Legge regionale 27 agosto 1969, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 27 08 1969

Bollettino ufficiale 30 8 1969 n. 8

APPROVAZIONE DI SPESA PER L’ULTIMAZIONE E L’ARREDAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN PIAZZA NARBONNE, DI AOSTA, DESTINATO A SERVIZI TURISTICI DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 1

È approvata la spesa di Lire centoventi milioni per il completamento e l’arredamento del fabbricato di proprietà regionale sito in Piazza Narbonne, di Aosta, destinato a servizi turistici di interesse regionale.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di Lire centoventi milioni di cui all’articolo precedente, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1969:

lo stanziamento del capitolo di spesa 215 è approvato ed iscritto nell’importo di Lire centoventi milioni, finanziato mediante prelievo di corrispondente somma dallo stanziamento del capitolo di spesa 271: " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato F) ".

Art. 3

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all’approvazione dei lavori di completamento e delle forniture di arredamento del fabbricato di cui all’articolo 1 della presente legge, sino ad un ammontare complessivo di spese di Lire centoventi milioni, nonché a provvedere all’approvazione, all’impegno e alla erogazione delle spese stesse, da imputare al sopracitato capitolo di spesa 215 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1969.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.