Legge regionale 30 maggio 1994, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 30 maggio 1994, n. 22

Interventi per la finanza locale per l'anno 1994.

(B.U. 7 giugno 1994, n. 25)

Art. 1

(Fondo ordinario per spese correnti

dei Comuni)

1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) č determinato, per ciascun Comune, detraendo dalla somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 l'ammontare dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per la parte percetta a favore dello Stato nello stesso anno.

Art. 2

(Fondo ordinario per spese di investimento

dei Comuni)

1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni di cui all'art. 12 della l.r. 46/1993 č determinato, per ciascun Comune, nella stessa somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 al netto del resto della differenza di cui all'art. 1, qualora di segno negativo.

Art. 3

(Disposizioni integrative)

1. I Comuni i cui estimi catastali abbiano subito riduzioni ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d’estimo a norma dell’articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e successive modificazioni, sono autorizzati a iscrivere, in termini competenza, tra le entrate del bilancio di previsione per l'anno 1994, quale trasferimento regionale, una somma aggiuntiva pari al minor gettito causato dalla riduzione delle tariffe d'estimo.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale nell'esercizio finanziario 1995.

3. Qualora, nelle more dell'accreditamento del finanziamento aggiuntivo di cui al comma 1 o, per i Comuni che non hanno titolo al trasferimento di fondi regionali ai sensi degli art. 1 e 2, nelle more dell'accreditamento della prima rata dell'ICI per l'anno 1994, le disponibilitą di cassa risultassero insufficienti ad assicurare la copertura dei pagamenti delle spese di parte corrente, i Comuni sono autorizzati a ricorrere, per l'importo necessario, ad anticipazioni di tesoreria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 6, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Le anticipazioni possono essere attivate per il tempo strettamente occorrente e devono essere estinte con le somme a qualsiasi titolo versate ai Comuni.

4. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsate dalla Regione ai Comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmet-tere alla Presidenza della Giunta regionale entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalitą della certificazione sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 15 febbraio 1995.

5. Per l'anno 1994 i Comuni possono valersi della facoltą di destinare fino al 20% dei fondi per spese di investimento, secondo le modalitą di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. 46/1993, anche per la copertura di spese correnti di natura diversa da quelle indicate nell'articolo medesimo.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo di lire 85.168.000.000, derivante dall'applica-zione degli art. 1 e 2, graverą per lire 37.381.000.000 sul capitolo 20500 e per lire 47.787.000.000 sul capitolo 20520 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 73.700.000.000 me-diante utilizzo degli stanziamenti gią iscritti ai capitoli 20500 e 20520 del bilancio di previsione della Re-gione per l'esercizio finanziario 1994;

b) quanto a lire 11.468.000.000 me-diante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'esercizio 1994 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 (Fondo per i ripristini a seguito della calamitą naturale del settembre 1993 - D.1.1.).

3. Alla copertura degli oneri per l'applica-zione dell'art. 3, valutati in lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995, si provvede con le disponibilitą iscritte per il medesimo esercizio al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanzia-mento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto al l'allegato 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 (Fondo per i ripristini a seguito della calamitą naturale del settembre 1993 - D.1.1.).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 20520 "Trasferimenti finanzia-ri ai Comuni a coper-tura parziale o totale delle spese di investi-mento di competenza"

lire 8.213.000.000;

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 11.468.000.000;

b) in aumento:

cap. 20500 "Trasferimenti finanzia-ri ai Comuni per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite ade-guato all'esercizio delle funzioni di competenza"

lire 19.681.000.000.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.