Regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2

Regolamento regionale per l’esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia.

Art. 1

(Lavori, provviste e servizi

eseguibili in economia)

1. E’ consentito provvedere all’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi finanziati dall’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta quando, per loro natura o per circostanze speciali, l’esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi stessi in economia rappresenta la forma più economica e vantaggiosa per l’Amministrazione.

2. L’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi è stabilita dalla Giunta regionale, sulla base dei rispettivi atti tecnici, con propria deliberazione; tale provvedimento deve essere debitamente motivato e prevedere il finanziamento delle relative spese, che non possono superare l’importo di lire 100.000.000, al netto da imposte, per le provviste ed i servizi e l’importo di lire 50.000.000, al netto da imposte, per i lavori, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.

3. Il limite di spesa stabilito dal comma 2 è aumentato a lire 240.000.000, al netto da imposte, per i lavori previsti dall’art. 3, comma 1, lett. c) e f).

Art. 2

(Disciplina)

1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell’art. 1, possono essere eseguiti in economia sono realizzati con l’osservanza delle norme del presente regolamento e delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 3

(Oggetto)

1. I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, manutenzione e adattamento degli stabili regionali o in manutenzione regionale;

b) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili regionali, comprese le forniture di combustibili;

c) lavori di rafforzamento, di concatenazione o di demolizione di fabbricati, nonché di sgombero dei materiali edili rovinati o demoliti;

d) lavori e provviste che debbano essere eseguiti in economia a rischio di un appaltatore in caso di risoluzione di contratto di appalto o per assicurare l’esecuzione dell’opera nel tempo prefisso dal contratto;

e) servizio di sgombero della neve su strade in manutenzione regionale e, in via straordinaria, su strade comunali;

f) lavori di sgombero di materiale e di riparazione di guasti verificatisi sulle strade, sulle aste torrentizie e fluviali, in seguito a frane, a scoscendimenti, a corrosione o rovina di manufatti, a inondazioni o ad intemperie, per il ripristino della viabilità, per assicurare l’incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni;

g) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di strade e di opere idrauliche;

h) lavori di costruzione di tronchi di strade di limitata importanza non comportanti opere in cemento armato, anche a completamento di lavori già iniziati ed eseguiti in economia diretta mediante cantieri di lavoro, comportanti la prevalenza di impiego di manovalanza, utilizzabili, quindi, quale rimedio alla disoccupazione locale;

i) lavori di rimboschimento e di sistemazione di zone e di terreni montani e spese di gestione dei vivai forestali, dei vivai agrari e dei campi sperimentali agrari;

l) lavori di restauro di monumenti, lavori per scavi archeologici e manutenzione di aree verdi e di giardini per ragazzi;

m) lavori da eseguire d’ufficio a carico di contravventori ai sensi di leggi e di regolamenti;

n) altri lavori di ogni specie, che per loro natura possono eseguirsi in economia, quando siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara, oppure nel caso di accertata convenienza economica;

o) provviste e mezzi d’opera per speciali forniture di materiali e servizi non previsti nei contratti di appalto finanziati con le somme a disposizione dell’Amministrazione;

p) acquisto di materiali e oggetti necessari per l’esecuzione dei lavori e dei servizi previsti dal presente regolamento;

q) acquisto e riparazione di apparecchiature e utensili, nonché acquisto di medicinali, di reagenti e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi sanitari e dei servizi di assistenza tecnica per gli agricoltori;

r) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici regionali;

s) acquisto di cancelleria, limitatamente ai casi in cui risulti non conveniente provvedere diversamente o si verifichino necessità straordinarie o urgenti;

t) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;

u) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;

v) acquisto di attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite da personale regionale;

z) acquisto del vestiario per il personale ausiliario, operaio e addetto ai laboratori, o di indumenti prescritti o comunque occorrenti all’espletamento del servizio;

aa) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese, nei casi in cui si verifichino necessità straordinarie o urgenti, le macchine per scrivere, per calcolo e per riproduzione;

bb) pulizia e illuminazione dei locali adibiti a sede dei servizi e degli uffici regionali;

