Legge regionale 21 aprile 1994, n. 11 - Testo storico

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993 n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili).

(B.U. 3 maggio 1994, n. 20)

Art. 1

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materi a di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), č aggiunto il seguente :

"5bis. E' considerata equipollente all'abitabilitą l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivitą urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)?.

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 30 della l.r. 62/1993 č sostituito dai seguenti:

"1. La legge regionale 16 maggio 1988, n.35 (Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34: Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) č abrogata.

1bis. La legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 (Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) č abrogata, ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'art. 15, concernenti la disciplina delle anticipazioni sui contributi statali per impianti idroelettrici, con riferimento alla possibilitą di porre a carico del bilancio regionale le somme anticipate dalla Regione e non liquidate dallo Stato ed alle modalitą di restituzione delle anticipazioni stesse, e degli art. 23 (Revoca dei contributi) e 24 (Sanzioni amministrative)?.

Art. 3

1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della l.r. 62/1993 č aggiunto il seguente:

"2bis. Ai fini della disposizione contenuta nel comma 2 č considerata equipollente all'abitabilitą l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della l. 47/1985?.

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.