Legge regionale 7 aprile 1994, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 9

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1(Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta).

(B.U. 19 aprile 1994, n. 18)

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta), modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 34, č sostituito dal seguente:

"2. Le Comunitą montane e i Comuni, per esercitare l'attivitą di competenza istituzionale, esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro quattrocentottanta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo."

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 1/1993, modificato dal comma 1 dell'art. 3 della l.r. 34/1993, č sostituito dai seguenti:

"1. L'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, ter-ritorio e trasporti provvede alla ridefinizione del testo del PTP con l'ausilio del "comitato tecnico degli enti locali", all'uopo costituito dagli enti locali stessi ed incaricato entro il termine di cui all’art. 10, comma 2.

1bis. L'Associazione dei Sindaci e l'Associazione dei Presidenti delle Comunitą montane della Valle d'Aosta esprimono parere sulla ridefinizione del PTP entro novanta giorni dalla ricezione del testo. La Giunta regionale, acquisiti il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) di cui all'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale), il parere della competente Commissione consiliare permanente ed il parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale), adotta il PTP e ne dą comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.