cc) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;

dd) divulgazione dei bandi di concorso e dei bandi di gara a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario;

ee) lavori di traduzione, interpretazione, registrazione, trascrizione e copia da affidare a persone o imprese commerciali, nei casi in cui l’Amministrazione non possa provvederai con il proprio personale;

ff) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

gg) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

hh) locazione a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per l’espletamento di corsi o concorsi, nonché per altre esigenze connesse all’attività dell’Amministrazione;

ii) acquisto o noleggio di materiale didattico, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;

ll) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;

mm) spese postali per affrancatura e telegrammi e spese telefoniche e telegrafiche per il pagamento delle bollette emesse dalle società erogatrici dei servizi;

nn) spese per l’organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, concerti e spettacoli;

oo) spese per l’attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

pp) spese di rappresentanza;

qq) spese minute non previste nelle precedenti lettere, sino all’importo di lire 5.000.000;

rr) spese per coperture assicurative.

Art. 4

(Deroghe al limite di spesa)

1. La Giunta regionale è autorizzata a superare i limiti massimi di spesa di cui all’art. 1, commi 2 e 3, ogni volta che la deroga risulti giustificata, indicando, di volta in volta, oltre la motivazione, il limite di spesa negli stessi casi autorizzato.

2. Gli aumenti dei limiti massimi di spesa di cui al comma 1 non possono comunque superare il venti per cento.

Art. 5

(Esecuzione d’urgenza di lavori indifferibili)

1. In casi di particolare urgenza possono essere iniziati in economia, in attesa della regolare deliberazione di autorizzazione, lavori urgenti e indifferibili per lo sgombero di materiali franati o pericolanti lungo pendii e aste torrentizie e per lo sgombero di strade e il ripristino della viabilità e per il rafforzamento e ripristino delle difese spondali; l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori deve risultare da una relazione tecnica che descriva i guasti avvenuti e le loro conseguenze, le cause che li hanno prodotti ed i lavori necessari per ripararli. Tale relazione tecnica, compilata dal dipendente regionale dell’Assessorato dei lavori pubblici o dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali arrivato per primo sul luogo e vistata da uno dei dirigenti dei servizi degli Assessorati sopra indicati, viene inoltrata urgentemente, con una perizia estimativa anche sommaria, alla Giunta regionale per l’approvazione ed il finanziamento dei lavori urgenti intrapresi.

2. Qualora i lavori intrapresi d’urgenza non ottengano l’autorizzazione, sono approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori già eseguiti.

Art. 6

(Spese e perizie suppletive)

1. Alla liquidazione delle spese per i lavori, le provviste e i servizi in economia si provvede sulla base di quanto previsto dagli art. 57 e 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

2. L’importo complessivo dei lavori previsti dal progetto principale e dalle eventuali perizie suppletive non può superare i limiti stabiliti in applicazione dei precedenti articoli.

Art. 7

(Modalità di esecuzione dei lavori,

provviste e servizi in economia)

1. I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) per contratti, convenzioni e cottimi fiduciari;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. I lavori ed i servizi per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore sono eseguiti in amministrazione diretta; in questo caso il competente assessorato, direttamente o a mezzo di ditte locali migliori offerenti, si procura ed impiega gli operai, i mezzi d’opera e quanto occorre all’esecuzione dei lavori e fissa le retribuzioni degli operai ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto, degli altri mezzi d’opera e delle forniture occorrenti. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, previa acquisizione dei preventivi secondo le modalità di cui all’art. 8.

3. I lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a persone o imprese sono eseguiti a cottimo fiduciario; in questo caso l’assessorato competente stabilisce accordi e convenzioni con persone di fiducia, e alle migliori condizioni, tanto per i lavori che per le somministrazioni. Le convenzioni di cottimo fiduciario devono precisare:

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari a misura ed a corpo;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni e il termine per ultimarli;

d) le modalità di pagamento;

e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà, che si riserva l’Amministrazione, di provvedere d’ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora il cottimista non rispetti i patti e gli obblighi assunti.

