Legge regionale 24 agosto 1993, n. 76 - Testo storico

Legge regionale 24 agosto 1993, n. 76

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993.

(B.U. 8 settembre 1993, n. 39)

Art. 1

(Variazione alla parte entrate del bilancio)

1. Sono approvate le variazioni in aumento per lire 5.750.000.000 sia in termini di competenza, sia in termini di cassa alla parte entrate del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993, risultanti dall’allegato A alla presente legge.

Art. 2

(Variazioni alla parte spese del bilancio)

1. Sono approvate le variazioni in diminuzione, per lire 40.283.474.860 in termini di competenza e per lire 18.108.200.000 in termini di cassa, ed in aumento, per lire 42.359.700.000 in termini di competenza e per lire 21.888.200.000 in termini di cassa, alla parte spese del bilancio di previsione della regione per l’anno finanziario 1993, come risultano dall’allegato B alla presente legge.

Art. 3

(Variazioni su capitoli il cui stanziamento è determinato con la legge di approvazione del bilancio)

1. Sono approvate le variazioni in diminuzione, per lire 8.294.000.000 in termini di competenza e per lire 1.970.000.000 in termini di cassa, e in aumento per lire 11.865.000.000 in termini di competenza e per lire 3.940.000.000 in termini di cassa, risultanti dall’allegato C, ai capitoli di parte spese del bilancio della Regione per l’anno 1993, il cui stanziamento risulta determinato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 6, di approvazione del bilancio stesso.

Art. 4

(Variazioni su capitoli di spese in annualità per limiti di impegno)

1. Sono approvate le variazioni, in diminuzione, per lire 71.860.140 in termini di competenza e per lire 46.000.000 in termini di cassa, ed in aumento per lire 174.635.000 in termini di competenza e per lire 46.000.000 in termini di cassa, ai capitoli di parte spese del bilancio della regione per l’anno 1993, risultanti dall’allegato D, concernenti limiti di impegno, il cui stanziamento è determinato dall’art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 6, di approvazione del bilancio stesso.

Art. 5

(Fondi globali)

1. Le variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa n. 69000 e n. 69020, disposte al precedente articolo 2 per complessive lire 18.587.000.000, risultano dalla riduzione dei sottoelencati accantonamenti iscritti nell’allegato n. 8 al bilancio di previsione della regione per l’anno finanziario 1993 "Elenco dei provvedimenti legislativi che s’intendono finanziare con i fondi globali" così ripartite:

B 1.3 Sistema funiviario di trasporto pubblico Chamois - Antey-Saint-André - Rifinanziamento L.R. n. 2/90

Lire 500.000.000

B 1.4 Collegamento ferroviario tramviario Cogne - Charemoz Plan Pra - Rifinanziamento L.R. n. 68/84

Lire 3.000.000.000

B 3 Acquedotti

Lire 1.500.000.000

C 1.2 Interventi per la convivenza tra l’uomo e gli animali di affezione

Lire 800.000.000

C 1.4 Parchi ed aree a livello regionale

Lire 500.000.000

C 2.2 Contributi agli enti locali per la realizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti

Lire 200.000.000

C 2.3 Contributi per la bonifica delle discariche per rifiuti urbani - Rifinanziamento L.R. n. 60/90

Lire 800.000.000

C 2.5 Impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Rifinanziamento L.R. n. 37/82

Lire 2.000.000.000

C 2.6 Interventi in occasione di eventi calamitosi

Lire 1.000.000.000

D 4.1 Rilancio zone termali

Lire 2.000.000.000

D 5 Interventi nel settore dell’energia

Lire 350.000.000

D 6.1.2 Interventi per l’apicoltura

Lire 80.000.000

D 6.1.4 Interventi nel settore agricolo

Lire 444.000.000

D 6.2.3 Istituzione museo archeologico industriale

Lire 200.000.000

D 6.4 Artigianato

Lire 200.000.000

D 6.5.5 Turismo equestre

Lire 60.000.000

D 6.5.6 Campo da golf

Lire 1.000.000.000

E 2 Ripiano disavanzo unità sanitaria locale relativo all’anno 1992

Lire 3.500.000.000

F 1.2 Residenzialità universitaria in Piemonte

Lire 300.000.000

F 1.3 Sviluppo di iniziative di alta formazione

Lire 153.000.000

Art. 6

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993 pareggia nelle risultanze di lire 1.894.170.170.845 per la competenza e di lire 1.992.728.249.774 per la cassa, per effetto delle seguenti variazioni in aumento:

variazioni approvate con la presente legge:

competenza lire 5.750.000.000

cassa lire 5.750.000.000

variazioni approvate con l’assestamento di bilancio:

competenza lire 7.646.093.845

cassa lire 121.708.172.774

variazioni per iscrizioni di assegnazioni statali e per variazioni a capitoli di contabilità speciali ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 6 e dell’art. 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 e per l’iscrizione di mutuo per spese di investimento di cui alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 42:

competenza lire 48.097.500.000

cassa lire 43.093.500.000

Art. 7

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d’Aosta.