Legge regionale 1° luglio 1994, n. 32 - Testo storico
Legge regionale 1° luglio 1994, n. 32
Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81(Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica).
(B.U. 17 luglio 1994, n. 30)
(Modificazioni all’art. 2)
1. L’art. 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Soci)
1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della IN.VA S.p.A., oltre alla Regione Valle d’Aosta:
a) un’impresa, con specializzazione ad ampio spettro nel settore, dalla progettazione alla produzione di calcolatori, di periferiche e di sistemi operativi avanzati, di comprovata solidità, esperienza e capacità nel settore, sia in quanto ad entità del capitale sociale che ad immagine e presenza sul mercato nazionale ed internazionale;
b) gli enti locali della Regione Valle d’Aosta;
c) imprese, in forma singola od associata, che per apporti finanziari, tecnologici o di mercato possono contribuire alla valorizzazione della società."
(Modificazioni all’art. 4)
1. Il comma 2 dell’art. 4 della l.r. 81/1987 è sostituto dal seguente:
"2. L’ impresa di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), può acquisire una quota di capitale sociale non superiore al quaranta per cento delle azioni."
2. Il comma 3 dell’art. 4 della l.r. 81/V1987 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e c), possono acquisire la proprietà delle azioni non sottoscritte dagli altri soggetti di cui al medesimo articolo."
(Piano operativo annuale)
1. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano operativo annuale per lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e dei sistemi informativi dell’Amministrazione regionale.
2. Per l’anno 1994 il piano operativo annuale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.