Legge regionale 22 dicembre 1969, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 22 12 1969

Bollettino ufficiale 26 12 1969 n. 10

PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L’ANNO 1970 PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE DI AOSTA.

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1970, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, srl, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale, come già previsto dalla legge regionale 11 novembre 1968 n. 15, è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte degli Istituti di credito e delle Aziende bancarie di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970, con stanziamento annuo di lire cinquecentomilioni, corrispondenti al capitolo 252 della parte SPESA e al capitolo 220 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1969.

Capitolo della parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di credito ed Aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta (legge regionale n. in data ).

Capitolo della parte ENTRATA: " Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale n. in data ).

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.