Legge regionale 28 febbraio 1994, n. 5 - Testo storico
Legge regionale 28 febbraio 1994, n. 5
Modifica alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30(Interventi regionali in materia di agricoltura), gią modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84.
(B.U. 8 marzo 1994, n. 12)
1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi in materia di agricoltura), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 84, č inserito il seguente:
"4 bis. Per le opere di miglioramento fondiario aventi le caratteristiche di cui al comma 4, che contribuiscono a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro e favoriscono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, realiz-zate con il contributo della Comunitą economica europea e per le quali i consorzi abbiano contratto mutui integrativi, possono essere concessi contributi annui di importo pari alle quote di ammortamento a loro carico, fino alla scadenza del mutuo, a condizione che l'importo complessivo del contributo e del mutuo non superi quello delle spese sostenute".
1. Gli oneri previsti dalla presente legge graveranno sullo stanziamento gią iscritto sul cap. 41720 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi.
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.