Legge regionale 17 dicembre 1993, n. 85 - Testo storico

Legge regionale 17 dicembre 1993, n. 85

Rifinanziamento della Legge Regionale 15 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.

(B.U. 28 dicembre 1993, n. 55 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Finalità)

1. Per gli adempimenti previsti dall'art. 1 della Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 25 milioni, per l'anno 1993, e l'ulteriore spesa di Lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

Art. 2

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 10 gennaio 1985 n. 3 concernente "Riparto dei residui di cui alla Legge Regionale 15 maggio 1974, n. 13, concernente "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione" è abrogata.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 21420 del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti Capitoli di spesa dei Bilanci preventivi per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1993 mediante utilizzo della somma di lire 25 milioni iscritta al Capitolo 69360 del Fondo di riserva per spese impreviste;

- per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo per lire 100 milioni annui delle disponibilità iscritte al Capitolo 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del Bilancio pluriennale per gli anni 1993/1995.

Art. 4

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

Variazione in diminuzione

Cap. 69360 Fondo di riserva per le spese impreviste

L 25 000 000

Variazioni in aumento

Cap. 21420 Contributi ai periodici locali per favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione

L 25 000 000

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.