 1994 il piano operativo annuale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.