Legge regionale 23 giugno 1994, n. 28 - Testo storico
Legge regionale 23 giugno 1994, n. 28
Interventi regionali a favore degli enti locali della Valle d'Aosta per l'inventario del loro patrimonio immobiliare.
(B.U. 5 luglio 1994, n. 29)
(Finalità)
1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di agevolare gli enti locali della Valle d’Aosta nell’attuazione delle operazioni di rile-vazione straordinaria del loro patrimonio immobiliare, interviene finanziariamente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, con la concessione di contributi straordinari da erogarsi in base alle schede di rilevazione compilate dai Comuni stessi, contenenti i dati indicati nello schema di cui all'allegato A alla presente legge.
2. La Regione interviene, altresì, al fine di consentire l'abbattimento di costi, nella programmazione dell'intervento, favoren-do la definizione a priori di una metodologia unificata atta a stabilire gli indirizzi tecnici ed organizzativi nell'ela-borazione dei piani di rilevazione patrimoniale e fornendo i programmi informatici necessari alla compilazione delle schede di rilevazione.
3. La realizzazione delle finalità è affidata alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed al Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta, in collaborazione tra loro, ed eventualmente supportati da consulenze esterne affidate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
(Procedure)
1. I Comuni e/o le Comunità montane entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e del-le finanze, il rendiconto semestrale delle schede di rilevazione compilate, nonché copia delle stesse su supporto magnetico.
2. I Comuni, allo scopo di addivenire ad una elaborazione il più possibile coordinata dei piani di rilevazione patrimoniale, possono delegare alla Comunità montana di rispettiva appartenenza lo svolgimento di dette attività, a condizione che tale delega venga conferita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane) e successive modificazioni.
(Entità del contributo)
1. L'entità del contributo è stabilita, in misura forfetaria, nella somma di lire 150.000 per ogni bene immobile rilevato.
(Definizione)
1. Per bene immobile, ai fini della presente legge, si intende una o più unità immo-biliare e/o particella catastale oggetto di ogni singolo titolo di provenienza o, nel caso di unità e/o particelle confinanti, di più titoli di provenienza se costituenti un unico bene in relazione all'utilizzo.
2. Sono esclusi, ai fini della presente legge, i beni appartenenti al demanio pubblico definiti dall'art. 822, comma 1, del codice civile, nonché i beni che costituiscono il demanio stradale e il demanio idrico.
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. I contributi, calcolati ai sensi dell'art. 3, sono erogati sulla base del rendiconto semestrale delle schede di rilevazione compilate.
2. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, previa istruttoria della Direzione generale del bilancio, propone alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dai termini indicati all'art. 2, comma 1, l'approvazione dei contributi da erogare a ciascun Comune o, nei casi previsti all'art. 2, comma 2, alla Comunità montana.
(Variazioni e aggiornamenti
delle schede di rilevazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita l'Associazione dei Sindaci e, ove necessario, l’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta, eventuali variazioni alla configurazione della scheda di rilevazione di cui all'allegato A alla presente legge, qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori categorie di informazioni.
2. Gli enti locali sono tenuti a mantenere l'archivio patrimoniale aggiornato ed a trasmettere all'Assessorato del bilancio e delle finanze, con le modalità previste all'art. 2, comma 1, le variazioni alla consistenza del proprio patrimonio, anche successivamente al triennio 1994/1996.
3. Le modifiche alle schede già compilate, nel triennio 1994/1996, conseguenti alla variazione nella consistenza del patrimonio o ad altre variazioni, non danno luogo alla concessione del contributo di cui alla presente legge.
(Norma transitoria)
1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto all'inventariazione parziale o totale dei beni immobili di proprietà possono accedere ai benefici previsti dall’art. 1, comma 1, a condizione che adeguino l'inventario agli indirizzi tecnici di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le schede già predisposte, ove non contengano tutti gli elementi richiesti dallo schema di cui all'allegato A alla presente legge, devono essere opportunamente integrate.
(Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 1.500 milioni per il triennio 1994/1996, di cui lire 500 milioni nel 1994, grava per lire 300 milioni sull'istituendo capitolo 33760 e per lire 200 milioni sull'istituendo capitolo 35930 del bilancio di previsione della Regione e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite indicativamente nel seguente modo:
a) anno 1995: lire 500 milioni;
b) anno 1996: lire 500 milioni.
2. Alla copertura dell'onere si provvede:
a) per il 1994 mediante utilizzo, per lire 500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio immobiliare degli enti locali - A.2.);
b) per il 1995 e il 1996 mediante utilizzo, per lire 500 milioni annui, delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1994/1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio immobiliare degli enti locali - A.2.).
3. A decorrere dal 1995 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 500.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 2.1.1.01
codificazione 1.1.1.5.2.2.11.33.03.20
cap. 33760 (di nuova istituzione)
"Contributi per la rilevazione di beni immobili del patrimonio comunale"
lire 300.000.000;
programma regionale 2.1.2.07
codificazione 1.1.1.4.8.2.11.33.03.20
cap. 35930 (di nuova istituzione)
"Spese per la definizione degli standard e la fornitura dei programmi informatici per la rilevazione del patrimonio dei Comuni"
lire 200.000.000.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.