Art. 8

(Preventivi)

1. I preventivi necessari per l’esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia devono richiedersi ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui l’urgenza o la specialità dei lavori, delle provviste e dei servizi rendono necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi lire 5.000.000.

2. I preventivi, che possono essere richiesti dall’Amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi, devono essere conservati agli atti.

Art. 9

(Liquidazione e assegnazione di fondi

in anticipazione)

1. Le spese in economia che riguardano unicamente provviste ed acquisti di qualsiasi natura sono pagate, direttamente a coloro che hanno provveduto alle somministrazioni, mediante emissione di mandati di pagamento tratti sul cassiere regionale in base alle note e fatture di spesa vistate dall’ufficio e dall’Assessore competente e liquidate con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, in casi particolari, può, con propria deliberazione, autorizzare l’assegnazione di fondi per il pagamento delle retribuzioni agli operai tramite l’economo regionale e il competente ufficio tecnico, mediante emissione di mandati di anticipazione con obbligo di rendiconto documentato.

3. Al rimborso delle spese relative alle retribuzioni degli operai si provvede con ordini di pagamento dell’Assessore al bilancio e alle finanze, in base a regolari listini paga quietanzati e muniti del visto del dirigente dell’ufficio e dell’Assessore competenti.

Art. 10

(Esecuzione di lavori e provviste

in economia)

1. All’esecuzione di lavori e provviste in economia si provvede in base ai prezzi correnti ritenuti più vantaggiosi per l’Amministrazione e secondo le modalità più convenienti; i lavori debbono essere condotti secondo le migliori regole tecniche per assicurarne la buona riuscita.

2. Nella condotta dei lavori eseguiti d’ufficio a rischio e spese degli appaltatori inadempienti agli obblighi contrattuali si osservano le norme e prescrizioni dei capitolati che vi si riferiscono, facendo invito agli appaltatori di controllare e di sottoscrivere le contabilità e le note di spesa, con avviso che, qualora non aderissero all’invito, si provvederà ai pagamenti delle spese salvo rimborso o rivalsa a loro carico.

Art. 11

(Contabilizzazione e documentazione

delle spese)

1. Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi eseguiti in economia si provvede come segue:

a) se eseguiti in amministrazione, in base alle apposite prescritte liste paga settimanali o quattordicinali per quanto riguarda le spese per la manodopera e in base alle note e fatture di spesa per quanto riguarda le forniture di materiali e di mezzi d’opera. L’ammontare delle liste settimanali o quattordicinali e delle varie note di spesa deve constare nel riepilogo delle spese da allegare al rendiconto finale;

b) se eseguiti in base a convenzioni o a cottimi fiduciari, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, all’emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.

Art. 12

(Rendiconto)

1. Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro eseguito in economia il competente ufficio tecnico redige un documentato rendiconto finale delle spese ed una relazione sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti.

2. Per i lavori eseguiti in base a convenzioni e cottimi fiduciari, al rendiconto e alla relazione finale sono allegati i certificati di regolare esecuzione dei lavori, che servono da attestati di collaudo, redatti a cura del competente ufficio tecnico dell’assessorato che ha provveduto alla stipulazione delle relative convenzioni ed accordi.

3. Per i lavori eseguiti d’ufficio a rischio e spese di appaltatori la liquidazione finale deve recare anche la liquidazione dell’importo dei lavori secondo le condizioni e i prezzi contrattuali di capitolato al fine di stabilire, ove ne sia il caso, l’indennità o il rimborso di somme spettanti all’Amministrazione per le eventuali maggiori spese sostenute.

Art. 13

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

a) 5 febbraio 1962 (Regolamento per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia);

b) 11 giugno 1974 (Regolamento regionale per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

c) 14 dicembre 1977 (Regolamento regionale per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

d) 24 maggio 1978 (Regolamento regionale per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

e) 11 gennaio 1982, n. 1 (Regolamento regionale per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);

f) 31 maggio 1983, n. 2 (Modifica al Regolamento regionale 5 febbraio 1962 per l’esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.