Legge regionale 23 giugno 1994, n. 28 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 1994, n. 28

Interventi regionali a favore degli enti locali della Valle d'Aosta per l'inventario del loro patrimonio immobiliare.

(B.U. 5 luglio 1994, n. 29)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di agevolare gli enti locali della Valle d’Aosta nell’attuazione delle operazioni di rile-vazione straordinaria del loro patrimonio immobiliare, interviene finanziariamente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, con la concessione di contributi straordinari da erogarsi in base alle schede di rilevazione compilate dai Comuni stessi, contenenti i dati indicati nello schema di cui all'allegato A alla presente legge.

2. La Regione interviene, altresì, al fine di consentire l'abbattimento di costi, nella programmazione dell'intervento, favoren-do la definizione a priori di una metodologia unificata atta a stabilire gli indirizzi tecnici ed organizzativi nell'ela-borazione dei piani di rilevazione patrimoniale e fornendo i programmi informatici necessari alla compilazione delle schede di rilevazione.

3. La realizzazione delle finalità è affidata alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed al Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta, in collaborazione tra loro, ed eventualmente supportati da consulenze esterne affidate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 2

(Procedure)

1. I Comuni e/o le Comunità montane entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e del-le finanze, il rendiconto semestrale delle schede di rilevazione compilate, nonché copia delle stesse su supporto magnetico.

2. I Comuni, allo scopo di addivenire ad una elaborazione il più possibile coordinata dei piani di rilevazione patrimoniale, possono delegare alla Comunità montana di rispettiva appartenenza lo svolgimento di dette attività, a condizione che tale delega venga conferita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane) e successive modificazioni.

Art. 3

(Entità del contributo)

1. L'entità del contributo è stabilita, in misura forfetaria, nella somma di lire 150.000 per ogni bene immobile rilevato.

Art. 4

(Definizione)

1. Per bene immobile, ai fini della presente legge, si intende una o più unità immo-biliare e/o particella catastale oggetto di ogni singolo titolo di provenienza o, nel caso di unità e/o particelle confinanti, di più titoli di provenienza se costituenti un unico bene in relazione all'utilizzo.

2. Sono esclusi, ai fini della presente legge, i beni appartenenti al demanio pubblico definiti dall'art. 822, comma 1, del codice civile, nonché i beni che costituiscono il demanio stradale e il demanio idrico.

Art. 5

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi, calcolati ai sensi dell'art. 3, sono erogati sulla base del rendiconto semestrale delle schede di rilevazione compilate.

2. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, previa istruttoria della Direzione generale del bilancio, propone alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dai termini indicati all'art. 2, comma 1, l'approvazione dei contributi da erogare a ciascun Comune o, nei casi previsti all'art. 2, comma 2, alla Comunità montana.

Art. 6

(Variazioni e aggiornamenti

delle schede di rilevazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita l'Associazione dei Sindaci e, ove necessario, l’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta, eventuali variazioni alla configurazione della scheda di rilevazione di cui all'allegato A alla presente legge, qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori categorie di informazioni.

2. Gli enti locali sono tenuti a mantenere l'archivio patrimoniale aggiornato ed a trasmettere all'Assessorato del bilancio e delle finanze, con le modalità previste all'art. 2, comma 1, le variazioni alla consistenza del proprio patrimonio, anche successivamente al triennio 1994/1996.

3. Le modifiche alle schede già compilate, nel triennio 1994/1996, conseguenti alla variazione nella consistenza del patrimonio o ad altre variazioni, non danno luogo alla concessione del contributo di cui alla presente legge.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto all'inventariazione parziale o totale dei beni immobili di proprietà possono accedere ai benefici previsti dall’art. 1, comma 1, a condizione che adeguino l'inventario agli indirizzi tecnici di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le schede già predisposte, ove non contengano tutti gli elementi richiesti dallo schema di cui all'allegato A alla presente legge, devono essere opportunamente integrate.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 1.500 milioni per il triennio 1994/1996, di cui lire 500 milioni nel 1994, grava per lire 300 milioni sull'istituendo capitolo 33760 e per lire 200 milioni sull'istituendo capitolo 35930 del bilancio di previsione della Regione e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite indicativamente nel seguente modo:

a) anno 1995: lire 500 milioni;

b) anno 1996: lire 500 milioni.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1994 mediante utilizzo, per lire 500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio immobiliare degli enti locali - A.2.);

b) per il 1995 e il 1996 mediante utilizzo, per lire 500 milioni annui, delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1994/1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio immobiliare degli enti locali - A.2.).

3. A decorrere dal 1995 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.1.1.01

codificazione 1.1.1.5.2.2.11.33.03.20

cap. 33760 (di nuova istituzione)

"Contributi per la rilevazione di beni immobili del patrimonio comunale"

lire 300.000.000;

programma regionale 2.1.2.07

codificazione 1.1.1.4.8.2.11.33.03.20

cap. 35930 (di nuova istituzione)

"Spese per la definizione degli standard e la fornitura dei programmi informatici per la rilevazione del patrimonio dei Comuni"

lire 200.000.000.

Art. 10

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.